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Gestione associata funzioni sociali e consorzi PdZ sociali
Buongiorno, volevo un chiarimento sulla seguente questione: il mio Comune aderisce ad un Consorzio dei Servizi Sociali ex PdZ sociale, ma sta valutando l'ipotesi di aderire ad una convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali a partire dal 2012. Ciò consentirebbe la permanenza nel suddetto Consorzio o la gestione associata delle funzioni sociali implica automaticamente la fuoriuscita dal Consorzio?
Potrei avere qualche riferimento normativo? Grazie!!
Potrei avere qualche riferimento normativo? Grazie!!
VITTORIO.MARINO.01- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 06.10.11
Gestione associata
La gestione consortile delle funzioni sociali e' ex se una forma di associazione per cui non puo' essere duplicata conseguendone la obbligatoria fuoriuscita.
Re:
E se si optasse per la gestione associata di altre due funzioni fondamentali, tenendo esclusa quella sociale, sarebbe possibile rimanere nel Consorzio in oggetto oppure questo deve, in ogni caso, essere sciolto alla luce dell'art.2, comma 176 della Finanziaria 2010?
Grazie per la pazienza...
Grazie per la pazienza...
VITTORIO.MARINO.01- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 06.10.11
Consorzi
I consorzi sociali di funzioni rimangono esclusi dalla norma che prevede la soppressione dei consorzi e rimangono in essere. Al pari delgi Ato infatti tali consorzi sono tipizzati dalla legge, e, con i limiti previsti dalla normativa vigente, declinabile negli aspetti organizzativi interni dalle regioni e dalle province autonome in applicazione del potere disciplinare ad esse attribuito dall’art. 148, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006.
( verifica la norma della tua regione )
( verifica la norma della tua regione )
Re: Gestione associata funzioni sociali e consorzi PdZ sociali
utile parere sull'argomento quello di corte lombardia 627 2011
Sulla distinzione fra consorzi di funzioni e consorzi di servizi.
Gli enti costitutori devono effettuare una specifica valutazione sull'opportunità di mantenere la struttura consortile o di individuare altre modalità di effettuazione del servizio che rispondano ai canoni dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
A prescindere dal nomen juris utilizzato, l'indagine sulla qualificazione giuridica dell'organismo partecipato quale consorzio di funzioni o consorzio di servizi deve focalizzarsi sul tipo di attività concretamente svolta e sulla diversità dell'agire della P.A. locale. Se l'attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della p.a. si ritiene che la natura dell'attività posta in essere costituisca una funzione, ovvero la cura concreta di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo tipizzato dalla legge. Se, al contrario, l'azione della p.a. consiste nell'erogare un servizio alla collettività, "in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all'assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili, si è al cospetto di un consorzio di servizi". Inoltre, la natura del servizio non muta se una frazione non preponderante dell'attività sia gestita secondo atti amministrativi funzionali alla resa del servizio, rientrando nella normale organizzazione di un consorzio di servizi la costituzione di un'unità organizzativa di tipo amministrativo con finalità servente l'ottimale resa del servizio pubblico medesimo. Partendo da questa premessa è stata individuata la natura di consorzi di funzioni in quelle forme organizzative che prevedono la gestione associata dei servizi anagrafici, dei sistemi informativi automatizzati, delle funzioni di polizia locale ed amministrativa, della riscossione di tributi e imposte locali, mentre si è ritenuto che rientrino fra i consorzi di servizi, gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e i servizi strumentali a più enti territoriali, quali ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato, il servizio di depurazione delle acque reflue, il servizio di trasporto, i servizi manutentivi di parchi e giardini o di immobili comunali. La concreta individuazione delle due tipologie di consorzio dovrà essere compiuta compiendo una ricognizione delle norme settoriali, nonché valorizzando le previsioni contenute nell'atto fondamentale con cui è stato costituito l'organismo partecipato, ovvero lo statuto consortile.
