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http://www.irpef.info/Indennità at. 17 comma 2 lett f corrisposte al responsabile del servizio tributi e funzionario responsabile ICI, non titolare di P.O. rilevasi illegittimità?
2 partecipanti
Indennità at. 17 comma 2 lett f corrisposte al responsabile del servizio tributi e funzionario responsabile ICI, non titolare di P.O. rilevasi illegittimità?
“Non sono una P.O. ma una cat. D responsabile del servizio tributi dal 1996 e nominato funzionario responsabile ICI, per questo mi è stata corrisposta annualmente una indennità ai sensi della lett. f più 300 euro come indennità per la specifica responsabilità ICI. Dal 2012 hanno intenzione di togliermi le 300 euro. Lo stesso hanno intenzione di fare con i miei due colleghi anch'essi oltre che responsabili di servizio anche delle specifiche responsabilità Ufficiale di Stato Civile e di Protezione Civile.
Vi sembra corretto? io non trovo scritto da nessuna parte che l'indennità di cui alla lettera f) comprenda anche quella di cui alla lettera i).
Resto in attesa, Buon Natale a tutti.
Vi sembra corretto? io non trovo scritto da nessuna parte che l'indennità di cui alla lettera f) comprenda anche quella di cui alla lettera i).
Resto in attesa, Buon Natale a tutti.
DORIANA SEBASTIANI- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 20.12.11
Indennita'
Riassumendo
Art. 36, c. 1, CCNL 22/01/2004
1.Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
che adegua :
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all' art. 15 sono utilizzate per:
f.compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all' art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999
La lettera i invece :
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all' art. 15 sono utilizzate per:
i)compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
Ora le due indennita' lettera "f" e lettera "i" sono cumulabili e non riassorbibili ed entrambe contrattualmente previste.
Certo che essendo in presenza di somme di parte variabile del fondo l'accordo per la corresponsione deve essere decentrato e lo deve espressamente prevedere poiche' le norme dettano comunque " può essere determinato" e non deve essere determinato.
Ne consegue che pur non essendo tra di esse riassorbibili le due indennita' devono essere contrattate e riconosciute in sede decentrata .
Art. 36, c. 1, CCNL 22/01/2004
1.Il compenso per l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di € 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
che adegua :
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all' art. 15 sono utilizzate per:
f.compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all' art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999
La lettera i invece :
In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all' art. 15 sono utilizzate per:
i)compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
Ora le due indennita' lettera "f" e lettera "i" sono cumulabili e non riassorbibili ed entrambe contrattualmente previste.
Certo che essendo in presenza di somme di parte variabile del fondo l'accordo per la corresponsione deve essere decentrato e lo deve espressamente prevedere poiche' le norme dettano comunque " può essere determinato" e non deve essere determinato.
Ne consegue che pur non essendo tra di esse riassorbibili le due indennita' devono essere contrattate e riconosciute in sede decentrata .
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