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http://www.irpef.info/nomina revisore
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nomina revisore
cia da qualche giorno sono revisore dei conti di un comune di 4000 abitanti, visto che è la mia prima esperienza quali sono i primi passi da fare da parte del revisore?
saluti
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
revisore
Ti dispiace farmi avere la bozza di delibera di Consiglio Comunale con cui sei stato nominato? Grazie
ragioneria- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 27.01.11
REVISORE DEI CONTI SENZA PARTITA IVA
il consiglio si terra il 22 novembre alle 18:00 ,
dopo te la invio.
saluti
dopo te la invio.
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
revisore senza partita iva
ciao, nell'ordine del giorno oltre alla nomina del revisore viene proposto l'approvazione del rendiconto ,se verrò nominato io dovro fare qualcosa su quel rendiconto o ancora responsabile il vecchio revisore?
sull'albo pretorio del comune esce l'avviso di presentazione delle domande per il rinnovo del revisore, ed il revisore che era in carica sino ad oggi non ha presentato la manifestazione di interesse, il consiglio lo può rinominare lo stesso?
Mi fai uno schemino sulle scadenze di un comune? tipo termine entro il quale dovrà approvare il bilancio di previsione? o ancora termine entro il quale approvare il rendiconto? o ancore termine entro il quale approvare il peg? ecc.ecc.
saluti Francesco
sull'albo pretorio del comune esce l'avviso di presentazione delle domande per il rinnovo del revisore, ed il revisore che era in carica sino ad oggi non ha presentato la manifestazione di interesse, il consiglio lo può rinominare lo stesso?
Mi fai uno schemino sulle scadenze di un comune? tipo termine entro il quale dovrà approvare il bilancio di previsione? o ancora termine entro il quale approvare il rendiconto? o ancore termine entro il quale approvare il peg? ecc.ecc.
saluti Francesco
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: nomina revisore
se il vecchio revisore scade ad esempio il 31 12 2011 la relazione al rendiconto è di sua esclusiva pertinenza ....se il consiglio rinnova il revisore che non ha presentato domanda deve fare adeguata motivazione di una scelta che appare non conforme alla procedura selettiva instaurata,in quanto dando luogo alla selezione si vincola nella scelta ai soli candidati che presentano la domanda...in pratica potrà a mio avviso rinnovarlo solo se chi ha presentato la domanda non ha i requisiti....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
scadenze ente locale
scusa per le scadenze che ti accennavo sopra?
saluti
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: nomina revisore
entro 31 12 si dovrebbe approvare il bilancio di previsione (data che ogni anno viene prorogata )
entro 30 4 2012 ,rendiconto gestione 2011
30 9 2012 controllo gestione
30 11 2012 assestamento di bilancio 2012
ogni 3 mesi verifiche di cassa
entro 30 4 2012 ,rendiconto gestione 2011
30 9 2012 controllo gestione
30 11 2012 assestamento di bilancio 2012
ogni 3 mesi verifiche di cassa
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
revisore
l'unica che viene prorogata e quella del bilancio di previsione?
dal 31-12 al 31-03.
il 30-09-2012 in cosa consiste questo controllo di gestioone? in tal caso il revisore cosa deve fare?
mi fai un esempio di verifica di cassa?
saluti
dal 31-12 al 31-03.
il 30-09-2012 in cosa consiste questo controllo di gestioone? in tal caso il revisore cosa deve fare?
mi fai un esempio di verifica di cassa?
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
revisore
guarda il comune ad oggi non ha approvato ancora il rendiconto del 2010 che doveva essere fatto ad aprile 2011, in tal caso cosa succede? non avendo approvato il rendiconto come fa ha verificare gli equilibri di bilancio ovvero il controllo di gestione al 30-09-2011? mi esponi la situazione, magari con qulache esempio pratico?
grazie mille
saluti
grazie mille
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: nomina revisore
sulle conseguenze della mancata approvazione rendiconto vi è una delibera corte conti molise del 2010che posto
La mancata approvazione del rendiconto nel termine legale, ritiene la
Sezione, integra quel comportamento difforme dalla sana gestione
finanziaria suscettibile di specifica pronuncia, ai sensi dell’art. 1, comma
168, della L. n. 266/2005, in quanto non immune da aspetti di
significativa irregolarità finanziario-contabili.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che è pur vero che, diversamente da
quanto stabilito dall’art. 141, co.1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000
relativamente al bilancio di previsione, per la mancata approvazione del
conto consuntivo nel termine finale legale non è prevista un’espressa
sanzione, potendosi qualificare tale norma come “imperfetta”, né tale
omissione determina una sanzione decadenziale, non rivestendo detto
termine che natura ordinatoria.
