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aggiornamento albo scrutatori
Buonasera, volevo chiedere, dovendosi riunire la commissione per l' aggiornamento dell' albo degli scrutatori, se il sindaco, membro di diritto, che peraltrò ha convocato la commissione, possa esser validamente sostituito dal vicesindaco in quanto, lo stesso sindaco, nel giorno della convocazione, è impegnato in attività presso la provincia essendo altresì anche amministratore della provincia. esiste un qualche riferimento normativo o circolare ministeriale?
grazie mille
grazie mille
bek- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 02.01.12
Albo
Puo' esser validamente sostituito dal vicesindaco che proprio per la sua funzione vicaria puo' legittimamente sostituire il sindaco in sua assenza.
Re: aggiornamento albo scrutatori
concordo pienamente sulla figura del vicesindaco ma ho fatto anche questa ricosstruzione storica:
paragrafo 9 circolare 2600L/1986
"L'art. 14 stabilisce che la commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco: nel caso egli sia assente, impedito o non in carica, la presidenza è assunta dall'assessore delegato e, in caso di mancanza ovvero di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'assessore anziano.
In ordine a tale prescrizione, si ritiene, stante la genericità dell'espressione usata dal legislatore, che la figura dell'assessore delegato sia comprensiva anche di quella di assessore munito di delega speciale, prevista dall'art. 67, secondo comma del regolamento l.c.p. 12 febbraio 1991, n. 297.
Siffatta interpretazione consentirà ai sindaci dei comuni di maggiore densità demografica di far presiedere la commissione da un altro assessore - possibilmente preposto agli affari elettorali - che non sia quello delegato in via generale alla trattazione di tutti gli affari comunali, il quale, il più delle volte, proprio a motivo di tale delega, è impossibilitato a presiedere la commissione elettorale comunale in caso di impedimento del sindaco.
Quando, invece, il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale di governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni"
la figura di vice-sindaco, introdotta con la 142/1990, non esisteva allora e vi sopperiva l'"assessore anziano", che a quei tempi era il vice-sindaco
art. 14 comma 1 dpr 223/1967:
14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°). - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
14. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°). - La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
paragrafo 9 circolare 2600L/1986
"L'art. 14 stabilisce che la commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco: nel caso egli sia assente, impedito o non in carica, la presidenza è assunta dall'assessore delegato e, in caso di mancanza ovvero di assenza o di impedimento di quest'ultimo dall'assessore anziano.
In ordine a tale prescrizione, si ritiene, stante la genericità dell'espressione usata dal legislatore, che la figura dell'assessore delegato sia comprensiva anche di quella di assessore munito di delega speciale, prevista dall'art. 67, secondo comma del regolamento l.c.p. 12 febbraio 1991, n. 297.
Siffatta interpretazione consentirà ai sindaci dei comuni di maggiore densità demografica di far presiedere la commissione da un altro assessore - possibilmente preposto agli affari elettorali - che non sia quello delegato in via generale alla trattazione di tutti gli affari comunali, il quale, il più delle volte, proprio a motivo di tale delega, è impossibilitato a presiedere la commissione elettorale comunale in caso di impedimento del sindaco.
Quando, invece, il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale di governo, la commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni"
la figura di vice-sindaco, introdotta con la 142/1990, non esisteva allora e vi sopperiva l'"assessore anziano", che a quei tempi era il vice-sindaco
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