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Tassazione separata

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Messaggio  MIKI1972 Sab 15 Gen 2011 - 0:40

Dovendo erogare nel mese di gennaio gli arretrati dei segretari comunali mi chiedo, essendo la tassazione separata ed avendo nel mio ente cambiato più volte il segretario comunale come mi devo comportare, devo far fare una dichiarazione ai vecchi segretari del reddito dei 2 anni precedenti? Il reddito a cui fare riferimento è solo quello da lavoro dipendente oppure devo considerare il reddito da dichiarazione dei redditi? Come mi comporto per il 2010?
Grazie

MIKI1972

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Messaggio  Paolo Gros Sab 15 Gen 2011 - 0:52

Gli arretrati sono tutti tassabili in Irpef 1002 ( separata )
A ciiascun segretario dovrai richiedere gli imponibili Irpef totali ( da 730 o dichiarazione dei redditi Unico ,se prodottaper il 2009) dei due anni precedenti dichiarati
Pagandoli nel 2011 ai fini Irpef rilevano i due anni precedenti Il 2010 sara' tassato in riferimento redditi 2009/2010.

Nota : Il diritto a percepire e' del 2011 ( contratto del 14/12/2010) quindi ai sensi dell'articolo 21 del Tuir, per determinare l'imposta da versare sugli emolumenti arretrati, deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore** all'anno in cui sorge il diritto alla percezione.
**conosciuto


Ultima modifica di Paolo Gros il Sab 15 Gen 2011 - 3:25 - modificato 1 volta.
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Messaggio  Paolo Gros Sab 15 Gen 2011 - 3:20

Per il tuo dubbio sul 2010:
L’Amministrazione finanziaria fin dalle prime istruzioni fornite con la circolare n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 dop o aver precisato che non poteva invocarsi l’applicazione del regime di tassazione separata ogni qual volta la corresponsione in un periodo d’imposta successivo fosse connaturata alla tipologia dell’emolumento da corrispondere,
ebbe ad affermare che per emolumenti arretrati dovevano intendersi tutte quello somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promozioni, cambiamenti di qualifica o altro titolo similare, erano corrisposte per prestazioni relative ad anni precedenti a quello in cui venivano messi in pagamento.Sulla base di tale criterio venne, conseguentemente, affermato che il particolare sistema
della tassazione separata non poteva essere applicato a quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trovava giustificazione in uno degli anzidetti titoli .
La versione attuale della norma stabilisce invece che sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi ( nel caso sottoscritto il 14/12), di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.( ovvero :quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.)
In tal modo il legislatore ha tenuto nella giusta considerazione sia l’orientamento manifestato dalla prevalente giurisprudenza circa la nozione di emolumenti arretrati, che l’evoluzione della prassi amministrativa intervenuta in tale materia.

Esclude l’applicazione del regime di tassazione separata ogni qual volta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo deve considerarsi fisiologica ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.
( fondo efficienza o retribuzione di risultato che vanno in tassazione ordinaria )
Paolo Gros
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Messaggio  MIKI1972 Sab 15 Gen 2011 - 3:54

Per quanto concerne il 2010 il mio dubbio è soprattutto relativo al reddito che mi deevono dichiarare considerando che non hanno fatto ne dichiarazione dei redditi, non hanno cud o altro. mentre per il 2009 hanno già la dichiarazione dei redditi.

MIKI1972

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Messaggio  Paolo Gros Sab 15 Gen 2011 - 4:18

Non e' un problema , possono indicare anche un reddito presunto o simile all'anno precedente in quanto occorre ricordare che la tassazione 1002 e' " a titolo di acconto" ( in assenza di reddito dichiarato si applica l'aliquota minima) per cui sara' l'amministrazione finanziaria che provvederà a liquidare l'imposta effettivamente dovuta ed iscrivere a ruolo la differenza eventualmente risultante dalla liquidazione.
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Messaggio  GEPI Sab 15 Gen 2011 - 4:24

Stavo per dirti la stessa cosa di paolo. La ritenuta è in acconto. L'agenzia delle entrate provvederà a riliquidare, senza sanzioni, quanto dovuto dal dipendente. Ti allego la circolare 23/E del 1997 ed una risposta dell'agenzia in merito a quali emolumenti considerare ai fini della tassazione separata.

