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Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza

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Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza Empty Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza

Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Ago 2010 - 3:01

E' di tutta evidenza che il riferimento alle sole sentenze esecutive trova riscontro nella modifica apportata all'art. 382 c.p.c. dall'art. 33 della l. 353/1990, secondo cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti.La previsione legislativa di cui alla lettera a), comma 1, art. 194 d.lgs 267/2000, fa riferimento alle sole sentenze esecutive senza distinguere tra sentenze esecutive irretrattabili e sentenze immediatamente esecutive, ma non ancora definite, che consentono di interporre gravame.

Non pu�, a questo punto, tralasciarsi di rilevare che tale distinzione, poco valorizzata dal legislatore, rende di fatto difficile indicare un preciso percorso a cui dovrebbe attenersi l'ente locale.
Orbene, nel caso di sentenza passata in cosa giudicata l'ente locale deve procedere all'adempimento dello iussum iudicis, null'altro potendo eccepire.
Nel caso, invece, di sentenza non ancora definitiva, si pone nella pratica il problema dei tempi e delle modalit� di pagamento del debito.Per meglio dire, la mancanza di un principio generale al quale attenersi richiede di ricercare, di volta in volta, le soluzioni pi� adatte al caso concreto, promuovendo un atteggiamento di collaborazione fra l'autorit� amministrativa e il suo creditore anche attraverso ipotesi transattive tendenti alla falcidia, se non altro, dell'ammontare della rivalutazione monetaria e degli interessi moratori dovuti.Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs n. 267/2000, una deliberazione consiliare da approvare entro il 30 settembre di ogni anno, o con diversa periodicit� stabilita dal regolamento di contabilit�.

Abbiamo gi� osservato che l'art.194, comma 1, lett.a) ha inteso assoggettare alla procedura di riconoscimento tutti i debiti derivanti da sentenza esecutiva che, in considerazione della loro natura e delle modalit� del loro perfezionamento, debbono considerarsi estranei alla volont� dell'ente e al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa.

Ebbene, ancorch� debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio comunale costituisca l'unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al "sistema bilancio", non pu� non osservarsi, per�, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi di debito previste dal citato art.194.

Per fermare il discorso con una sintesi, si pu� evidenziare che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera consiliare non pu� essere quella di riconoscere la legittimit� del debito che di per s� gi� esiste in virt� della statuizione del giudice che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio.

In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

E' chiaro che il debito avr� un diverso peso sul bilancio a seconda che lo stesso trovi o meno copertura finanziaria in un impegno di spesa assunto precedentemente nelle previsioni della sua insorgenza.
In ogni caso, spetta alla puntuale valutazione dell'ente l'opportunit� di effettuare un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri del bilancio.
A ben vedere, quest'ultima osservazione parrebbe mostrare, ancora una volta, la peculiarit� che caratterizza i debiti derivanti da sentenze esecutive, nel senso che essi - inserendosi nell'ambito di una particolare trama normativa - pretendono, in relazione alle caratteristiche delle singole liti, una costante e prudente valutazione dell'ente.
Fino alla notifica della sentenza non e' possibile il riconoscimento ( o meglio la copertura finanziaria visto che e' una sentenza )ma sicuramente come sopra detto e' bene effettuare un preventivo accantonamento delle somme.






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Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza Empty dell'esecuzione o della sospensione

Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Ago 2010 - 3:19

282. Esecuzione provvisoria.
La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti (1).
283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.
Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (1).
351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ri-corso è presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può di-sporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'ese-cuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile (1).

In buona sostanza le sentenze di primo grado son sempre provvisoriamente esecutive; se appellate, e l'appellante nell'atto di appello chiede la sospensione della provvisoria esecuzione, il Giudice dell'appello decide sulla richiesta nei termini e nei modi indicati nell'art. 351.
In mancanza di un provvedimento di sospensione dell'esecutorietà del giudice del gravame,e fino a quando questo provvedimento non c'è, puoi eseguire la sentenza di primo grado
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Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza Empty Attivazione procedura di riconsocimento debito fuori bilancio ex art. 194, co.1, lett. a) TUEL prima della notifcazione della sentenza esecutiva

Messaggio  Pippos Mer 2 Lug 2014 - 11:30

Paolo Gros ha scritto:Fino alla notifica della sentenza non e' possibile il riconoscimento ( o meglio la copertura finanziaria visto che e' una sentenza )ma sicuramente come sopra detto e' bene effettuare un preventivo accantonamento delle somme.






Sembrerebbe quindi che prima di attivare la procedura per il riconoscimento del debito in Consiglio Comunale ex art. 194, co.1, lett. a) del TUEL, il Comune debba attendere la notificazione della sentenza esecutiva. E a tal proposito ci si chiede se la sentenza in questione debba anche essere munita della "formula esecutiva" o è sufficiente la sua notifica. La procedura indicata è legittimata dall'art. 14, comma 1, L. 30/1997, di conversione del D.L. 669/1996,  così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, nonchè dal Principio contabile n. 2/103 nel testo approvato dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali il 12.03.2008 che dispone: <<Nel caso di sentenza esecutiva al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell’ente>>.
E' tuttavia possibile che il Comune avvii la procedura di riconoscimento del debito in Consiglio Comunale successivamente al mero deposito in cancelleria della sentenza esecutiva ex lege e prima della sua notificazione, con o senza apposizione della formula esecutiva ?
L'art. 194, co. 1, lett. a) del TUEL, infatti, fa rifeirmento alle sentenze esecutive e tali sono le sentenze di primo grado quando vengono ad esistenza, a prescindere dalla loro notificazione.
Inoltre, l'attivazione della procedura di riconoscimento prima della notificazione del titolo consentirebbe di evitare aggravi di spesa relativi ad interessi legali, rivalutazione, attività del legale di controparte successiva alla emissione della sentenza (estrazione di copia, formula esecutiva, spese di notifica, esame relata di notifica ecc.)
Che ne pensa ?

Pippos

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Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza Empty Re: Accantonamento somme per debito fuori bilancio da sentenza

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