Tuttavia, sulla base del quadro normativo vigente, ritiene la Sezione che
la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge è suscettiva
di produrre effetti molteplici e di diversa natura, siano essi diretti,
indiretti e differiti, con ineludibile ripercussione sugli esercizi successivi,
tali da ledere o minacciare la sana gestione finanziaria dell’Ente o gli
equilibri di bilancio.
Rileva, innanzitutto, la Sezione come la mancata approvazione del
rendiconto da parte dell’ente costituisce sintomo di criticità o di difficoltà
dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi
contabili che disciplinano l’intera materia.
Al riguardo non appare superfluo ricordare come il rendiconto della
gestione rappresenti un momento essenziale del processo di
pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente,
in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori
della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla
concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire
dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le
ragioni.
Attraverso la presentazione del rendiconto l’ente locale dimostra il profilo
di c.d. “accountability” raggiunto, vale a dire degli aspetti di
responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria
attività, sia sotto il profilo “interno”, relativo all’uso delle risorse orientate
al raggiungimento di risultati di efficacia, efficienza e di buona qualità dei
servizi resi; sia “esterno”, vale a dire proiettato alla soddisfazione dei
cittadini ed al perseguimento del benessere sociale dell’intera comunità
rappresentata; sia, infine, con riferimento all’aspetto “contabile”,
veicolato attraverso la dimostrazione dei progetti realizzati e dei risultati
ottenuti dalle azioni e decisioni amministrative, con corrispondente
responsabilizzazione dei dirigenti ed amministratori (cfr. Principi contabili
n. 3 - Finalità e fondamenti del rendiconto – R. 7, 9, 12, 13, 17 e 22,
approvati nella seduta del 18/11/2008 dall’Osservatorio per la Finanza e
la Contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno).
Occorre, preliminarmente, rilevare che la mancata deliberazione del
rendiconto (omissione, peraltro, reiterata) configura l’ipotesi di
perdurante inerzia o ritardo nell’adozione di un atto ritenuto obbligatorio
dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004,
n. 13591), cui può conseguire l’attivazione della procedura
espressamente disciplinata dall’art. 136 del richiamato D. Lgs. n.
267/2000 circa l’esercizio di poteri sostitutivi degli organi (cfr parere
Ministero Interno 24 luglio 2006), attribuiti al Governo dall’art. 120, co. 2
e 3, Cost., da affidare ad un Commissario ad acta nominato dal Difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo
(organo peraltro soppresso per effetto delle disposizioni contenute nella
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vigente dall’8 novembre
2001, di modifica del Titolo V riguardante gli enti locali),
ma la mancata approvazione del rendiconto rileva anche sotto il diverso
profilo degli effetti indiretti o derivati che da tale omissione scaturiscono.
Una chiara dimostrazione è offerta dalla norma prevista nell’art. 172, co.
1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000),
secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto
deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio.
Nella fattispecie concreta, pertanto, al bilancio di previsione del 2009 del
Comune di ....... - la cui approvazione è avvenuta con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 agosto 2009 attese le
risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Sezione - avrebbe dovuto essere
allegato il documento del rendiconto dell’esercizio 2008, regolarmente e
preventivamente deliberato.
L’allegazione rappresenta elemento prodromico e rilevante del bilancio di
previsione, attesane l’obbligatorietà ricavabile dall’interpretazione
testuale del portato legislativo (comma 1 della citata disposizione) la cui
omissione, seppur non ne determina la preclusione per difetto di
apposito e tipizzato corredo sanzionatorio, ben potrebbe riflettersi
negativamente sullo stesso, quanto meno, involgendo profili di legittimità
inerenti all’attendibilità e veridicità del documento contabile di previsione
annuale approvato, proprio in relazione ad uno scrutinio di essenzialità
ed al ruolo di presupposto che esso ineludibilmente riveste.
La Sezione rileva, inoltre, un ulteriore pregiudizio secondo cui la mancata
approvazione del rendiconto preclude la possibilità per l’ente locale di
utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione atteso che, ai sensi del
corredo normativo previsto dagli artt. 186 e 187, co. 2 e 3, del D. Lgs. n.
