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revoca dei revisori
In premessa auguro un buon 2012 a tutti gli internauti di questo splendido forum.
Ne approfitto per porvi un quesito di realmente verificato nell'ente di mio interesse.
Nel regolamento di contabilità vigente nell'ente di interesse è prevista tra le cause di cessazione dall'incarico per i revisori la " dimissione volontaria"," scadenza del mandato" e "revoca del C.C.", ora l'inadempienza che viene sollevata è relativa a quanto previsto dalla stesso regolamento nella fase dell'esercizio dellle loro funzioni dice che " devono partecipare alle sedute del C.C. concernenti la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione,..................".
Vi è un iter da seguire magari non di mia conoscenza prima di poter convocare un C.C. per revocare l'incarico o de plano si convoca un C.C. e si procede alla revoca?
Grazie anticipatamente.
Ne approfitto per porvi un quesito di realmente verificato nell'ente di mio interesse.
Nel regolamento di contabilità vigente nell'ente di interesse è prevista tra le cause di cessazione dall'incarico per i revisori la " dimissione volontaria"," scadenza del mandato" e "revoca del C.C.", ora l'inadempienza che viene sollevata è relativa a quanto previsto dalla stesso regolamento nella fase dell'esercizio dellle loro funzioni dice che " devono partecipare alle sedute del C.C. concernenti la discussione e l'approvazione del bilancio di previsione,..................".
Vi è un iter da seguire magari non di mia conoscenza prima di poter convocare un C.C. per revocare l'incarico o de plano si convoca un C.C. e si procede alla revoca?
Grazie anticipatamente.
giangi- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 30.10.11
Revisore
Atteso che l'art.239 comma 2 recita :
Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliaree, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire lapartecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
il regolamento non ne puo' prevedere l'obbligatorieta' in contrasto con il Tuel conseguendone che il fatto di non aver partecipato al CC non e' causa legittima di revoca.
Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliaree, se previsto dallo statuto dell’ente, alle riunioni dell’organo esecutivo. Per consentire lapartecipazione alle predette assemblee all’organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
il regolamento non ne puo' prevedere l'obbligatorieta' in contrasto con il Tuel conseguendone che il fatto di non aver partecipato al CC non e' causa legittima di revoca.
Re: revoca dei revisori
Confermo e sottoscrivo quanto detto da Paolo.
La partecipazione non può essere obbligatoria per il revisore.
La partecipazione non può essere obbligatoria per il revisore.
Re: revoca dei revisori
le cause di revoca sono tassative e di rigorosa interpretazione
tar napoli 2007
Non poteva, allora, il Consiglio Comunale di Cervino revocare l’incarico, conferito ai componenti del collegio in questione, al di fuori dei casi di revoca, tipizzati dall’art. 235 cpv. del T.U.E.L. (“Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d”); ovvero comunque dichiararli cessati dall’incarico, al di fuori delle ipotesi previste dal 3° comma dell’art. 235 T.U.E.L. (“Il revisore cessa dall’incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”).
tar napoli 2007
Non poteva, allora, il Consiglio Comunale di Cervino revocare l’incarico, conferito ai componenti del collegio in questione, al di fuori dei casi di revoca, tipizzati dall’art. 235 cpv. del T.U.E.L. (“Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera d”); ovvero comunque dichiararli cessati dall’incarico, al di fuori delle ipotesi previste dal 3° comma dell’art. 235 T.U.E.L. (“Il revisore cessa dall’incarico per: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”).
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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