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Messaggio  giacco71 Sab 15 Gen 2011 - 4:30

Ciao a tutti
il dubbio che mi rimane è sulle "oggettive situazioni di fatto".
Viene corrisposta l'indennità di risultato 2009 non nel 2010 ma nel 2011. Mi pare che qualche risoluzione dell'Agenzia delle Entrate indichi in questo caso di applicare la tassazione separata. Ma la causa del ritardato pagamento deve essere imputabile per Es al fatto che l'ente sia in dissesto? Se invece il ritardo è dovuto a per Es problemi di cassa o semplice scelta del ragioniere come ci si dovrebbe comportare?
Nella pratica, in occasione di corresponsione di contratti, IVC, Risultato questa situazione si ripete costantemente, o anche e per Es viene liquidato un compenso per progettazione o altro con 3 anni di ritardo come dovremmo comportarci? Il dipendente non può subire oltre al danno (ritardo) anche la beffa (tass.ordinaria)! E cosa fa chiede gli interessi!?!
Buon lavoro a tutti

giacco71

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Messaggio  giacco71 Sab 15 Gen 2011 - 4:37

Non avevo letto il post di Gepi
Precisi come al solito
Grazie

giacco71

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Messaggio  giuseppe falconi Dom 2 Set 2012 - 16:29

scusate se mi intrometto , forse non è questo il forum che può aiutarmi però ci provo magari qualcuno può darmi qualche suggerimento.
Il problema è questo : l'INPS dopo due anni e mezzo di continui ricorsi ha riconosciuto il diritto alla pensione e nel settembre 2012 elargirà in un unica soluzione gli arretratti . I termini son questi : ammontare totale degli arretratti 18,526( 2 anni e sei mesi) e applica a mio parere una tassazione separata con aliquota del 23% ( non esistono altri redditi ) e facendo una trattenuta pari a 4.261€.( non prendendo in considerazione il diritto alle detrazioni annuali) come se il reddito o la pensione fosse stata prodotta in un solo anno, mentre in realta è stato prodotto in due anni e sei mesi e precisamente:
2010-----5772
2011-----7818
2012-----4936
a mio parere per il 2010 non dovrei pagare alcuna tassa essendo il redditto ampiamente sotto il limite tassabile
per il 2011 si origina un debito IRPEF netto pari a 93 € ( oltre ovviamente le addizionali)
sommando i redditi 2010/2011 pago un'irpef di 3126; mentre in realtà applicando le aliquote annualmente e calcolando le dovute detrazioni per pensione dovrei pagare soltanto 93€.
A mio parere non va applicata la tassazione separata ( come in effetti penso sia stato fatto anche se l'INPS non lo specifica ).
per il 2012 ovviamente bisognerà aspettare il conguaglio di fine anno .Secondo voi è legale questo modo di procedere ? in sostanza si applica una procedura che genera tasse esose su redditi bassissimi e quasi totalmente esenti da irpef se ripartite nelle giuste annuallità, mentre lo Stato estorce al contribuente al limite della povertà quote non dovute.
C'è qualche modo per ovviare a questi orrori fiscali o devo pensare che prima lo Stato mette il cappio e poi il fisco apre la bottola ?
Scusate la durezza delle ultime frasi ma vedere il fisco toglierti ciòche non è suo è veramente instenibile e insoportabile , anche perchè se la pensione non è stata riconosciuta quando dovuta le colpe sono esclusivamente dell'INPS ( ente dello Stato ) che avevano perso tra le loro scartoffie 8 anni di contribuzione regolarmente versati e il pensionato oltre alla beffa dele tempo perso si vede letteralmente fregata una buona parte della sua pensione per gli effetti disatrosi delle procedure farraginose del fisco.
Scusate ancora Giuseppe
un saluto a tutti

giuseppe falconi

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Messaggio  Paolo Gros Dom 2 Set 2012 - 23:46

