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PA04 maggiorazione
Chiedo gentilmente di sapere se un dipendente a cui è stata riconosciuta l'inabilità assoluta ha diritto alla maggiorazione di due mesi per ogni anno fino a cinque e se tale beneficio può essere messo sul PA04 di diritto o bisogna attendere l'autorizzazione dall'Inpdap. Approfitto per scusarmi con Paolo per averlo interpellato su altro forum ma non ero a conoscenza dei fatti.Grazie e tanti saluti. Mario
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
Pa04 maggiorazione
La Legge 388/2000 (articolo 80, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito .L'articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 prevede che i periodi di congedo, al massimo due anni come già detto, possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Gli Istituti previdenziali non prevedono invece la frazionabilità ad ore. Anche in questo caso, diverse sono le indicazioni degli Istituti previdenziali, soprattutto rispetto al calcolo dei giorni fruiti.L'articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001 prevede che questi congedi debbano essere retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati. Su tale aspetto i vari enti previdenziali di riferimento si sono espressi con proprie circolari. I periodi di congedo in oggetto sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza
I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare,.7 dal disposto dell'art.2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridottaIl riferimento all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di maternità che pensionistici
E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali.
E’ del tutto evidente quindi che tale beneficio e’ riconosciuto dall’Ente datore di lavoro ed inserito nel PA04 ( come ci dice l’inpdap : L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità) con la retribuzione di fatto percepita non avendo l’inpdap in materia di riconoscimento di detto beneficio competenza alcuna.
Vedasi :
http://www.handylex.org/stato/c100102.shtml
I contributi da versare a questo Istituto, nella fattispecie, dovranno essere commisurati alla retribuzione percepita. Soccorre, infatti, nella materia la normativa di cui al decreto legislativo 564/96, che , per quanto attiene i soli effetti pensionistici, reca disposizioni in tema di contribuzione figurativa. In particolare,.7 dal disposto dell'art.2 del decreto si evince chiaramente che gli enti e le amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte; in mancanza, ovvero in caso di riduzione del trattamento economico la retribuzione sarà calcolata per intero ai fini pensionistici, con onere a carico di questo Istituto. L'istituto della contribuzione figurativa, quindi, si applica solo se la retribuzione è mancante o ridottaIl riferimento all'istituto della copertura figurativa, pertanto, contenuto nella norma, rapportato al tetto retributivo, non può che avere destinatari, datori di lavoro privati, iscritti alla gestione dell'A.G.O., sia ai fini assicurativi per le prestazioni di maternità che pensionistici
E, pertanto, a fronte di pagamento di retribuzioni nei casi di congedo tutelati dalla legge, devono essere versati i relativi contributi previdenziali.
E’ del tutto evidente quindi che tale beneficio e’ riconosciuto dall’Ente datore di lavoro ed inserito nel PA04 ( come ci dice l’inpdap : L'indennità è corrisposta dagli enti datori di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità) con la retribuzione di fatto percepita non avendo l’inpdap in materia di riconoscimento di detto beneficio competenza alcuna.
Vedasi :
http://www.handylex.org/stato/c100102.shtml
maggiorazione su pensione
mi scuso se non mi sono espresso bene: sto facendo la pensione ad un dipendente a cui è stata riconosciuta l'inabilità assoluta come da L. 335/95 art.2; pertanto compilato il mod. PA04 posso inserire di diritto la maggiorazione di due mesi per ogni anno fino a cinque o bisogna attendere che l'Inpdap l'autorizzi in seguito a richiesta del dipendente?
La pensione decorre da febbraio. Vi saluto e Vi ringrazio per l'attenzione. Mario
La pensione decorre da febbraio. Vi saluto e Vi ringrazio per l'attenzione. Mario
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
Maggiorazione
Per la verita' avevo capito male io leggendo in fretta come mia dannata abitudine.( ho letto ..due anni ... in luogo di due mesi e di li' sono partito )
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
L'Inpdap ci dice che : "Fanno fede le certificazioni rilasciate dalle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di servizio."
