Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

Messaggio  Paolo Gros Sab 26 Nov 2011 - 23:08

Molti comuni e province stanno forzando i tempi per effettuare assunzioni a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa entro la fine del 2011. In questo scorcio di tempo, infatti, non vi sono specifici limiti dettati nel ricorso a questi istituti, limiti che la legge di stabilità introduce per tutti gli enti locali dal prossimo 1 gennaio 2012, ma valgono solamente le limitazioni di carattere generale previste in materia di assunzioni e di spesa del personale.
I commi 102 e 103 dell'articolo 4 della legge n. 183/2011, cd di stabilità 2012, stabiliscono innanzitutto che il riferimento al tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente come soglia massima della spesa per le assunzioni negli enti soggetti al patto di stabilità, deve essere riferito esclusivamente a quelle a tempo indeterminato.
E ancora si dispone l'applicazione agli enti locali dello stesso tetto previsto per le assunzioni a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle amministrazioni dello stato e delle regioni dall'articolo 9, comma 28, del dl n. 78/2010. Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009. Si può aggiungere che questo tetto sembra esteso anche alle altre tipologie di assunzioni flessibili, quali i contratti di somministrazione, il lavoro accessorio e i contratti di formazione e lavoro.
Sono ovviamente comprese in tale limite anche le assunzioni ex articoli 110 e 90 del dlgs n. 267/2000. Per cui, con riferimento agli enti soggetti al patto, viene a cadere la lettura data dalla deliberazione n. 46/2011 delle sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, per la quale il tetto del 20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente «deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali». Negli enti non soggetti al patto non era previsto alcun limite specifico.
Con il parere n. 410 dello scorso 15 novembre la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha chiarito che «il comma 103 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 è considerato dalla sezione quale norma di carattere interpretativo come, peraltro, evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità per il 2012 per cui (rispondendo al quesito specifico) l'assunzione o la proroga di un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità non rientra nell'applicazione della norma di cui all'art. 76, comma 7 della legge 133/2008 e ss. mm., nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa (20%) alle assunzioni di personale negli enti soggetti al patto di stabilità interno».
Ecco quindi le conseguenze concrete: la fissazione del tetto di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. negli enti soggetti al patto nel 20% di quella del personale cessato nell'anno precedente deve essere ritenuta superata. Il che vuol dire che gli enti locali, tanto soggetti o meno al patto di stabilità, non hanno specifici limiti alle assunzioni flessibili nello scorcio finale dell'anno 2011. Mentre essi avranno il limite del 50% della spesa del personale assunto con contratto flessibile nel 2009 a partire dal prossimo 1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della legge di stabilità. Limite che si estende anche alle amministrazioni non soggette al patto di stabilità. In questo periodo è sufficiente rispettare le tre condizioni necessarie per l'effettuazione di assunzioni a qualunque titolo: avere rispettato il patto di stabilità, avere rispettato il tetto di spesa del personale (anno precedente per le amministrazioni soggette al patto e 2004 per quelle non soggette) e rispettare il rapporto massimo del 40% tra spesa del personale e spesa corrente

FONTE: ITALIA OGGI
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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Re: Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

Messaggio  giorgi.bruno Dom 27 Nov 2011 - 2:07

Caro Paolo ti chiedo un aiuto pratico per interpretare la nuova norma.
Premesso il rispetto dei requisiti richiesti, fatta 100 la spesa per personale con contratti di forma flessibile (nel nostro caso derivanti solo dall'art. 90) la previsione nel bilancio di previsione 2012 deve essere al massimo 50 ?
Da quest vincoli sono esclusi, a tuo avviso, i contratti di carattere stagionale che erano salvaguardati ed esclusi dal conteggio della spesa del personale (circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali N.Fl05/2007 dell’8.3.2007 che al punto 7.3 rubricato “Destinazione proventi derivanti da sanzioni per violazioni C.d.S” che precisava che le risorse utilizzate non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale e quindi sono da escludere dal computo della spesa di cui al comma 562) anche alla luce del fatto che trovano finanziamento in entrate (sanzioni CdS) comunque specificatamente destinate allo scopo ?

giorgi.bruno

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Td

Messaggio  Paolo Gros Dom 27 Nov 2011 - 2:30

Per come la norma e' scritta mi pare non ammettere eccezioni , salvo interpretazioni contrarie delle varie corti.
Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 si riferisce al titolo di assunzione e non alla forma di finanziamento derivandone a mio avviso l'inclusione.
In genere poi gli art.90 hanno contratto di durata sindacale ( 5 anni ) a meno che nel contempo siano avvenute elezioni amministrative.
La prima diretta conseguenza e' la fissazione del tetto di spesa gia' in sede di bilancio di previsione.
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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Re: Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

Messaggio  giorgi.bruno Dom 27 Nov 2011 - 2:35

Quindi, se ho ben capito, lasciando perdere il personale stagionale, per il personale di staff ex articolo 90 (con contratto a 5 anni) occorrerà informare l'amministrazione che dal 2012 non è più possibile procedere se non nel limite del 50 % ?

giorgi.bruno

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty assunzione tempo determinato l.110

Messaggio  nunzia martino Dom 27 Nov 2011 - 3:29

scusa paolo
nel mio ente i contratti ai sensi l.110 scadono il 14 dicembre 2011
grazie


Ultima modifica di nunzia martino il Gio 8 Dic 2011 - 7:57 - modificato 1 volta.

