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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso

3 partecipanti

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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso Empty trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso

Messaggio  yeledessi Mar 15 Nov 2011 - 5:20

Mi ritrovo a dover fronteggiare la seguente situazione:
dipendente collocato in pensione con decorrenza immediata a seguito di verbale della commissione medica di verifica.
Spetta l'indennità sostitutiva del preavviso. Ora mi domando a quali ritenute contributive debbano essere assoggettati tali emolumenti, posto che tale indennità ha natura meramente risarcitoria e non retributiva e che eventuali trattenute non verrebbero computate nel maturato pensionistico e ai fini del TFS, poichè il rapporto di lavoro è da intendersi cessato a far data dall'accertamento della Commissione medica.
Stessa cosa dicasi per le ferie spettanti e non godute, se considero che abbia natura retributiva assoggetto alle normali ritenute, e se assumo che abbia natura risarcitoria, stante le interpretazioni non univoche in merito? e se non applico le ritenute significa che il (ex) dipendente avrà un netto in busta maggiore?
Grazie colleghi

yeledessi

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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso Empty Indennita' di preavviso

Messaggio  Paolo Gros Mar 15 Nov 2011 - 5:43

Il preavviso è l'anticipata manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro ed in luogo di questo è ammessa la corresponsione di una indennità equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Detta indennità viene, quindi, riguardata erroneamente come un risarcimento del danno causato dalla omissione del preavviso.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità.
Normalmente la durata del preavviso è disciplinata dalla contrattazione collettiva. In assenza di una specifica previsione contrattuale a riguardo, possono trovare applicazione i termini di preavviso di cui all'art. 10, R.D.L. n. 1825/1924 (legge sull'impiego privato).
Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro ovvero del licenziamento al lavoratore.
Durante tale periodo le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro, che si estinguerà solo allo scadere del termine di preavviso.
Tale principio potrà subire deroga, come già detto, in conseguenza di un diverso accordo intervenuto tra le parti, desumibile anche da comportamenti concludenti. In ragione del permanere di tutti i diritti e le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro, la malattia sopravvenuta del lavoratore sospende il decorso del periodo di preavviso.
Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte sia del lavoratore che del datore di lavoro comporta l'obbligo di versare all'altra parte una indennità corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo di preavviso (c.d. indennità sostitutiva del preavviso). Tale indennità viene computata sulla base della retribuzione percepita dal dipendente al momento del recesso, tenendo conto di tutti quegli emolumenti che abbiano carattere continuativo; concorrono a formare la base di computo anche i ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi retributivi corrisposti con periodicità ultramensile. In particolare, ad avviso della giurisprudenza, il concetto di retribuzione recepito dall'art. 2118 ai fini del computo dell'indennità sostitutiva del preavviso è ispirato al criterio dell'onnicomprensività, nel senso che in detti calcoli vanno ricompresi tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati all'effettiva prestazione lavorativa, mentre vanno escluse quelle somme rispetto alle quali il rapporto di lavoro costituisce una mera occasione ai fini della loro erogazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta anche al dipendente dimessosi per giusta causa e con effetto pertanto immediato.
In tale ipotesi peraltro, ad avviso della prevalente giurisprudenza, il lavoratore potrà ottenere unicamente l'indennità di preavviso, essendogli preclusa la possibilità di agire per il risarcimento del danno, e non potendo beneficiare delle particolari tutele previste in caso di licenziamento illegittimo o ingiustificato. E ciò sulla base della considerazione che le dimissioni, pur se sorrette da giusta causa, determinano la risoluzione del rapporto per un atto di volontà che viene comunque espresso dal lavoratore.
Posto che l'indennità in parola è sempre dovuta dal datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro, a maggior ragione essa è dovuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione causata da inidoneità fisica alle mansioni o in caso di inidoneità totale assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.
Si tratta infatti, a ben vedere, di risoluzione oggettiva del rapporto originata da impossibilità sopravvenuta all'effettuazione della prestazione, sicuramente non dipendente dalla volontà del lavoratore, per cui questo tipo di tutela è sicuramente estesa anche alle due fattispecie sopra richiamate.
Gli elementi della retribuzione da prendere a base per il calcolo dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso sono tutti quelli fissi e ricorrenti, in godimento all'interessato alla data di riferimento, quali: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, retribuzione di posizione, progressione economica maturata all'interno della categoria di appartenenza, eventuali assegni "ad personam", le indennità di cui all'art. 37 del CCNL 6.7.1995 del Comparto Regioni - Autonomie Locali.
Per ciò che attiene, più specificatamente, al trattamento fiscale e previdenziale di tale emolumento, si ritiene che sia corretto l'assoggettamento a contributi ex CPDEL e recupero quote sovvenzioni INPDAP, a mente anche del contenuto della Circolare INPDAP n. 29 del 27 maggio 1998, per la quale non sono soggetti ad imposizione contributiva le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, con l'espressa esclusione da tale agevolazione proprio dell'indennità sostitutiva del preavviso, "che continua ad essere assoggettata al contributo previdenziale”.
Analogamente dicasi per le ritenute fiscali, posto che non si è a conoscenza di alcuna esenzione specifica in merito, così come per le quote sindacali.
Pertanto, in caso di accertamento, anche anticipato, dell’assoluta e permanente inabilità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro va corrisposta, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, l’indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi dell’art. 21, comma 4 del contratto summenzionato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, va conclusivamente riconosciuta, in caso di risoluzione del rapporto dovuta e permanente ed assoluta inidoneità del lavoratore, la corresponsione al dipendente della indennità sostitutiva di preavviso, sottolineando, come più di recente ha chiarito la Cassazione, che l’erogazione economica sostitutiva del mancato preavviso non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, cosa che ne comporta la frazionabilità in proporzione al periodo, con l’inapplicabilità del principio stabilito dall’art. 1285 c.c.
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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso Empty Ind. sost. preavviso dipendente deceduto in attività servizio