Per cui se al dipendente "è stata riconosciuta l'inabilità assoluta come da L. 335/95 art.2" e sono stati versati i contrbuiti ai fini del diritto a pensione i periodi possono essere tranquillamente inseriti nel PA04 .In ultima analisi tale beneficio deve risultare " attribuito " dall'Inpdap a suo tempo attraverso la specifica domanda presentata dal lavoratore attraverso il datore di lavoro ( Comune).
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Come stabilito peraltro dalla Corte dei Conti Liguria senttenza 218/2006 :
"Quindi, se i requisiti contributivi sussistevano al momento del pensionamento, non vi è ragione per non considerarli ormai acquisiti anche ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, attesa la finalità della nuova normativa di parificare i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato. D'altra parte, una diversa interpretazione non appare coerente con l'acclarata volontà del legislatore di far decorrere, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio, gli effetti della nuova normativa dal 1° gennaio 1996. Da tale data, infatti, la legge 335/1995 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni valido anche per coloro che già si trovavano nelle relative condizioni medico-legali e contributive. Va osservato infine che, anche sul piano logico, sarebbe contraddittorio che proprio l'invalidità che la legge vuole tutelare, avendo determinato la cessazione dal servizio, fosse all'origine del venir meno del requisito di contribuzione, peraltro già posseduto in precedenza."
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3) consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo. L'entrata in vigore di questa agevolazione è stata fissata al 1 gennaio 2002.
L'Inpdap ci dice che : "Fanno fede le certificazioni rilasciate dalle Commissioni preposte all'accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL o dall'IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell'invalidità di guerra, l'invalidità civile di guerra e per causa di servizio."
Per cui se al dipendente "è stata riconosciuta l'inabilità assoluta come da L. 335/95 art.2" e sono stati versati i contrbuiti ai fini del diritto a pensione i periodi possono essere tranquillamente inseriti nel PA04 .In ultima analisi tale beneficio deve risultare " attribuito " dall'Inpdap a suo tempo attraverso la specifica domanda presentata dal lavoratore attraverso il datore di lavoro ( Comune).
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Come stabilito peraltro dalla Corte dei Conti Liguria senttenza 218/2006 :
"Quindi, se i requisiti contributivi sussistevano al momento del pensionamento, non vi è ragione per non considerarli ormai acquisiti anche ai fini del trattamento di cui all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995, attesa la finalità della nuova normativa di parificare i lavoratori del settore pubblico a quelli del settore privato. D'altra parte, una diversa interpretazione non appare coerente con l'acclarata volontà del legislatore di far decorrere, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio, gli effetti della nuova normativa dal 1° gennaio 1996. Da tale data, infatti, la legge 335/1995 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle pensioni valido anche per coloro che già si trovavano nelle relative condizioni medico-legali e contributive. Va osservato infine che, anche sul piano logico, sarebbe contraddittorio che proprio l'invalidità che la legge vuole tutelare, avendo determinato la cessazione dal servizio, fosse all'origine del venir meno del requisito di contribuzione, peraltro già posseduto in precedenza."
PA04 maggiorazione
Ti ringrazio e ti faccio, seppure in ritardo, doppi auguri..... anche per il forum. Saluti mario
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
PA04 maggiorazione
Scusate se mi intrometto, ma vi segnalo quanto riportato sul sito INPDAP in merito alle pensioni di inabilità (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995):
Domanda: Quali sono le condizioni fondamentali per poter presentare domanda di pensione di inabilità? (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995)
Risposta: L’articolo 2, comma 12, de1la legge 8 agosto 1995, numero 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell’articolo 1, legge numero 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Premesso quanto sopra,per poter procedere all'istruttoria di pensione art. 2 c.12 legge 335/95 occorre fare riferimento a quanto stabilito dal DM 187 del 8/05/97 e dalla circolare INPDAP N. 57 del 24/10/97, che mi permetto di allegare.