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Assunzioni

Messaggio  Paolo Gros Dom 27 Nov 2011 - 22:36

Tale tetto è fissato nel 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 , derivandone che i rinnovi sono legittimi se rientrano in tale parametro .
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Messaggio  rona Lun 28 Nov 2011 - 1:36

e un contratto stipulato al 31/12/2011 è soggetto al limite del 50% 2009?? e l'ente che nel 2009 non ha avuto nessun tipo di contratto cosa prende a riferimento? (noi ad es. abbiamo avuto un interinale solo x 3 mesi)

rona

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Messaggio  kkk1972 Lun 28 Nov 2011 - 1:41

rona ha scritto:l'ente che nel 2009 non ha avuto nessun tipo di contratto cosa prende a riferimento? (noi ad es. abbiamo avuto un interinale solo x 3 mesi)

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali
di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non
economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, ((le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura)) fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per
personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al
lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, ((gli enti locali)) e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per
quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni
di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta
fermo, altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011
derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione
delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla
struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legsilsativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei
limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai
sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse
finalita' nel triennio 2007-2009.

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Messaggio  kkk1972 Lun 28 Nov 2011 - 1:44

rona ha scritto:e un contratto stipulato al 31/12/2011 è soggetto al limite del 50% 2009??
La norma entra in vigore il 1.1.2012.
Bisogna vedere cosa potrebbe pensare la Corte dei Conti (sezione giurisdizionale) di contratti stipulati nel 2011, con oneri a carico del bilancio 2012, che comportino il superamento del tetto del 50% nel 2012.
Potrebbero ritenere il contratto "elusivo" del limite...

kkk1972

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Messaggio  rona Lun 28 Nov 2011 - 1:54

non abbiamo avuto nessun contratto nel periodo 2007-2009 ma solo 3 MESI!!!! dovrei assumere per un mese e mezzo secondo voi??? assurdo!

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Messaggio  kkk1972 Lun 28 Nov 2011 - 2:10

rona ha scritto:non abbiamo avuto nessun contratto nel periodo 2007-2009 ma solo 3 MESI!!!! dovrei assumere per un mese e mezzo secondo voi??? assurdo!
Sul fatto che la norma sia assurda siamo tutti d'accordo, ma che ci possiamo fare?

kkk1972

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Messaggio  Marchino Mar 29 Nov 2011 - 5:05

Domanda: ma per spesa sostenuta si intende l'impegno o l'effettiva liquidazione?

Marchino

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Spesa

Messaggio  Paolo Gros Mar 29 Nov 2011 - 5:43

Per sostenuta si intende credo il pagato poiche' l'impegnato sarebbe sostenibile.
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Messaggio  STIPENDI Mer 30 Nov 2011 - 15:34

Dal sito Ancitel
21-11-2011 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO COLLABORAZIONI
RIDUZIONI L n. 183 del 2011


Quesito
L’art. 4, comma 102, lett. b), della legge di stabilità (legge 183/2011) allarga agli enti locali l’applicabilità del disposto di cui all’art. 9, comma 28, della legge 122/2010.
Pertanto anche per gli enti locali, a partire da gennaio 2012, varrà il seguente principio: potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, e la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
Si pongono i seguenti quesiti:
- Ove la norma parla di “personale a tempo determinato” intende riferirisi anche al personale di staff, ovvero ai collaboratori di presidente ed assessori (art. 90 del TUEELL) ed ai dirigenti a tempo determinato assunti in base all’art. 110 del TUEELL?
- Trattandosi di norma di principio alla quale gli enti locali debbono adeguarsi, sarebbe plausibile un adeguamento graduale che preveda un iniziale taglio del 10% per giungere nell’arco di 5 anni al 50%? Oppure sarebbe possibile differenziare la percentuale di taglio in base alla tipologia di contratto? Ad es. 50% per i collaboratori coordinati e continuativi, 30% per i tempi determinati, 20% per la somministrazione, ecc.?

