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http://www.irpef.info/La Commissione Tributaria Regionale Lazio applica la L.212/2000
La Commissione Tributaria Regionale Lazio applica la L.212/2000
La Commissione trib. reg. Lazio, sez. XIV,con sentenza 9 novembre 2010, n. 655 accoglie l'istanza del contribuente in materia di Tarsu.
la società contribuente trasmetteva una planimetria delle aree e dei locali soggetti a tassazione alla concessionaria e, nel contempo chiedeva la riduzione della superficie tassabile da mq. 1.470 a mq. 720, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993.
Non ricevendo alcun riscontro da parte della A.SER., la società riteneva che, sulla sua richiesta di riduzione della superficie tassabile, si fosse formato il silenzio-assenso e si regolava di conseguenza, al fini dei versamenti del tributo.
La Commissione conclude che l riguardo, appare opportuno ricordare che l'art. 11 della Legge 27.07.2000 n. 212 prevede l'obbligo, da parte dell'amministrazione finanziaria, di dare risposta alle istanze dei contribuenti entro il termine di 120 giorni, e che, di conseguenza, in caso di mancata risposta deve ritenersi che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente,
secondo il principio del silenzio-assenso.
In ultima analisi ogni mancata risposta al contribuiente che prospetta una situazione contributiva diversa fa' ritenere che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Si identifica quindi ( qualora l'ente non abbia adottato specifico regolamento per l'interpello ) in un vero e proprio interpello.
Consegue, da quanto detto che l'atto fiscale deve essere annullato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 212/2000, secondo cui: la risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma l [gg. 120] si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
la società contribuente trasmetteva una planimetria delle aree e dei locali soggetti a tassazione alla concessionaria e, nel contempo chiedeva la riduzione della superficie tassabile da mq. 1.470 a mq. 720, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993.
Non ricevendo alcun riscontro da parte della A.SER., la società riteneva che, sulla sua richiesta di riduzione della superficie tassabile, si fosse formato il silenzio-assenso e si regolava di conseguenza, al fini dei versamenti del tributo.
La Commissione conclude che l riguardo, appare opportuno ricordare che l'art. 11 della Legge 27.07.2000 n. 212 prevede l'obbligo, da parte dell'amministrazione finanziaria, di dare risposta alle istanze dei contribuenti entro il termine di 120 giorni, e che, di conseguenza, in caso di mancata risposta deve ritenersi che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente,
secondo il principio del silenzio-assenso.
In ultima analisi ogni mancata risposta al contribuiente che prospetta una situazione contributiva diversa fa' ritenere che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Si identifica quindi ( qualora l'ente non abbia adottato specifico regolamento per l'interpello ) in un vero e proprio interpello.
Consegue, da quanto detto che l'atto fiscale deve essere annullato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 212/2000, secondo cui: la risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.
Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma l [gg. 120] si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
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