Se il certificato allegato all'istanza del dipendente è sottoscritto dal medico di famiglia (che potrebbe tranquillamente firmarlo) è palese che la sussistenza o meno dell'invalidità spetta alla relativo organo preposto(oggi le Commissioni Medica di Verifica c/o Ministero Economie e Finanze.
Orbene, supponiamo che il signor Tale ha avanzato istanza il 20/09/2010 al suo Ente come da procedure sopra richiamate, e che la CMV gli attribuisca i benefici dell'articolo 2 c. 12 legge 335/95 nella seduta del 20/12/2010 e che il verbale sia notificato al protocollo dell'Ente il 27/12/2010. Ovviamente occorre dispensare immediatamente il soggetto e produrre la pratica di pensione.
Personalmente nutro delle perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000:
a) Innanzitutto: da quale data ? (quella dell'istanza o quella del verbale?) si propenderebbe da quella dell'istanza in analogia a quanto stabilito dalla legge 388/2000, ma non certamente prima.
b) La domanda di pensione tesa al riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 c. 12 legge 335/95, qualora concessi, comporterebbero a favore dell'interessato un "trattamento di quiescenza" maggiore...
Di conseguenza, l'interessato nell'essere collocato a riposo, oltre a dei godere dei benefici sopra richiamati, si troverebbe a godere di altro privilegio per la stessa motivazione. In questi casi, spesso, l'INPDAP riferisce che per la stessa motivazione non vi è "cumulo" di benefici.
Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
Sperando di non essere stato troppo prolisso... vi saluto
Abal60
Domanda: Quali sono le condizioni fondamentali per poter presentare domanda di pensione di inabilità? (articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995)
Risposta: L’articolo 2, comma 12, de1la legge 8 agosto 1995, numero 335, prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quello che sarebbe spettato all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Il diritto alla pensione di inabilità così come disciplinata dall’articolo 2, comma 12, legge numero 335 del 1995 spetta alle seguenti condizioni:
1) possesso di un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell’articolo 1, legge numero 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto.
2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.
Premesso quanto sopra,per poter procedere all'istruttoria di pensione art. 2 c.12 legge 335/95 occorre fare riferimento a quanto stabilito dal DM 187 del 8/05/97 e dalla circolare INPDAP N. 57 del 24/10/97, che mi permetto di allegare.
Se il certificato allegato all'istanza del dipendente è sottoscritto dal medico di famiglia (che potrebbe tranquillamente firmarlo) è palese che la sussistenza o meno dell'invalidità spetta alla relativo organo preposto(oggi le Commissioni Medica di Verifica c/o Ministero Economie e Finanze.
Orbene, supponiamo che il signor Tale ha avanzato istanza il 20/09/2010 al suo Ente come da procedure sopra richiamate, e che la CMV gli attribuisca i benefici dell'articolo 2 c. 12 legge 335/95 nella seduta del 20/12/2010 e che il verbale sia notificato al protocollo dell'Ente il 27/12/2010. Ovviamente occorre dispensare immediatamente il soggetto e produrre la pratica di pensione.
Personalmente nutro delle perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000:
a) Innanzitutto: da quale data ? (quella dell'istanza o quella del verbale?) si propenderebbe da quella dell'istanza in analogia a quanto stabilito dalla legge 388/2000, ma non certamente prima.
b) La domanda di pensione tesa al riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 2 c. 12 legge 335/95, qualora concessi, comporterebbero a favore dell'interessato un "trattamento di quiescenza" maggiore...
Di conseguenza, l'interessato nell'essere collocato a riposo, oltre a dei godere dei benefici sopra richiamati, si troverebbe a godere di altro privilegio per la stessa motivazione. In questi casi, spesso, l'INPDAP riferisce che per la stessa motivazione non vi è "cumulo" di benefici.
Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
Sperando di non essere stato troppo prolisso... vi saluto
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Andrea ha fatto un ottimo riassunto del problema affatto prolisso e molto utile.
Vorrei pero' se possibile riesaminare il problema del cumulo dei benefici L.335 e L .388.
