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Causa di servizio tramite sentenza Corte di Appello

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Causa di servizio tramite sentenza Corte di Appello Empty Causa di servizio tramite sentenza Corte di Appello

Messaggio  Giovannino Dom 27 Nov 2011 - 5:41

Con sentenza N° 2098/11 della Corte di Appello di Palermo depositata il 12.12.2012 mi è stata rconosciuta la causa di servizio ascritta alla tabella A categoria V del D.P.R. 30.12.1981 N° 834.L'ASP di Trapani è stata condannata a corrispondermi l'equo indennizzo con gli interessi come per legge ed inoltre condannata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio La domanda di riconoscimento risale al lontano 30.04.1999. Sono andato in pensione il primo Aprile del 2004. La sentenza è stata emessa nel 20011/11.Cosa mi spetta e quale sono le decorrenze.
Nel mese di marzo del 2000 l'Ospedale Molitare di Palermo non ha ritenuto la patologia sofferta dipendente da causa di servizio in quanto la relazione della mia Azienda non ha volutamente dichiarato il lavoro che svolgevo. L'Ospedale Militare dichiarache nel caso in esame la patologia in diagnosi è data da fattori ateroschlerotici diffusi fumo diabete,l'attore non è idoneo a parere di questo collegio a prestare servizio nella mansione rivestita. E' idoneo ad altre mansioni compatibili con l'infermità in diagnosi.Continuo ad espletare lo stesso lavoro. Intanto chiedo la convocazione del Collegio di conciliazione per l'erronea diagnosi emessa dall'Ospedale militare L'Azienda Ospedaliera su richiesta del servizio di medicina preventiva dello stesso nococomio e con la consulenza del diabetologo hasnno diagnosticato che il sottoscritto non risulta affetto da diabete mellito ne da dimimuita tolleranza agli idrati di carbonio.Il collegio di Conciliazione Visti gli atti formula la proposta di riproporre l'esame della pratica alla Commissione medica presso l'Ospedale Militare di Palermo ottenendo sulla prwecetta soluzione la conciliazione delle parti,Il 23.01.2001 l'Az H S Antonio Abate a firma del Direttore Amministrativo per delega del direttore Generale richiede alla CIMO il riesame del giudizio precedentemente espresso allegando i risultati deli esami effettuati. Lo stesso Direttore tiene inoltre a sottolineare il carico lavorativo gravante sull'attorte Iprecisando che dall'Agosto 1995 a Dicembre 1998 ha prestato N° 2015,30 ore di servizio ec cedenti il normale orario di lavoro per l'espletamento del carico di lavoro a cui era adibito rolevazione presenze del personale ammontante a circa 800 unità, riprova tangibile di un impegno elevatissimo profuso senza risparmio. La natura del servizio prestato ha costretto il dipendente ad affrontare in diretta collaborazione con il responsabile di Settore, complesse problematiche relative all'applicazione dell'orerio dei servizi del personale medico e non dell'Azienda.Problematiche che fino a settembre 1997 sono state affromtate e risolte con un sistema effettuato manualmente, e da quella data con un sistema informatizzato che però à stato necessario testare e mettere a punto e che ha richiesto di operare costantemente per l'erliminazione di errori incongruenze e deficenze attraverso interventi e controlli manuali, Durante tale periodo il Virgilio è stato coadiuvato da un non sufficiente numero di dipendenti, anchwe a tempo sdeterminato,che ha richiesto ore di istruzione circa la modalità dei compiti assegnati.Quanto sopra ha compotrato la sua continuame sistematica esposizione al contatto anche conflittuale con il personale dell'azienda e intuitivamente ha implicato condizioni di stress che potrebbero aver contribuito, quale concausa alla patologia col tempo manifestatasi





Ultima modifica di Giovannino il Ven 10 Feb 2012 - 9:11 - modificato 2 volte.

Giovannino

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Causa di servizio tramite sentenza Corte di Appello Empty Equo indennizzo

Messaggio  Paolo Gros Dom 27 Nov 2011 - 22:30

E' una sorta di pratica pensionistica .
Ricordo che che dal 1.1.1997 al 31.12.2005, per la prima categoria l’equo indennizzo è pari a 2 volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda.
Nella retribuzione tabellare non è compreso ogni altro elemento aggiuntivo come la R.I.A., le classi e gli scatti di anzianità, l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e i compensi accessori.
Per le categorie dalla seconda alla ottava, invece, l’equo indennizzo viene liquidato in percentuale decrescente.
Dal 1.1.2006 si considera il solo importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda

L’equo indennizzo è ridotto del 25% o del 50% se il dipendente ha superato il cinquantesimo o il sessantesimo anno di età al momento dell’evento dannoso. A tal fine bisogna fare riferimento al tempo in cui si è verificato il danno, essendo irrilevante che l’accertamento della dipendenza avvenga in un momento successivo.
L’equo indennizzo è altresì ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata mentre, in caso venga riconosciuta in un momento successivo, l’eccedenza è recuperata con trattenute mensili sulla pensione.
Il trattamento è altresì proporzionalmente ridotto nel caso di eventuali somme percepite da assicurazioni a carico dello Stato o di Pubblica Amministrazione, o percepite da società assicurative in base a polizze stipulate da terzi responsabili.
La riduzione non si applica agli eredi nel caso di concorrenza con la pensione privilegiata, quando il credito relativo all’equo indennizzo sia sorto in capo al dipendente poi deceduto, senza subire concorrenza del diritto al trattamento privilegiato di cui il medesimo dipendente abbia potuto fruire

ed in tal modo e' possibile il calcolo dell'equo indennizzo.

Paolo Gros
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