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http://www.irpef.info/COMPENSAZIONE IVA IRPEF
5 partecipanti
COMPENSAZIONE IVA IRPEF
Sono fresca dell'ennesimo appuntamento con l'Agenzia delle Entrate.
Ogni anno mi arriva un accertamento dell'importo che io ho compensato con il credito iva e ogni anno devo rispiegare che il codice 100E che io indico nel modello 770 e il codice 1001 che devo utilizzare nel mod. F24 che faccio per le compensazioni riguardano la stessa cosa (Così come 1040/1045/1052).
Loro dicono che la procedura non capisce che riguardano la stessa cosa.
Per caso c'è una procedura per la compilazione del modello F24 che mi eviti questa incombenza annuale.... anche perchè ogni anno vedermi richiedere 20000 euro piu interessi è un colpo!!!!
Ogni anno mi arriva un accertamento dell'importo che io ho compensato con il credito iva e ogni anno devo rispiegare che il codice 100E che io indico nel modello 770 e il codice 1001 che devo utilizzare nel mod. F24 che faccio per le compensazioni riguardano la stessa cosa (Così come 1040/1045/1052).
Loro dicono che la procedura non capisce che riguardano la stessa cosa.
Per caso c'è una procedura per la compilazione del modello F24 che mi eviti questa incombenza annuale.... anche perchè ogni anno vedermi richiedere 20000 euro piu interessi è un colpo!!!!
MIKI1972- Messaggi : 226
Data d'iscrizione : 11.09.10
Età : 51
Mah
Veramente anche noi facciamo così, e non ci hanno mai chiesto niente. Non ancora, almeno.
Vediamo se ci capiamo: hai 500.000 euro di irpef da versare e 150.000 di iva da compensare.
- F24 ordinario per compensazione iva (150.000) con cod. 1001 come contropartita
- F24 EP per il versamento di 350.000, con cod. 100E.
Giusto?
Fra l'altro è "colpa" loro se operiamo in questo modo, perché non hanno previsto la colonna a credito nel modello F24 EP.
Comunalo
Vediamo se ci capiamo: hai 500.000 euro di irpef da versare e 150.000 di iva da compensare.
- F24 ordinario per compensazione iva (150.000) con cod. 1001 come contropartita
- F24 EP per il versamento di 350.000, con cod. 100E.
Giusto?
Fra l'altro è "colpa" loro se operiamo in questo modo, perché non hanno previsto la colonna a credito nel modello F24 EP.
Comunalo
Comunalo- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 19.10.11
770
Aspetta, però.
Quando tu fai il 770, cosa dichiari nel quadro ST? Perché l'inghippo potrebbe essere lì.
Comunalo
Quando tu fai il 770, cosa dichiari nel quadro ST? Perché l'inghippo potrebbe essere lì.
Comunalo
Comunalo- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 19.10.11
Re: COMPENSAZIONE IVA IRPEF
Confermo che anche io faccio cosi.
F24 normale con credito iva a credito e 1001 a debito con importo totale da versare 0
F24ep codice 100E per versare la differenza di irpef.
Nel 770 faccio due colonne separate:
100e come codice tributo indicando l'importo che ho compensato come se effettivamente lo svessi versato e togliendo la P (cosi avrebbero dovuto capire che il versamento non era fatto con l'f24ep);
100e per il versamento dell'irpef che ho effettivamente pagato con l'f24ep;
F24 normale con credito iva a credito e 1001 a debito con importo totale da versare 0
F24ep codice 100E per versare la differenza di irpef.
Nel 770 faccio due colonne separate:
100e come codice tributo indicando l'importo che ho compensato come se effettivamente lo svessi versato e togliendo la P (cosi avrebbero dovuto capire che il versamento non era fatto con l'f24ep);
100e per il versamento dell'irpef che ho effettivamente pagato con l'f24ep;
MIKI1972- Messaggi : 226
Data d'iscrizione : 11.09.10
Età : 51
Re: COMPENSAZIONE IVA IRPEF
Il mancato riconoscimento del versamento compensato risiede nel fatto che se ho utilizzato il 1001 tale codice deve essere riportato sul 770.
Nel caso in questione:
1 rigo codice tributo 1001
2 rigo codice tributo 100E
Nel caso in questione:
1 rigo codice tributo 1001
2 rigo codice tributo 100E
giacco71- Messaggi : 180
Data d'iscrizione : 15.12.10
Infatti
Infatti, anche noi facciamo in questo modo.
D'altronde, se loro si trovano nel ST un versamento di 500.000 e poi ne trovano solo 350.000, ci sta che cerchino la differenza.
Poi siamo d'accordo sul fatto che potrebbero anche notare quel versamento ulteriore di 150.000 che a questo punto dovrebbe risultare loro come eccedenza, ma questo è un altro discorso.
Comunalo.
D'altronde, se loro si trovano nel ST un versamento di 500.000 e poi ne trovano solo 350.000, ci sta che cerchino la differenza.
Poi siamo d'accordo sul fatto che potrebbero anche notare quel versamento ulteriore di 150.000 che a questo punto dovrebbe risultare loro come eccedenza, ma questo è un altro discorso.
Comunalo.
Comunalo- Messaggi : 149
Data d'iscrizione : 19.10.11
LIMITE COMPENSAZIONI IVA/IRPEF
Abbiamo presentato, entro il 31/05/12 la dichiarazione IVA annuale, a mezzo professionista abilitato. Dalla dichiarazione emerge un credito per il nostro Ente di circa € 40.000,00.
Sarebbe nostra intenzione portarlo in compensazione, a mezzo F24 ordinario, con i versamenti IRPEF dovuti nei prossimi mesi.
