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Spese di personale nuova Unione di comuni
Salve,
Premetto che si sta costituendo una unione di 5 piccoli comuni non sottoposti al patto di stabilità (tutti con numero di abitanti tra 1000 e 5000). Il personale che andrà all'unione è comandato dai comuni partecipanti, in misura diversa. Non sarà assunto nuovo personale ma almeno per il primo anno (2012) si stima un incremento di spesa di personale limitato al segretario dell'unione, e alle 3 p.o. minime per la gestione dei servizi di Segreteria, Contabilità e Polizia Municipale, che comunque, complessivamente non supera il limite complessivo del 2004 calcolato su tutti i comuni.
Le chiedo cortesemente un parere su come determinare la quota parte da includere nella spesa del personale di ciascun comune della costituenda Unione, considerando che non tutti i comuni hanno margini di spesa ma uno in particolare è al limite riferita a quella del 2004, ed ha comandato all'unione meno personale degli altri.
Premetto che si sta costituendo una unione di 5 piccoli comuni non sottoposti al patto di stabilità (tutti con numero di abitanti tra 1000 e 5000). Il personale che andrà all'unione è comandato dai comuni partecipanti, in misura diversa. Non sarà assunto nuovo personale ma almeno per il primo anno (2012) si stima un incremento di spesa di personale limitato al segretario dell'unione, e alle 3 p.o. minime per la gestione dei servizi di Segreteria, Contabilità e Polizia Municipale, che comunque, complessivamente non supera il limite complessivo del 2004 calcolato su tutti i comuni.
Le chiedo cortesemente un parere su come determinare la quota parte da includere nella spesa del personale di ciascun comune della costituenda Unione, considerando che non tutti i comuni hanno margini di spesa ma uno in particolare è al limite riferita a quella del 2004, ed ha comandato all'unione meno personale degli altri.
luciau- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 13.10.11
Unioni
Se il personale di ciascun ente risulta "comandato" all'unione e' chiaro che nulla cambia per la spesa di personale che ciascun ente deve disgiuntamente valutare dimostrando il limite 2004, il 40% della spesa corrente .
Il personale non transitato all'unione con cessione del contratto ma comandato presso l'unione e' e rimane dipendente del singolo ente.
Il personale non transitato all'unione con cessione del contratto ma comandato presso l'unione e' e rimane dipendente del singolo ente.
Re: Spese di personale nuova Unione di comuni
la normativa sulle unioni è tutta una incognita specialmente in materia di personale
La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n.111/2011/PAR, chiarisce che le Unioni di Comuni, enti non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, potranno procedere al conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 110, comma 1, TUEL nei limiti della percentuale dell'8% prevista dall'articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001.
All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il decreto legislativo n.141/2011 ha aggiunto il comma 6-quater: "Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.".
Le disposizioni più favorevoli previste dal comma sopracitato sono riservate agli enti locali "virtuosi". Tale disciplina però è applicabile solo agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, non applicabile nè agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nè alle Unioni.
Pertanto, conclude la Corte, le Unioni di Comuni potranno procedere al conferimento di incarichi ex articolo 110, comma 1 TUEL nel limite della percentuale dell'8%.
La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n.111/2011/PAR, chiarisce che le Unioni di Comuni, enti non assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, potranno procedere al conferimento di incarichi dirigenziali ex articolo 110, comma 1, TUEL nei limiti della percentuale dell'8% prevista dall'articolo 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001.
All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il decreto legislativo n.141/2011 ha aggiunto il comma 6-quater: "Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.".
Le disposizioni più favorevoli previste dal comma sopracitato sono riservate agli enti locali "virtuosi". Tale disciplina però è applicabile solo agli enti sottoposti al patto di stabilità interno, non applicabile nè agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti nè alle Unioni.
Pertanto, conclude la Corte, le Unioni di Comuni potranno procedere al conferimento di incarichi ex articolo 110, comma 1 TUEL nel limite della percentuale dell'8%.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Spese di personale nuova Unione di comuni
sezioni unite 8 2011
Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni.
Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.
In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione.
Sulla base delle esposte riflessioni non può essere accolta la prospettazione svolta dal Comune di R.
La stessa amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dell’Unione che sia riferibile al Comune stesso.
Allo scopo dovrà reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell’Unione che sia riferibile pro quota al Comune.
P.Q.M.
La Sezione delle Autonomie, con riferimento alla questione sottoposta al suo esame, esprime il principio interpretativo secondo cui la quota parte della spesa di personale dell’Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune ai fini del rispetto del limite di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Circostanza che induce a concludere che il contenimento dei costi del personale dei Comuni debba essere valutato sotto il profilo sostanziale, sommando alla spesa di personale propria la quota parte di quella sostenuta dall’Unione dei comuni.
Soluzione che consente di affermare che la finalità perseguita dal legislatore in materia di contenimento della spesa di personale debba essere realizzata anche in ipotesi di gestione di servizi comunali da parte di Unioni di comuni, rappresentando che una diversa soluzione potrebbe aprire varchi di elusione di rigorosi vincoli di legge.
In tale ottica emerge una considerazione sostanziale della spesa di personale, secondo la quale la disciplina vincolistica in tale materia non può incidere solo per il personale alle dirette dipendenze dell’ente, ma anche per quello che svolge la propria attività al di fuori dello stesso e, comunque, per tutte le forme di esternalizzazione.
Sulla base delle esposte riflessioni non può essere accolta la prospettazione svolta dal Comune di R.
La stessa amministrazione, al fine di rendere correttamente le certificazioni e attestazioni relative al rispetto dei parametri di spesa per il personale previsto dalla vigente normativa, dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dell’Unione che sia riferibile al Comune stesso.
Allo scopo dovrà reperire ed adottare idonei criteri per determinare la misura della spesa di personale propria dell’Unione che sia riferibile pro quota al Comune.
P.Q.M.
La Sezione delle Autonomie, con riferimento alla questione sottoposta al suo esame, esprime il principio interpretativo secondo cui la quota parte della spesa di personale dell’Unione, riferibile al Comune che vi partecipa, deve essere imputata allo stesso Comune ai fini del rispetto del limite di cui al comma 557 della legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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