Il consorzio che abbia quale compito di provvedere alla "raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali e similari" rientra fra i consorzi di servizi. La circostanza che il consorzio non abbia una struttura autonoma ma svolga prevalentemente la sua attività in qualità di stazione appaltante non influenza la natura del consorzio che continuerà a rientrare nella categoria di quelli di funzioni o di servizi in base ai compiti affidati dagli Enti costitutori. Ferma restando l'impossibilità di prevedere la costituzione di un consorzio che abbia quale oggetto esclusivo di appaltare a terzi la gestione del servizio per l'effettuazione del quale è stato costituito. Se questa circostanza non incide sulla individuazione della natura del consorzio, impone, comunque, agli Enti costitutori di effettuare una specifica valutazione in ordine all'opportunità di mantenere la struttura consortile o di individuare altre modalità di effettuazione del servizio che rispondano ai canoni dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Sulla distinzione fra consorzi di funzioni e consorzi di servizi.
Gli enti costitutori devono effettuare una specifica valutazione sull'opportunità di mantenere la struttura consortile o di individuare altre modalità di effettuazione del servizio che rispondano ai canoni dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
A prescindere dal nomen juris utilizzato, l'indagine sulla qualificazione giuridica dell'organismo partecipato quale consorzio di funzioni o consorzio di servizi deve focalizzarsi sul tipo di attività concretamente svolta e sulla diversità dell'agire della P.A. locale. Se l'attività del consorzio si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della p.a. si ritiene che la natura dell'attività posta in essere costituisca una funzione, ovvero la cura concreta di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo tipizzato dalla legge. Se, al contrario, l'azione della p.a. consiste nell'erogare un servizio alla collettività, "in attuazione di precetti costituzionali afferenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all'assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili, si è al cospetto di un consorzio di servizi". Inoltre, la natura del servizio non muta se una frazione non preponderante dell'attività sia gestita secondo atti amministrativi funzionali alla resa del servizio, rientrando nella normale organizzazione di un consorzio di servizi la costituzione di un'unità organizzativa di tipo amministrativo con finalità servente l'ottimale resa del servizio pubblico medesimo. Partendo da questa premessa è stata individuata la natura di consorzi di funzioni in quelle forme organizzative che prevedono la gestione associata dei servizi anagrafici, dei sistemi informativi automatizzati, delle funzioni di polizia locale ed amministrativa, della riscossione di tributi e imposte locali, mentre si è ritenuto che rientrino fra i consorzi di servizi, gli organismi consortili che gestiscono i servizi pubblici locali a rilevanza economica, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e i servizi strumentali a più enti territoriali, quali ad esempio la raccolta dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato, il servizio di depurazione delle acque reflue, il servizio di trasporto, i servizi manutentivi di parchi e giardini o di immobili comunali. La concreta individuazione delle due tipologie di consorzio dovrà essere compiuta compiendo una ricognizione delle norme settoriali, nonché valorizzando le previsioni contenute nell'atto fondamentale con cui è stato costituito l'organismo partecipato, ovvero lo statuto consortile.
Il consorzio che abbia quale compito di provvedere alla "raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli industriali e similari" rientra fra i consorzi di servizi. La circostanza che il consorzio non abbia una struttura autonoma ma svolga prevalentemente la sua attività in qualità di stazione appaltante non influenza la natura del consorzio che continuerà a rientrare nella categoria di quelli di funzioni o di servizi in base ai compiti affidati dagli Enti costitutori. Ferma restando l'impossibilità di prevedere la costituzione di un consorzio che abbia quale oggetto esclusivo di appaltare a terzi la gestione del servizio per l'effettuazione del quale è stato costituito. Se questa circostanza non incide sulla individuazione della natura del consorzio, impone, comunque, agli Enti costitutori di effettuare una specifica valutazione in ordine all'opportunità di mantenere la struttura consortile o di individuare altre modalità di effettuazione del servizio che rispondano ai canoni dell'economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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