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Detrazioni per familiari a carico e da lavoro dipendente
Con il Decreto Sviluppo DL70/2011 era stato modificato il DPR 600/1973 in modo che le detrazioni debbano essere riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto.... e soprattutto stabiliva che la dichiarazione resa aveva effetto anche per i periodi di imposta successivi ...
questa norma è ancora attualmente in vigore......
... le cose stanno cambiando così velocemente ........
questa norma è ancora attualmente in vigore......
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an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Detrazioni per familiari a carico e da lavoro dipendente
ecco una bozza di comunicazione a favore di tutti i dipendenti.
Oggetto: Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7 “Semplificazione fiscale”.
Nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (cd. “Decreto Sviluppo”) in vigore dal 14 maggio 2011. L’art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato l’art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che risulta pertanto così modificato: “Le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. …. ”.
La normativa in esame solleva quindi i dipendenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.
L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto, l’Ente Parco riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima dichiarazione/richiesta presentata dal dipendente, che avrà tuttavia l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.
Conseguentemente l’Ente Parco, per effetto della intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale, ferma restando ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal dipendente.
Rimane invariato quanto già in essere per le detrazioni sul reddito (Art. 13 del TUIR) che saranno attribuite direttamente dall’Ente Parco in base ai dati reddituali in suo possesso.
Oggetto: Detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 7 “Semplificazione fiscale”.
Nella Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante: “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” (cd. “Decreto Sviluppo”) in vigore dal 14 maggio 2011. L’art. 7, comma 2, lettera e) ha novellato l’art. 23, comma 2, lettera a), secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” che risulta pertanto così modificato: “Le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. …. ”.
La normativa in esame solleva quindi i dipendenti dall’obbligo di presentare ogni anno all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, quale sostituto d’imposta, la domanda contenente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia unitamente alle condizioni di spettanza ed ai dati relativi ai familiari per i quali richiedono l’attribuzione del beneficio fiscale.
L’adempimento deve essere effettuato, tempestivamente, soltanto al verificarsi di ogni variazione che rilevi ai fini del diritto a fruire delle predette detrazioni.
Per quanto sopra esposto, l’Ente Parco riconoscerà le detrazioni per carichi di famiglia sulla base dell’ultima dichiarazione/richiesta presentata dal dipendente, che avrà tuttavia l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione che possa incidere sulla corretta determinazione delle detrazioni spettanti per familiari a carico.
Conseguentemente l’Ente Parco, per effetto della intervenuta modifica legislativa, non sospenderà l’attribuzione del beneficio fiscale, ferma restando ogni eventuale richiesta di revoca e/o variazione che sarà presentata dal dipendente.
Rimane invariato quanto già in essere per le detrazioni sul reddito (Art. 13 del TUIR) che saranno attribuite direttamente dall’Ente Parco in base ai dati reddituali in suo possesso.
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