L'intenzione sarebbe di recuperare il credito in due tranche di circa € 20.000,00 cad.
Considerata la casistica sopra esposta, si chiede se esistono limitazioni o vincoli sull'importo da portare in compensazione. Valgono nel nostro caso i limiti imposti dal "decreto semplificazioni"?
Grazie e buon lavoro a tutti
Mauri68
Sarebbe nostra intenzione portarlo in compensazione, a mezzo F24 ordinario, con i versamenti IRPEF dovuti nei prossimi mesi.
L'intenzione sarebbe di recuperare il credito in due tranche di circa € 20.000,00 cad.
Considerata la casistica sopra esposta, si chiede se esistono limitazioni o vincoli sull'importo da portare in compensazione. Valgono nel nostro caso i limiti imposti dal "decreto semplificazioni"?
Grazie e buon lavoro a tutti
Mauri68
Mauri68- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 11.06.12
Limite
Per contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 euro a 5.000 il limite oltre il quale è possibile operare la compensazione orizzontale. E’ rimasta invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16 marzo scorso sono stati stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame.
Il provvedimento dispone la decorrenza delle novità a partire dal 1° aprile 2012 e pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali, vale la vecchia soglia di 10.000 euro.
Di conseguenza, entro quell’importo, è stato possibile “compensare in forma libera” (senza preventiva presentazione della dichiarazione).
Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scende a 5000 euro.
La novità in vigore comporta:
• l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
• il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
• l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione, i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per via delle modifiche in esame, i crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
• liberamente, fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro);
• per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emergono.
Per i crediti IVA annuali, resta fermo che la compensazione degli importi eccedenti 15.000,00 euro può avvenire solo se sulla dichiarazione IVA presentata:
• è stato apposto il visto di conformità ;
• oppure è stata apposta l’apposita sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti (es. Collegio sindacale).
Per quanto riguarda, invece, i crediti IVA relativi ai primi tre trimestri solari, derivanti dai modelli TR, possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
• fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono;
• per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.
Con l’introduzione dei nuovi limiti potranno è bene considerare che:
• fino al 31.3.2012, è stato possibile per i contribuenti compensare il credito IVA annuale, fino al limite di 10.000,00 euro annui, senza aver necessariamente presentato la dichiarazione da cui emerge;
• a decorrere dall’1.4.2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000,00 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell’istanza trimestrale, da cui il credito emerge.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro concorrono euro anche le compensazioni effettuate precedentemente.
Quindi, ad esempio, il contribuente con un credito IVA di 9.000,00 che abbia compensato fino al 3.000 euro, dal 1° aprile potrà più compensare in maniera “libera” per altri 2.000 euro. Se viceversa quel contribuente avesse compensato fino a euro 6.000 a partire dal 1° aprile non potrebbe compensare altro.
In considerazione delle nuove regole è possibile prevedere le seguenti situazioni:
- contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012. Tali soggetti hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- contribuenti che presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012. Si tratta di soggetti che possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di 10.000 euro, fino al 31 marzo 2012. Dal 1° aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di 5.000 euro. Dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- soggetti che non presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012. Tali soggetti hanno potuto o possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di 10.000 euro.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16 marzo scorso sono stati stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame.
Il provvedimento dispone la decorrenza delle novità a partire dal 1° aprile 2012 e pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali, vale la vecchia soglia di 10.000 euro.
Di conseguenza, entro quell’importo, è stato possibile “compensare in forma libera” (senza preventiva presentazione della dichiarazione).
Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scende a 5000 euro.
La novità in vigore comporta:
• l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
• il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
• l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione, i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per via delle modifiche in esame, i crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
• liberamente, fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro);
• per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emergono.
Per i crediti IVA annuali, resta fermo che la compensazione degli importi eccedenti 15.000,00 euro può avvenire solo se sulla dichiarazione IVA presentata:
• è stato apposto il visto di conformità ;
• oppure è stata apposta l’apposita sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti (es. Collegio sindacale).
Per quanto riguarda, invece, i crediti IVA relativi ai primi tre trimestri solari, derivanti dai modelli TR, possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
• fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono;
• per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.
Con l’introduzione dei nuovi limiti potranno è bene considerare che:
• fino al 31.3.2012, è stato possibile per i contribuenti compensare il credito IVA annuale, fino al limite di 10.000,00 euro annui, senza aver necessariamente presentato la dichiarazione da cui emerge;
• a decorrere dall’1.4.2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000,00 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell’istanza trimestrale, da cui il credito emerge.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro concorrono euro anche le compensazioni effettuate precedentemente.
Quindi, ad esempio, il contribuente con un credito IVA di 9.000,00 che abbia compensato fino al 3.000 euro, dal 1° aprile potrà più compensare in maniera “libera” per altri 2.000 euro. Se viceversa quel contribuente avesse compensato fino a euro 6.000 a partire dal 1° aprile non potrebbe compensare altro.
In considerazione delle nuove regole è possibile prevedere le seguenti situazioni:
- contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012. Tali soggetti hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- contribuenti che presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012. Si tratta di soggetti che possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di 10.000 euro, fino al 31 marzo 2012. Dal 1° aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di 5.000 euro. Dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- soggetti che non presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012. Tali soggetti hanno potuto o possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di 10.000 euro.
LIMITE COMPENSAZIONI IVA/IRPEF
Ringrazio per la pronta risposta... anche fin troppo esaustiva!
Saluti e buon lavoro
Mauri68
Saluti e buon lavoro
Mauri68
Mauri68- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 11.06.12
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