Con la circolare ministeriale n. 23/E del 5 febbraio 1997, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la ratio della tassazione separata nell'ipotesi di emolumenti arretrati è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa".
In virtù di tale criterio, i redditi vanno assoggettati a imposizione nello stesso anno in cui sono pagati, pertanto la percezione dei redditi in un momento successivo alla maturazione avrebbe penalizzato il contribuente che, dato il sistema della progressività delle aliquote, avrebbe scontato ingiustamente un'aliquota elevata.
Nel caso quindi l?Inps si e' mosso correttamente ancorche' una tassazione ordinaria degli arretrati nel caso avrebbe avuto effetti migliorativi .
Ai sensi dell'articolo 21 del Tuir, per determinare l'imposta da versare sugli emolumenti arretrati, deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sorge il diritto alla percezione.
Si sommano i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla percezione e si divide il risultato per due: si ottiene la media annuale del reddito del biennio. Su tale reddito medio si calcola l'Irpef in base alle aliquote vigenti e quindi l'incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale è l'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata. Se in uno dei due anni manca un reddito, analogo calcolo si effettua sul 50 per cento del reddito dell'unico anno. Se nel biennio non è stato conseguito alcun reddito, si applica l'aliquota minima Irpef.
Occorre rilevare che agli emolumenti arretrati erogati a partire dal 1° gennaio 2005 si applicano le aliquote introdotte con la legge finanziaria per il 2005, cessa così l'applicazione delle aliquote e degli scaglioni vigenti fino al 2002, mentre il reddito del biennio da prendere in considerazione deve essere considerato al netto della "no tax area
Paolo Gros
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Messaggio  giuseppe falconi Lun 3 Set 2012 - 11:06

gentilisimo Paolo
sono convinto anche io che l'inps abbia applicato leggittimamente la procedura da te spiegata ,cio non toglie che così facendo penalizza e non di poco il contribuente . di fronte ad un'imposta netta dovuta di soli 93 € ne trattiene una di 3080,00 un bel salasso non credi?
altro problema non tiene in alcun conto le detrazioni spettanti che nel complesso ammontano a 2.987,00 € originando così un imposta netta come prima accennato di soli 93,00 €.
Se,come sembra, lo stato applica esclusivamente questa procedura , si comporta da ladro legalizzato, spero proprio che non sia così e che esista qualche meccanismo compensativo che restituisca il maltolto ,perchè di maltolto si tratta.
Il contribuente è tenuto a versare in proporzione al reddito annuo prodotto e non sul un presunto reddito annuale derivante dalla somma di diversi periodi perchè in questo modo si solleva l'aliquota applicabile dando luogo a orrori fiscali a tutto danno del contribuente. La tassazione separata applicata al caso esposto genera imposte non dovute mentre una contabilità differenziata farebbe pagare il giusto dovuto.
Nel caso proposto l'Inps ( non essendoci altri redditi ) applica l'aliquota minima del 23% ma si dimentica tranquillamente di utilizzare le detrazioni per reddito da pensione spettanti, nè sembra che ci sia alcun modo per recuperarle.
Una domanda? ti sembra un comportamento giusto ed onesto quello dello stato ? Può darsi che esista qualche modo per chiedere il rimborso ma la proverbiale chiarezza della burocrazia italiana ti impedisce di trovarla.
Andrò a fondo della questione e nel caso interverrò con qualche altro post.
un cordiale saluto e ti ringrazio per la sollecita risposta.



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Messaggio  giuseppe falconi Lun 3 Set 2012 - 13:32

gent. Paolo
ti segnalo anche ,se un pò datata , una sentenza della corte di cassazione che fa un pò di luce sul caso esposto.

SENTENZA N. 104

ANNO 1985



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONA

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