Risposta
In merito alla richiesta di parere, sembrerebbe che la norma in questione riguardi tutte le tipologie di lavoro flessibile. Si ritiene che trattandosi di norma di principio, l'ente è legittimato ad articolarne la disciplina di dettaglio nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze organizzative; pertanto le ipotesi di disciplina di dettaglio prospettate sembrerebbero del tutto in linea con il dettato normativo.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 30 Nov 2011 - 22:52

Non convengo con la risposta Anci.
Se il legislatore avesse voluto un adeguamento graduale alla norma lo avrebbe espressamente previsto e tale interpretazione vanifica il principio stesso a cui l'ente obbligatoriamente deve adeguarsi e non legiferare in modo artato poiche' non gli compete.
Paolo Gros
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Messaggio  rona Gio 1 Dic 2011 - 2:33

ma qs è fantascienza o cosa????
ps bellissimi i tuoi cuccioli...auguri!!!

rona

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Messaggio  francodan Sab 3 Dic 2011 - 1:00

l'anci ritiene la norma di principio

Il comma 102 dell’art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) prevede
che le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, costituiscano
principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti
ad adeguarsi anche gli enti locali.
Si rammenta che il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni pubbliche, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le
medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazionelavoro,
ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50
per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le
amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai
sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento
alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
Si rammenta che la norma entra in vigore dal 1 gennaio 2012.
Gli Enti dunque dovranno declinare tale principio di contenimento della spesa per
il lavoro flessibile nell’ambito della propria autonomia e coerentemente con le
proprie esigenze funzionali. Il regime specifico previsto dalla norma in questione in
particolare per le Autonomie territoriali, rispetto alle altre Amministrazioni
pubbliche, è finalizzato appunto a dettagliare che quanto previsto dalla
disposizione non trova applicazione in dettaglio, se non quanto principio di
contenimento che deve trovare svolgimento nell’ambito dell’autonomia dei singoli
enti.
Siamo in presenza di una norma di principio, e che si qualifica come tale; la
riduzione della spesa va effettuata compatibilmente con l’esigenza di erogare i
servizi fondamentali alla collettività, tra cui anche i servizi scolastici ed educativi,
nell’ambito dei quali, per la particolare struttura dei cicli scolastici, l’utilizzo di
personale con rapporto di lavoro flessibile è molto diffuso.
In considerazione della necessità di garantire la continuità del servizio scolastico, che
trova il suo fondamento nei diritti, costituzionalmente garantiti, all'educazione,
all'istruzione ed allo studio (art. 33 e 34 della Costituzione), si ritiene che nell’ambito
delle misure di contenimento e riduzione della spesa per il lavoro flessibile, l’Ente possa
definire un regime ad hoc in relazione ai servizi scolastici ed educativi. Ciò anche in
considerazione della particolare natura (cfr Dipartimento della Funzione Pubblica,
Circolare n. 3/3008 e parere n. 56/08) dell'attività didattica ed educativa svolta dal
predetto personale docente delle scuole materne e delle scuole gestite dagli enti locali,
nonché di quella svolta dal personale educativo degli asili nido.

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty staff sindaco proroga

Messaggio  LEON2012 Mer 14 Dic 2011 - 10:34

Il 31 dicembre 2011 scade l'incarico STAFF sindaco (comune 2000 ab.) che era stato conferito dal marzo 2010. Il Sindaco vorrebbe prorogarlo fino alla fine del suo mandato (2014). Ma è possibile impegnarsi per tutto questo periodo? Si potrtebbe conferire un incarico sino alla fine del mandato del sindaco subordinandolo al rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa? .




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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Staff sindaco

Messaggio  Paolo Gros Mer 14 Dic 2011 - 23:18

Tali contratti fiduciari ed a mio avviso atipici nella pubblica amministrazioner in cui si dovrebbe per equita' accedere attraverso pubblico concorso e non per amicizia con il sindaco , possono avere la durata del mandato sindacale .
Si puo' quindi conferire un incarico sino alla fine del mandato del sindaco subordinandolo al rispetto di tutti i vincoli posti dalla normativa
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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Re: Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

Messaggio  ale Gio 15 Dic 2011 - 0:51

n. 1 contratto 110 (stipulato a fine 2010) che fissa quale termine quello di espletamento di pubblico concorso e comunque entro la scadenza di mandato del sindaco (prossima primavera).

n. 1 unità di personale fornito da società di lavoro interinale con contratto in scadenza a marzo 2012.

... ancorchè la spesa da sostenere nel 2012 supererà il 50% della spesa sostenuta nel 2009 ritengo che, facendo riferimento a contratti stipulati in "tempi non sospetti", ovvero ampiamente ante normativa, non possano essere rinegoziati e/o considerati elusivi della normativa stessa.....

... l'ulteriore problema si pone ora.... un dipendente ha fatto legittima richiesta di usufruire della legge 104 .... che facciamo .. chiudiamo l'ufficio?

riflessioni?.. grazie

ale

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Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 ) Empty Re: Tempi determinati nel 2012 - limite per tutti ( anche 90 e 110 )

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