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personale a tempo determinato
unità lavorativa assunta a tempo determinato per tre anni 2009/2011, può essere prorogata nel 2012 (sempre rispettando il limite di spesa) per un ulteriore periodo? qual'è la normativa di riferimento che stabilisce il limite temporale dei contratti a tempo determinato? Vi ringrazio
teo05- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 03.10.11
TD
L'art. 5, comma 4 bis, D.Lgs. n. 368/2001, quale aggiunto dalla finanziaria nazionale 2007, L. n. 247/2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha previsto per il rapporto di lavoro a termine fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni equivalenti, una durata massima di 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, oltre la quale il contratto di lavoro è ritenuto concluso a tempo indeterminato.
L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, nel nuovo testo come sostituito dalla legge finanziaria per il 2008, riconduce il regime del tempo determinato nel pubblico impiego alla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e quindi appunto al citato D.Lgs. n. 368/2001[1].
L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, ha stabilito, peraltro, che in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni possibilità e sanzione.
Da una lettura combinata delle due normative, emerge dunque nel pubblico impiego il divieto di prorogare o rinnovare il rapporto di lavoro tra la stessa amministrazione e lo stesso dipendente, per mansioni equivalenti, per più di 36 mesi, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, nel nuovo testo come sostituito dalla legge finanziaria per il 2008, riconduce il regime del tempo determinato nel pubblico impiego alla legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e quindi appunto al citato D.Lgs. n. 368/2001[1].
L'art. 36, D.Lgs. n. 165/2001, ha stabilito, peraltro, che in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni possibilità e sanzione.
Da una lettura combinata delle due normative, emerge dunque nel pubblico impiego il divieto di prorogare o rinnovare il rapporto di lavoro tra la stessa amministrazione e lo stesso dipendente, per mansioni equivalenti, per più di 36 mesi, esclusa la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
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