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Info decorrenza pensione
Vorrei sottoporre il caso di una dipendente, nata il 12/11/1946, che ha raggiunto i requisiti di anzianità (60+35) nel primo semestre del 2010. La decorrenza, in base alla previgente normativa, sarebbe l'1/1/2011.
La stessa intende rimanere in servizio sino al compimento del limite di età.
La domanda è la seguente:
l'Amministrazione di appartenenza deve collocare a riposo la dipendente dal giorno successivo al compimento dell'età (13/11/2011) o alla fine dello stesso mese (30/11/2011, come previsto dalle precedenti norme in materia di pensioni di vecchiaia)?
Grazie per tutti coloro che vorranno fornirmi una risposta.
La stessa intende rimanere in servizio sino al compimento del limite di età.
La domanda è la seguente:
l'Amministrazione di appartenenza deve collocare a riposo la dipendente dal giorno successivo al compimento dell'età (13/11/2011) o alla fine dello stesso mese (30/11/2011, come previsto dalle precedenti norme in materia di pensioni di vecchiaia)?
Grazie per tutti coloro che vorranno fornirmi una risposta.
Luca- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 19.01.11
Decorrenza pensione
Il trattamento di quiescenza cui la dipendente ha titolo e' di anzianita' e non di vecchiaia.
Quindi , rientrando nella normativa previgente al 2011 , se non ha utlizzato la finestra di gennaio 2011 potra' esclusivamente fruire della prima vecchia finestra utile ovvero luglio 2011.
In ulteriore differimento al 1.1.2012.
Quindi , rientrando nella normativa previgente al 2011 , se non ha utlizzato la finestra di gennaio 2011 potra' esclusivamente fruire della prima vecchia finestra utile ovvero luglio 2011.
In ulteriore differimento al 1.1.2012.
Re: Info decorrenza pensione
Ciao e grazie per aver risposto al quesito.
Forse nel precedente post non sono riuscito a spiegare bene quale sia il mio dubbio.
E' pacifico che la decorrenza 1/1/2011 era la prima data utile che la dipendente poteva sfruttare per cessare dal servizio con diritto a pensione.
Tale decorrenza non è stata tuttavia sfruttata in quanto la dipendente intende raggiungere l'obiettivo personale di cessare a 65 anni di età.
Dall'1/1/2011, data di apertura della finestra di anzianità, la dipendente può scegliere di cessare in qualsiasi momento, ma questa facoltà permane fino al compimento del 65° anno di età, quando l'Amministrazione sarebbe costretta a collocarla a riposo d'ufficio.
Quindi....
volendo accogliere la volontà della dipendente di cessare al compimento del limite di età, rimane il dubbio di individuare con precisione la data di cessazione.
Bisogna collocarla a riposo il giorno successivo al compimento dell'età (12/11/2011) e cioè il 13, oppure si può attendere la fine del mese nel quale compie gli anni (30/11/2011), come era previsto dalla vecchia normativa contrattuale degli enti locali sulle cause di cessazione del rapporto di lavoro?
Grazie ancora, saluti.
Forse nel precedente post non sono riuscito a spiegare bene quale sia il mio dubbio.
E' pacifico che la decorrenza 1/1/2011 era la prima data utile che la dipendente poteva sfruttare per cessare dal servizio con diritto a pensione.
Tale decorrenza non è stata tuttavia sfruttata in quanto la dipendente intende raggiungere l'obiettivo personale di cessare a 65 anni di età.
Dall'1/1/2011, data di apertura della finestra di anzianità, la dipendente può scegliere di cessare in qualsiasi momento, ma questa facoltà permane fino al compimento del 65° anno di età, quando l'Amministrazione sarebbe costretta a collocarla a riposo d'ufficio.
Quindi....
volendo accogliere la volontà della dipendente di cessare al compimento del limite di età, rimane il dubbio di individuare con precisione la data di cessazione.
Bisogna collocarla a riposo il giorno successivo al compimento dell'età (12/11/2011) e cioè il 13, oppure si può attendere la fine del mese nel quale compie gli anni (30/11/2011), come era previsto dalla vecchia normativa contrattuale degli enti locali sulle cause di cessazione del rapporto di lavoro?
Grazie ancora, saluti.
Luca- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 19.01.11
Decorrenza pensione
Riassumo :
dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne possono cessare per vecchiaia a 61 anni (L. 102/2009).
Dal 01/01/2012 sale obbligatoriamente a 65 anni (art. 12 D.L. 78 del 31/05/2010, convertito nella L. 122/2010) e da qui in poi la differenziazione tra i ruoli e sesso non esiste più anche se, con una semplice comunicazione, l’interessata ha sempre potuto avvalersi dei limiti più elevati previsti per gli uomini (principio delle pari opportunità).
Decorrenza:
- se al 31/12/2009 era raggiunto il requisito anagrafico di 60 anni, (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, ovvero dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- se al 31/12/2010 è raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni, (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni dalla legge n. 247/2007:
Possesso dei requisiti Accesso al pensionamento
Entro I° trimestre il 1 luglio stesso anno
Entro II° trimestre Il 1 ottobre stesso anno
Entro III° trimestre Il 1 gennaio anno successivo
Entro IV° trimestre Il 1 aprile anno successivo
- Se al 31/12/2011 sarà raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico avrà decorrenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ovvero dopo 12
mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti (c.d. finestra mobile).
Nella fattispecie ritengo si debba attendere la fine del mese nel quale compie gli anni (30/11/2011), come era previsto dalla vecchia normativa contrattuale degli enti locali sulle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
dal 01/01/2010 al 31/12/2011 le donne possono cessare per vecchiaia a 61 anni (L. 102/2009).
Dal 01/01/2012 sale obbligatoriamente a 65 anni (art. 12 D.L. 78 del 31/05/2010, convertito nella L. 122/2010) e da qui in poi la differenziazione tra i ruoli e sesso non esiste più anche se, con una semplice comunicazione, l’interessata ha sempre potuto avvalersi dei limiti più elevati previsti per gli uomini (principio delle pari opportunità).
Decorrenza:
- se al 31/12/2009 era raggiunto il requisito anagrafico di 60 anni, (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, ovvero dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- se al 31/12/2010 è raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni, (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre introdotte per le pensioni dalla legge n. 247/2007:
Possesso dei requisiti Accesso al pensionamento
Entro I° trimestre il 1 luglio stesso anno
Entro II° trimestre Il 1 ottobre stesso anno
Entro III° trimestre Il 1 gennaio anno successivo
Entro IV° trimestre Il 1 aprile anno successivo
- Se al 31/12/2011 sarà raggiunto il requisito anagrafico di 61 anni (congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto) il trattamento pensionistico avrà decorrenza secondo quanto previsto dall’art. 12 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ovvero dopo 12
mesi dalla data di maturazione dei requisiti prescritti (c.d. finestra mobile).
Nella fattispecie ritengo si debba attendere la fine del mese nel quale compie gli anni (30/11/2011), come era previsto dalla vecchia normativa contrattuale degli enti locali sulle cause di cessazione del rapporto di lavoro.
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