Il collega scrive ; "perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000"
L'Inpdap in materia analoga si e' pronunciata ma nel 1997 quindi molto prima della norma.
Ora, se e' vero che le norme non sono cumulabili quale sarebbe la ratio delle norme in questione della 388?.
Nulla vieta a mio avviso al soggetto dichiarato "inabile" ai sensi della Legge 335 di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa proprio perche' ulteriore beneficio di legge nei confronti di chi e' "veramente" e totalmente inabile al lavoro ( o nel caso almeno al 74% ).
Non mi pare , e chiedo sostegno ad Abal60 che sulla materia e' preparatissimo, che nella vigente o passata legislazione vi sia divieto espresso al cumulo dei benefici ove l'uno ( L.335) e' un diritto che viene riconosciuto e l'altro invece e' un effettivo beneficio conseguente al diritto acquisito.
Per Andrea : "Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
mi porti il caso concreto che sono davvero curioso!
Vorrei pero' se possibile riesaminare il problema del cumulo dei benefici L.335 e L .388.
Il collega scrive ; "perplessità nel concedere a questo soggetto anche i benefici dell'art. 80 c. 3 legge 388/2000"
L'Inpdap in materia analoga si e' pronunciata ma nel 1997 quindi molto prima della norma.
Ora, se e' vero che le norme non sono cumulabili quale sarebbe la ratio delle norme in questione della 388?.
Nulla vieta a mio avviso al soggetto dichiarato "inabile" ai sensi della Legge 335 di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa proprio perche' ulteriore beneficio di legge nei confronti di chi e' "veramente" e totalmente inabile al lavoro ( o nel caso almeno al 74% ).
Non mi pare , e chiedo sostegno ad Abal60 che sulla materia e' preparatissimo, che nella vigente o passata legislazione vi sia divieto espresso al cumulo dei benefici ove l'uno ( L.335) e' un diritto che viene riconosciuto e l'altro invece e' un effettivo beneficio conseguente al diritto acquisito.
Per Andrea : "Personalmente mi è capitato (e non è fantasia!!!) che alcuni dipendenti abbiano ottenuto l'inabilità al lavoro, ma la "non inabilità" (avete letto bene!!!) per l'articolo 2 c. 12 legge 335/95....
mi porti il caso concreto che sono davvero curioso!
Cumulo benefici
Caro Paolo, non avevo dubbi sulla tempestività della tua risposta in merito all'oggetto.
Ti anticipo che ho già trovato copia del verbale della CMV e quanto prima, dopo aver cancellato i dati per la privacy, provvederò ad allegarlo.
Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo...).
Infine (e di ciò ti chiedo scusa) se torno alla eventuale decorrenza dei benefici art. 2 c. 12 legge 335/95 e art. 80 c. 3 L. 388/2000 e sul cumulo degli stessi.
In merito ricordo due note operative INPDAP (entrambe per puro caso n. 36) rispettivamente del 08/07/2003 e 08/06/2006 che allego.
A presto e felice giornata.
Ti anticipo che ho già trovato copia del verbale della CMV e quanto prima, dopo aver cancellato i dati per la privacy, provvederò ad allegarlo.
Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo...).
Infine (e di ciò ti chiedo scusa) se torno alla eventuale decorrenza dei benefici art. 2 c. 12 legge 335/95 e art. 80 c. 3 L. 388/2000 e sul cumulo degli stessi.
In merito ricordo due note operative INPDAP (entrambe per puro caso n. 36) rispettivamente del 08/07/2003 e 08/06/2006 che allego.
A presto e felice giornata.
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Ti ringrazio per "Mi riprometto, inoltre, di inviare (quando avrò un "ritaglio" di tempo) un quesito alla Direzione Generale dell'INPDAP (... sperando che risposti giunga nel corrente secolo"
fammi sapere perche' ho le mie convinzioni , che sicuramente saranno inesatte, che derivo dalla ratio della legge e non riesco a spiegarmi il divieto di comulo tra norme non omogenee.
fammi sapere perche' ho le mie convinzioni , che sicuramente saranno inesatte, che derivo dalla ratio della legge e non riesco a spiegarmi il divieto di comulo tra norme non omogenee.