Messaggio  abal60 Ven 25 Nov 2011 - 12:17

Sono venuto a conoscenza, in tarda mattinata, del decesso di un dipendente: il medesimo non era coniugato e non aveva figli e alla sua dipartita, vantava circa 30 anni di servizio. Da un controllo anagrafico risulta che i genitori sono morti e che il "de cuius" abbia solo 2 fratelli "germani" (di cui uno in vita) mentre l'altro è deceduto a ottobre 2011: quest'ultimo alla data del suo decesso(ribadisco ottobre 2011) risultava essere coniugato e con una figlia maggiorenne e quindi "nipote" del dipendente.
Chiedo :
nel liquidare l'indennità sostitutiva di preavviso agli eredi, dobbiamo considerare solo il "fratello vivente" o anche la moglie e la figlia del fratello deceduto?
Se l'indenità di preavviso spetta a tutti i soggetti sopra indicati, è giusto ripartirla come segue: 50% al fratello vivente, 25% alla cognata (moglie del fratello deceduto) e 25% alla figlia del fratello deceduto (nipote del dipendente).
Ringrazio anticipatamente per eventuale riscontro, augurando felice domenica.

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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso Empty Indennita'

Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Nov 2011 - 22:49

Ho affontato nel recente il problema e cito:

Somme iure proprio - Appartengono a questa seconda categoria le somme indicate tassativamente nell’art. 2122 cod. civ., ossia l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall’accettazione dell’eredità, in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all’asse ereditario.
Per espressa disposizione dell’art. 2122 cod. civ. le somme spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità di anzianità spettano ai beneficiari (espressamente indicati dalla norma nel coniuge, nei figli e – se viventi a carico del prestatore di lavoro – ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado) secondo l’accordo espresso dagli stessi e, in mancanza, "secondo il bisogno di ciascuno".Ne consegue che i beneficiari debbano comunicare al datore di lavoro le quote di ripartizione delle somme tra di loro concordate; in caso di controversia o di mancato accordo, sarà indispensabile il ricorso all’autorità giudiziaria in relazione al quale si configura un caso di litisconsorzio necessario
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trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso Empty Re: trattamento contributivo indennità sostitutiva del preavviso

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