267/2000, sussiste la mera facoltà per l’ente locale di applicare
dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione immediatamente
successivo per finanziare le spese indicate nell’art. 187, co. 2, lett. a), b)
e c), rivestendo esso carattere meramente “presunto”, in quanto non
accertato con l’approvazione del rendiconto.
Rimane, invece, preclusa la possibilità dell’attivazione delle spese per tali
fondi, operazione necessariamente condizionata all’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio “precedente” chiuso, come pure
l’applicazione di detto avanzo a copertura delle spese di investimento,
finanziabili unicamente mediante l’avanzo di amministrazione “accertato”
attraverso l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art.
183, co. 2, lett. d, e 3).
Sono da evidenziare ulteriori conseguenze e preclusioni derivanti, ope
legis, dalla mancata approvazione del rendiconto e dagli inadempimenti
ad essa connessi.
Ne costituisce esempio quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a)
del T.U.E.L., secondo cui l’approvazione del rendiconto del penultimo
esercizio precedente costituisce imprescindibile condizione per deliberare
il ricorso ad eventuale indebitamento, attraverso la contrazione di nuovi
mutui.
Inoltre, la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali
dati del rendiconto da parte dell’ente, verificatasi proprio a causa
dell’omessa approvazione del rendiconto, comporta la sospensione
dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente
relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il
precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel
testo modificato dall’art. 27 co. 7, L 28/12/2001, n. 448).
Ulteriori effetti negativi scaturiscono dal Principio contabile n. 3 relativo
al rendiconto degli enti locali, che al punto 18 prevede che la mancata
approvazione da parte dell’Organo Consiliare del rendiconto entro il 30
aprile di ciascun anno determina, in via provvisoria e sino
all’adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. La Sezione ritiene anche di sottolineare come nell’analoga
situazione versino gli enti che non presentino il certificato del rendiconto,
con l’annessa tabella di cui al comma 1, dell’art. 242 T.U.E.L., sino
all’avvenuta presentazione (art. 243, co. 6, lett. a, T.U.E.L.).
Infine, sempre il richiamato p.c.e.l., nel secondo periodo, stabilisce che
la mancata presentazione della certificazione del rendiconto comporta la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario.
La Sezione ritiene, pertanto, che dall’esame svolto emerge la mancata o
comunque intempestiva approvazione da parte del Comune in questione
del rendiconto dell’anno 2008, inadempimento che, per l’applicazione
della normativa vigente e dei principi contabili surrichiamati, costituisce
ipotesi di grave irregolarità contabile e finanziaria suscettibile di
pronuncia ai sensi del comma 168, dell’art 1 Legge n. 266/2005.
P.Q.M.
La Sezione rileva:
che il Comune di, non ha provveduto ad approvare il
rendiconto dell’anno 2008 entro il termine del 30 aprile 2009, in
violazione delle disposizioni contenute nell’art. 227, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/2000 e che a tale inadempienza non risulta ancora ovviato alla
data della presente delibera;
che il comportamento dall’ente integra gli estremi di grave
irregolarità finanziario–contabile, costituendo una seria minaccia per il
perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e degli
equilibri di bilancio, per le notevoli limitazioni, sanzioni ed i vincoli
esplicitati nella parte motiva e, come tale, appare meritevole di
pronuncia rivolta al relativo Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 1,
comma 168, della L. n. 266/2005;
che detto inadempimento può comportare l’esercizio di poteri
sostitutivi dell’Organo consiliare dell’ente da parte del Governo, ai sensi
dell’art. 136 T.U.E.L., da veicolarsi attraverso la nomina di un
commissario ad acta .
La mancata approvazione del rendiconto nel termine legale, ritiene la
Sezione, integra quel comportamento difforme dalla sana gestione
finanziaria suscettibile di specifica pronuncia, ai sensi dell’art. 1, comma
168, della L. n. 266/2005, in quanto non immune da aspetti di
significativa irregolarità finanziario-contabili.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che è pur vero che, diversamente da
quanto stabilito dall’art. 141, co.1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000
relativamente al bilancio di previsione, per la mancata approvazione del
conto consuntivo nel termine finale legale non è prevista un’espressa
sanzione, potendosi qualificare tale norma come “imperfetta”, né tale
omissione determina una sanzione decadenziale, non rivestendo detto
termine che natura ordinatoria.