Art. 2 c.12 legge 335/95
Come promesso, allego copia del verbale ai sensi art. 2 c. 12 legge 335/95....
A voi "l'interpretazione".....
Abal60
A voi "l'interpretazione".....
Abal60
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
Cumulo benefici
Chi scrisse la serie Star Trek ebbe meno fantasia.
Hai ragione, solo vedendolo ci si crede !!!!!!
Hai ragione, solo vedendolo ci si crede !!!!!!
Cumulo Benefici 2
....e se non erro, dovrei averne anche un altro.... se mi ricordo il nominativo del dipendente (mi pare nell'anno 2002) non esiterò a pubblicarlo!
P.S. Altro che Star Trek - secondo me è Pirandello (Uno,nessuno e centomila.....)
Ciao Andrea
P.S. Altro che Star Trek - secondo me è Pirandello (Uno,nessuno e centomila.....)
Ciao Andrea
abal60- Messaggi : 387
Data d'iscrizione : 03.08.10
maggiorazione
Vi ringrazio per avere approfondito il tema proposto con tanta competenza; comunque la responsabile pensioni di Napoli 1 mi ha informato che al dipendente spetterà senz'altro la maggiorazione per l'inabilità assoluta e permanente riconosciuta prima della cessazione del lavoro e che provvederanno dopo la domanda con il verbale della cmv allegato. Saluti Mario.
mario2127- Messaggi : 58
Data d'iscrizione : 17.01.11
urgente
buongiorno sono in pensione con art 2-12-335/95 maggiorata fino a 40 anni
successivamente mi e stata accettata una causa di servizio altra patologia 7 cat
cosa mi compete che benefici avrò?
successivamente mi e stata accettata una causa di servizio altra patologia 7 cat
cosa mi compete che benefici avrò?
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
urgente
Per una risposta corretta occorrono maggiori informazioni .
Data di pensionamento, eta' al pensionamento , istituto di riferimento ( Inpdap, Inps ), norma che ha trovato applicazione ( art 2-12-335/95 mi pare confuso) ed inoltre quando e' stata accertata la patologia per causa di servizio ed a che punto e' il riconoscimento.
Maggiori sono le informazioni e migliore sara' l'inquadramento giuridico-previdenziale del problema.
Data di pensionamento, eta' al pensionamento , istituto di riferimento ( Inpdap, Inps ), norma che ha trovato applicazione ( art 2-12-335/95 mi pare confuso) ed inoltre quando e' stata accertata la patologia per causa di servizio ed a che punto e' il riconoscimento.
Maggiori sono le informazioni e migliore sara' l'inquadramento giuridico-previdenziale del problema.
urgente
data pensionamento 2005 età,30 anni di età anagrafica,inpdap,10 anni di servizio, art 2 comma 12 della legge 335/95,successivanente al pensionamento ho fatto domanda di causa di servizio
2007 nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica ma non mi e arrivato nemmeno un euro a tutt'oggi
grazie anticipatamente in una vostra risposta
2007 nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica ma non mi e arrivato nemmeno un euro a tutt'oggi
grazie anticipatamente in una vostra risposta
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
Pensione
Ai cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio
Dal post precedente capisco che ti e' stata riconosciuta una pensione calcolata su 40 anni che ovviamente non supera l'80% della base pensionabile e che il pensionamento sia avvenuto per cause esterne al servizio.
Ora , la causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.
Hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti di amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel Dpr n. 1092 del 1973.
Il dipendente riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto:
alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute;
al rimborso delle spese di cura;
ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50 per cento della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI; e pari al 1,25 per cento della retribuzione, per le categorie VII e VIII;
all’equo indennizzo
e questo e' quanto ti sara' dovuto se il riconoscimento passa per causa di servizio e la pensione si trasforma in "pensione di privilegio"
Ti descrivo l'iter da seguire e verifica se ti ritrovi :
dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug
presentano domanda direttamente alla sede Inpdap competente per territorio entro il termine perentorio di cinque anni.
