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Gettito TARSU
Il gettito TARSU non può essere inferiore al 70% dei costi del servizio e non superare il 100%:
Tale gettito può essere solo aumentato negli anni o può essere anche diminuito? In base a che disposizioni?
Es. anno 2010 95% di copertura dei costi -anno 2011 90% di copertura... è possibile?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
Tale gettito può essere solo aumentato negli anni o può essere anche diminuito? In base a che disposizioni?
Es. anno 2010 95% di copertura dei costi -anno 2011 90% di copertura... è possibile?
Grazie a chi vorrà chiarirmi le idee
Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
Gettito Tarsu
L'obiettivo in materia di copertura costi Tarsu e' di gradualmente voler raggiungere la copertura del 100% del costo del servizio anche in virtù della normativa che subordina la trasformazione della TARSU in TIA2 ( ex TIA1 come descritto in altri post) e che prevede ’ottenimento della copertura integrale del servizio.
Considerato altresì che l’art.238, comma 11, del Decreto Legislativo n.152/2006 stabilisce che sino all’emanazione del Regolamento attuativo e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;considerato che che, ad oggi, il Decreto Ambientale non è ancora vigente ed applicabile in quanto mancano i decreti attuativi , nulla vieta di aumentare il tasso di copertuta Tarsu dal 90 al 95% o viceversa di diminuirlo.
( l’art.77-bis della Legge 06.08.2008 n.133, di conversione del D.L. 25.06.2008 n.112 -
Patto di stabilità interno degli enti locali – nella parte in cui conferma (misura introdotta dall’art.1, comma 7, della Legge 24.07.2008 n.126, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.05.2008 n.93) per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se anteriore all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU),
aumenti che pertanto sono ammessi)
Cito l'articolo poiche' tendenzialmente o prima o poi il passaggioa Tia avverra' ed e' del tutto chiaro che a quel momento , se l'ente ha una tarsu coperta a meno del 100% , l'aumento per il contribuente sara' davvero notevole.
Rimane il fatto che diminuire il tasso ( entro i limiti citati ) e' legittimo anche se non consigliabile.
Considerato altresì che l’art.238, comma 11, del Decreto Legislativo n.152/2006 stabilisce che sino all’emanazione del Regolamento attuativo e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti;considerato che che, ad oggi, il Decreto Ambientale non è ancora vigente ed applicabile in quanto mancano i decreti attuativi , nulla vieta di aumentare il tasso di copertuta Tarsu dal 90 al 95% o viceversa di diminuirlo.
( l’art.77-bis della Legge 06.08.2008 n.133, di conversione del D.L. 25.06.2008 n.112 -
Patto di stabilità interno degli enti locali – nella parte in cui conferma (misura introdotta dall’art.1, comma 7, della Legge 24.07.2008 n.126, di conversione, con modificazioni, del D.L. 27.05.2008 n.93) per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se anteriore all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU),
aumenti che pertanto sono ammessi)
Cito l'articolo poiche' tendenzialmente o prima o poi il passaggioa Tia avverra' ed e' del tutto chiaro che a quel momento , se l'ente ha una tarsu coperta a meno del 100% , l'aumento per il contribuente sara' davvero notevole.
Rimane il fatto che diminuire il tasso ( entro i limiti citati ) e' legittimo anche se non consigliabile.
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