Tuttavia, sulla base del quadro normativo vigente, ritiene la Sezione che
la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge è suscettiva
di produrre effetti molteplici e di diversa natura, siano essi diretti,
indiretti e differiti, con ineludibile ripercussione sugli esercizi successivi,
tali da ledere o minacciare la sana gestione finanziaria dell’Ente o gli
equilibri di bilancio.
Rileva, innanzitutto, la Sezione come la mancata approvazione del
rendiconto da parte dell’ente costituisce sintomo di criticità o di difficoltà
dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi
contabili che disciplinano l’intera materia.
Al riguardo non appare superfluo ricordare come il rendiconto della
gestione rappresenti un momento essenziale del processo di
pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente,
in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori
della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla
concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire
dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le
ragioni.
Attraverso la presentazione del rendiconto l’ente locale dimostra il profilo
di c.d. “accountability” raggiunto, vale a dire degli aspetti di
responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria
attività, sia sotto il profilo “interno”, relativo all’uso delle risorse orientate
al raggiungimento di risultati di efficacia, efficienza e di buona qualità dei
servizi resi; sia “esterno”, vale a dire proiettato alla soddisfazione dei
cittadini ed al perseguimento del benessere sociale dell’intera comunità
rappresentata; sia, infine, con riferimento all’aspetto “contabile”,
veicolato attraverso la dimostrazione dei progetti realizzati e dei risultati
ottenuti dalle azioni e decisioni amministrative, con corrispondente
responsabilizzazione dei dirigenti ed amministratori (cfr. Principi contabili
n. 3 - Finalità e fondamenti del rendiconto – R. 7, 9, 12, 13, 17 e 22,
approvati nella seduta del 18/11/2008 dall’Osservatorio per la Finanza e
la Contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno).
Occorre, preliminarmente, rilevare che la mancata deliberazione del
rendiconto (omissione, peraltro, reiterata) configura l’ipotesi di
perdurante inerzia o ritardo nell’adozione di un atto ritenuto obbligatorio
dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004,
n. 13591), cui può conseguire l’attivazione della procedura
espressamente disciplinata dall’art. 136 del richiamato D. Lgs. n.
267/2000 circa l’esercizio di poteri sostitutivi degli organi (cfr parere
Ministero Interno 24 luglio 2006), attribuiti al Governo dall’art. 120, co. 2
e 3, Cost., da affidare ad un Commissario ad acta nominato dal Difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo
(organo peraltro soppresso per effetto delle disposizioni contenute nella
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vigente dall’8 novembre
2001, di modifica del Titolo V riguardante gli enti locali),
ma la mancata approvazione del rendiconto rileva anche sotto il diverso
profilo degli effetti indiretti o derivati che da tale omissione scaturiscono.
Una chiara dimostrazione è offerta dalla norma prevista nell’art. 172, co.
1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000),
secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto
deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio.
Nella fattispecie concreta, pertanto, al bilancio di previsione del 2009 del
Comune di ....... - la cui approvazione è avvenuta con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 agosto 2009 attese le
risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Sezione - avrebbe dovuto essere
allegato il documento del rendiconto dell’esercizio 2008, regolarmente e
preventivamente deliberato.
L’allegazione rappresenta elemento prodromico e rilevante del bilancio di
previsione, attesane l’obbligatorietà ricavabile dall’interpretazione
testuale del portato legislativo (comma 1 della citata disposizione) la cui
omissione, seppur non ne determina la preclusione per difetto di
apposito e tipizzato corredo sanzionatorio, ben potrebbe riflettersi
negativamente sullo stesso, quanto meno, involgendo profili di legittimità
inerenti all’attendibilità e veridicità del documento contabile di previsione
annuale approvato, proprio in relazione ad uno scrutinio di essenzialità
ed al ruolo di presupposto che esso ineludibilmente riveste.
La Sezione rileva, inoltre, un ulteriore pregiudizio secondo cui la mancata
approvazione del rendiconto preclude la possibilità per l’ente locale di
utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione atteso che, ai sensi del
corredo normativo previsto dagli artt. 186 e 187, co. 2 e 3, del D. Lgs. n.
267/2000, sussiste la mera facoltà per l’ente locale di applicare
dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione immediatamente
successivo per finanziare le spese indicate nell’art. 187, co. 2, lett. a), b)
e c), rivestendo esso carattere meramente “presunto”, in quanto non
accertato con l’approvazione del rendiconto.