L’Inpdap si incarica di avviare l’istruttoria, che prevede la documentazione sanitaria del caso e un verbale di visita medico-collegiale redatto dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) costituita presso gli ospedali militari. L’istruttoria viene quindi esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l’Inpdap, che ha il compito di stabilire se l’infermità denunciata dipende o meno da cause di servizio. Se il parere è favorevole, la sede Inpdap procederà alla liquidazione della pensione.
Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dall’ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi). Con il provvedimento di concessione il titolare della pensione viene inserito in una delle categorie, ma se l’infermità peggiora l’interessato può in qualunque momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e la riliquidazione della pensione.
Se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo, e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.
Se , come scrivi "nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica " mi pare che siamo nei tempi patologici normali .
Dal post precedente capisco che ti e' stata riconosciuta una pensione calcolata su 40 anni che ovviamente non supera l'80% della base pensionabile e che il pensionamento sia avvenuto per cause esterne al servizio.
Ora , la causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato.
Hanno diritto a tale riconoscimento i dipendenti di amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate e ad altre categorie indicate nel Dpr n. 1092 del 1973.
Il dipendente riconosciuto infermo per causa di servizio ha diritto:
alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa presi a causa delle infermità riconosciute;
al rimborso delle spese di cura;
ad una maggiorazione degli scatti di anzianità pari al 2,50 per cento della retribuzione, per le categorie dalla I alla VI; e pari al 1,25 per cento della retribuzione, per le categorie VII e VIII;
all’equo indennizzo
e questo e' quanto ti sara' dovuto se il riconoscimento passa per causa di servizio e la pensione si trasforma in "pensione di privilegio"
Ti descrivo l'iter da seguire e verifica se ti ritrovi :
dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cpi, Cps e Cpug
presentano domanda direttamente alla sede Inpdap competente per territorio entro il termine perentorio di cinque anni.
L’Inpdap si incarica di avviare l’istruttoria, che prevede la documentazione sanitaria del caso e un verbale di visita medico-collegiale redatto dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) costituita presso gli ospedali militari. L’istruttoria viene quindi esaminata dal Comitato tecnico per le pensioni di privilegio costituito presso l’Inpdap, che ha il compito di stabilire se l’infermità denunciata dipende o meno da cause di servizio. Se il parere è favorevole, la sede Inpdap procederà alla liquidazione della pensione.
Per tutti i dipendenti pubblici le infermità prodotte da cause di servizio sono suddivise in otto categorie, dall’ottava (infermità meno gravi) alla prima (le più gravi). Con il provvedimento di concessione il titolare della pensione viene inserito in una delle categorie, ma se l’infermità peggiora l’interessato può in qualunque momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e la riliquidazione della pensione.
Se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo, e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.
Se , come scrivi "nel 2010 mi e stata accettata dal comitato di verifica " mi pare che siamo nei tempi patologici normali .
urgente
se mi puo spiegare meglio ?
non ho capito, io sono stato riformato senza causa di servizio,
successivamente mi e stata accettata altra patologia con causa di servizio
mi spetta un'altra piccola pensione o altro
scusi se insisto
non ho capito, io sono stato riformato senza causa di servizio,
successivamente mi e stata accettata altra patologia con causa di servizio
mi spetta un'altra piccola pensione o altro
scusi se insisto
emotion05- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 09.02.11
Pensione
Dovresti contattare la tua sede Inpdap in quanto occorre verificare l'esito del Comitato tecnico per le pensioni di privilegio ed appurare da quando e' riconosciuta la causa di servizio ( causa e non causa sono altrimenti normate e vi e' una bella differenza) ed in quale percentuale rispetto alla pensione in godimento .
L'Inpdap procede solo a seguito delle risultanze del Comitato ed il medesimo deve comunicare le risultanze al pensionato.
L'Inpdap procede solo a seguito delle risultanze del Comitato ed il medesimo deve comunicare le risultanze al pensionato.
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