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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente

3 partecipanti

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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente Empty esenzione 2 unità accorpate fiscalmente

Messaggio  elfo Mer 23 Nov 2011 - 14:03

salve,
2 coniugi proprietari di 2 unità immobiliari iscritte a catasto separate sono state accorpate fiscalmente nel 2011.
l'ente ha emesso accertamento per omesso pagamento dal 2008 al 2010, i contribuenti chiedono l'annullamento dell'atto perchè nei fatti i 2 fabbricati da sempre erano condotti come abitazione principale anche se a catasto risultavano separatemente accatastati. il nostro ufficio tributi puo' dare esito negativo alla richieste visto che il doc-fa di accorpamento immobili è del 2011? gli atti emessi sono validamente emessi e non annullabili?
grazie

elfo

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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente Empty Esenzione

Messaggio  Paolo Gros Mer 23 Nov 2011 - 22:37

Sul tema dell’esenzione si segnala un’interessante sentenza della Suprema Corte, secondo la quale il contribuente ha diritto all’esenzione Ici se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 12269 del 19.05.2010 ha deciso sul ricorso presentato da una contribuente contro la decisione della Commissione Tributaria di Torino, censurata per avere la stessa Commissione ritenuto che nel caso in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione prevista dalla norma compete una sola volta ed in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate quale dimora abituale.

La ricorrente aveva impugnato gli avvisi di liquidazione ICI notificatile per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 per violazione del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, in quanto proprietaria di un’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale e coniugata in regime di separazione di beni con il marito, a sua volta proprietario di un’unità immobiliare collocata nello stesso stabile e piano ed adibita dal medesimo ad abitazione principale.

I giudici avevano respinto il ricorso negando che, nell’ipotesi di due coniugi in regime di separazione di beni, proprietari ciascuno di un’unità immobiliare, logisticamente adiacente l’una all’altra ed adibite entrambe a dimora principale, fosse applicabile a ciascuno la detrazione prevista da tale norma.

La Cassazione ha ritenuto fondata la censura promossa dalla contribuente con un motivo unico di ricorso per violazione ed errata applicazione del D.lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, richiamando un principio già affermato in precedenti pronunce (cfr. Cass. n. 25902 del 2008; in senso conforme Cass. n. 25731 del 2009), in forza del quale "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale (agevolazione trasformatasi in totale esenzione, D.L. 27.05.2008, n. 93, ex art. 1, a decorrere dal 2008), sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando la spettanza della detrazione prevista dal D. lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità”.

La Corte richiamando tale principio ha ritenuto che il contemporaneo utilizzo come abitazione principale, di più di un’unità catastale, in proprietà della medesima persona, non è di ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, evidenziando tale principio il favor del legislatore per l’abitazione principale.

Ciò si ricava in via ulteriore dall’art. 5 bis, comma 4, del D.L. n. 86/2005, convertito nella L. n. 148/2005, con il quale "al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale", si è attribuita ai Comuni la facoltà di deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario.

Il concetto di abitazione principale non risulta necessariamente legato a quello previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 504/1992 (unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati) nè è, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso.

In tale contesto normativo, il citato principio può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui due unità immobiliari contigue siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi che le abbiano entrambe destinate ad abitazione principale.

Del resto, un’interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della predetta finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad “abitazione principale”, confermata dalla recente previsione normativa che, a decorrere dall’anno 2008, introduce l’esenzione totale dell’imposta comunale sull’abitazione principale.

La Corte, quindi, richiamando il suddetto principio ne fa applicazione anche ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), analogamente a quanto statuito in tema di agevolazione “prima casa” (cfr. Cass. n. 563/1998).

Da ultimo, preme evidenziare che il principio affermato dalla Suprema Corte, supera il difforme orientamento interpretativo dato dal Ministero dell’Economia in ordine alla possibilità di considerare “abitazione principale” (ai fini dell’applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per questa previste) due unità immobiliari accatastate separatamente con l'attribuzione di due distinte rendite catastali: nella precedente Risoluzione n. 6 del 7.05.2002 si leggeva che “non è corretto affermare che il contribuente dimora in un'unica unità immobiliare che si presenta divisa catastalmente con l'attribuzione di due rendite catastali perché in tal caso ci si trova, in realtà, in presenza di due unità immobiliari che come tali vanno singolarmente e separatamente soggette ad imposizione, ciascuna per la propria rendita: una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste, l'altra invece va considerata come seconda abitazione, con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Quindi, per poter usufruire per intero degli effetti sia dell'aliquota ridotta sia della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richieda l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti”.
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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente Empty 2 UNITA ACCORPATE FINI TARSU

Messaggio  monza2007 Mer 14 Dic 2011 - 15:17

Buongiorno,
mi trovo in una situazione analoga con 2 appartamenti (ognuno intestato ad uno dei due coniugi) che costituiscono "unica unita immobiliare".
Da quando abbiamo avuto un figlio questi è stato "allocato" all'appartamento della madre.
Conseguentemente mia moglie ha denunciato la variazione di occupazione a fini TARSU del suo appartamento, mentre nel mio ho continuato ad usufruire della riduzione di 1/3 per occupazione singola.
Allo stesso modo il condominio le spese, non millesimali ma "ad personam" (es acqua potabile), le calcola per 1 persona sul mio appartamento e per 2 su quello di mia moglie.

Ora il comune mi contesta la mancata variazione di occupazione per il mio appartamento con conseguente tentativo di recupero e sanzioni.
Come devo comportarmi? Qual'e' la giurisprudenza in merito?

Grazie per l'attenzione


Ultima modifica di monza2007 il Mer 14 Dic 2011 - 15:25 - modificato 1 volta. (Motivazione : typo)

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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente Empty Tarsu

Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Dic 2011 - 23:10

Tarsu ed Ici sono imposizione assolutamente diverse.
Alla Tarsu , che e' una tassa su un servizio, non e' nel diritto applicabile la sentenza riportata in altro post che esamina aspetti di natura fiscali ( imposte ovvero imposizioni e non tasse a fronte di servizi ).

Nello specifico "che costituiscono "unica unita immobiliare" e tutto finisce qui poiche' se e' vero come e' vero che ai fini Ici ( e anche Imu ) l'unita' e' unica lo e' anche e soprattutto ai fini Tarsu.
Dei due l'uno ....
Paolo Gros
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esenzione 2 unità accorpate fiscalmente Empty Re: esenzione 2 unità accorpate fiscalmente

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