Rimane, invece, preclusa la possibilità dell’attivazione delle spese per tali
fondi, operazione necessariamente condizionata all’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio “precedente” chiuso, come pure
l’applicazione di detto avanzo a copertura delle spese di investimento,
finanziabili unicamente mediante l’avanzo di amministrazione “accertato”
attraverso l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art.
183, co. 2, lett. d, e 3).
Sono da evidenziare ulteriori conseguenze e preclusioni derivanti, ope
legis, dalla mancata approvazione del rendiconto e dagli inadempimenti
ad essa connessi.
Ne costituisce esempio quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a)
del T.U.E.L., secondo cui l’approvazione del rendiconto del penultimo
esercizio precedente costituisce imprescindibile condizione per deliberare
il ricorso ad eventuale indebitamento, attraverso la contrazione di nuovi
mutui.
Inoltre, la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali
dati del rendiconto da parte dell’ente, verificatasi proprio a causa
dell’omessa approvazione del rendiconto, comporta la sospensione
dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente
relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il
precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel
testo modificato dall’art. 27 co. 7, L 28/12/2001, n. 448).
Ulteriori effetti negativi scaturiscono dal Principio contabile n. 3 relativo
al rendiconto degli enti locali, che al punto 18 prevede che la mancata
approvazione da parte dell’Organo Consiliare del rendiconto entro il 30
aprile di ciascun anno determina, in via provvisoria e sino
all’adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. La Sezione ritiene anche di sottolineare come nell’analoga
situazione versino gli enti che non presentino il certificato del rendiconto,
con l’annessa tabella di cui al comma 1, dell’art. 242 T.U.E.L., sino
all’avvenuta presentazione (art. 243, co. 6, lett. a, T.U.E.L.).
Infine, sempre il richiamato p.c.e.l., nel secondo periodo, stabilisce che
la mancata presentazione della certificazione del rendiconto comporta la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario.
La Sezione ritiene, pertanto, che dall’esame svolto emerge la mancata o
comunque intempestiva approvazione da parte del Comune in questione
del rendiconto dell’anno 2008, inadempimento che, per l’applicazione
della normativa vigente e dei principi contabili surrichiamati, costituisce
ipotesi di grave irregolarità contabile e finanziaria suscettibile di
pronuncia ai sensi del comma 168, dell’art 1 Legge n. 266/2005.
P.Q.M.
La Sezione rileva:
che il Comune di, non ha provveduto ad approvare il
rendiconto dell’anno 2008 entro il termine del 30 aprile 2009, in
violazione delle disposizioni contenute nell’art. 227, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/2000 e che a tale inadempienza non risulta ancora ovviato alla
data della presente delibera;
che il comportamento dall’ente integra gli estremi di grave
irregolarità finanziario–contabile, costituendo una seria minaccia per il
perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e degli
equilibri di bilancio, per le notevoli limitazioni, sanzioni ed i vincoli
esplicitati nella parte motiva e, come tale, appare meritevole di
pronuncia rivolta al relativo Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 1,
comma 168, della L. n. 266/2005;
che detto inadempimento può comportare l’esercizio di poteri
sostitutivi dell’Organo consiliare dell’ente da parte del Governo, ai sensi
dell’art. 136 T.U.E.L., da veicolarsi attraverso la nomina di un
commissario ad acta .
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: nomina revisore
Revisore in un comune che non ha ancora approvato il conto 2010 ? Non so quali siano le cause,ma io ci penserei bene se rimanere o no....
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
revisore
scusa ma come mai la corte dei conti non vigila su questo, cmq il consiglio comunale di questa sera ha come ordine del giorno l'approvazione del rendiconto 2010. la data ultima di approvazione del rendiconto 2010 non è il 30/04/2011? ci sono proroghe in merito?
saluti
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Re: nomina revisore
"ci sono proroghe in merito?"
Non che io sappia.
Non che io sappia.
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
revisore
L’inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell’anno nel quale avviene l’inadempienza. cos'è e a cosa si riferisce questa seconda rata? visto che al 22/11/2011 il rendiconto non è stato approvato dall'organo consiliare il comune perde questa rata? per sempre o può recuperarla?
saluti
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Revisore
Non perde la rata ma il pagamento della stessa viene sospesa fino alla presentazione della certificazione.
revisore
ok il mio problema è che non so cosa sia questa rata
scusami
saluti
scusami
saluti
FRANCESCOPIS- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 09.11.11
Pagina 1 di 1
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