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L'ANCI Toscana sul taglio compenso ai revisori
La riduzione del 10% della misura trova applicazione ai componenti degli organi di revisione?
L’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la riduzione del dieci per cento degli importi delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, risultanti alla data del 30 aprile 2010.
L’affidamento dell’incarico relativo alla revisione economico-finanziaria è effettuato dal Consiglio comunale, in conformità all’art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attribuendolo ad un professionista iscritto in uno degli albi nello stesso indicati ed è compensato, secondo l’art. 241, entro i limiti massimi stabiliti dal decreto dei Ministri dell’interno e dell’economia del 20 maggio 2005. Le disposizioni del titolo VII del T.U. in effetti definiscono il carattere di prestazione professionale attribuita al revisore (cfr. art. 239, comma 4).
Il carattere professionale della prestazione, classificata dal Ministero delle Finanze “rapporto di lavoro autonomo” (R.M. n. 8 dell’8 gennaio 1993), effettuato da persone iscritte in appositi albi, per la quale il decreto ministeriale del 20 maggio 2005 ha in effetti stabilito, in modo articolato, la tariffa, ha fatto ritenere, nelle valutazioni effettuate nel breve periodo seguito all’entrata in vigore della legge n. 122/2010, che l’incarico di revisore dei conti degli enti locali non sia soggetto alla disposizione prevista da detta legge con l’art. 5, comma 6, tenuto conto che in effetti nell’elenco delle funzioni dell’organo di revisione stabilito dall’art. 239 del T.U. non è espressamente compresa quella di controllo che negli enti locali è regolata dagli organi previsti dal titolo VI dello stesso T.U., nei quali non è compreso l’organo di revisione economico-finanziaria.
Tenuto anche conto che il legislatore del decreto n. 78 quando ha inteso incidere sugli elementi di cui trattasi (compensi, indennità, altro) riferiti ai soggetti che operano negli enti locali, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 5, c. 5-11), vista la peculiare forza “rinforzata” dell’ordinamento degli enti locali (cfr. art. 1, c. 4, T.U.), si è del parere che le norme recate dal citato art. 6, c. 3, non risultino immediatamente applicabili agli organi di indirizzo, direzione e controllo degli enti locali, e quindi anche dell’organo di revisione ed il nucleo di valutazione (si annota, inoltre, che per tali interpreti né l’uno né l’altro sarebbero ricompresi negli organi di controllo, essendo il primo competente alla “revisione” ed il secondo alla “valutazione”).
L’attribuzione di un compenso ridotto previsto dalle predette disposizioni è possibile, ma deve essere accettato, e quindi concordato previamente, con l’interessato.
Per completezza si informa che gli ordini professionali interessati non ritengono che la riduzione come sopra disposta per “gli organi di controllo” sia da applicare alle competenze corrisposte per la prestazione professionale dei revisori dei conti delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle comunali, nelle quali le funzioni di “controllo interno di gestione” sono regolate dall’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuate da appositi uffici e organi e non rientrano nelle funzioni dei revisori dei conti stabilite dall’art. 239 dello stesso testo unico.
Sono quindi auspicabili, al riguardo, pronunciamenti interpretativi degli organi ministeriali.
L’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la riduzione del dieci per cento degli importi delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, risultanti alla data del 30 aprile 2010.
L’affidamento dell’incarico relativo alla revisione economico-finanziaria è effettuato dal Consiglio comunale, in conformità all’art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, attribuendolo ad un professionista iscritto in uno degli albi nello stesso indicati ed è compensato, secondo l’art. 241, entro i limiti massimi stabiliti dal decreto dei Ministri dell’interno e dell’economia del 20 maggio 2005. Le disposizioni del titolo VII del T.U. in effetti definiscono il carattere di prestazione professionale attribuita al revisore (cfr. art. 239, comma 4).
Il carattere professionale della prestazione, classificata dal Ministero delle Finanze “rapporto di lavoro autonomo” (R.M. n. 8 dell’8 gennaio 1993), effettuato da persone iscritte in appositi albi, per la quale il decreto ministeriale del 20 maggio 2005 ha in effetti stabilito, in modo articolato, la tariffa, ha fatto ritenere, nelle valutazioni effettuate nel breve periodo seguito all’entrata in vigore della legge n. 122/2010, che l’incarico di revisore dei conti degli enti locali non sia soggetto alla disposizione prevista da detta legge con l’art. 5, comma 6, tenuto conto che in effetti nell’elenco delle funzioni dell’organo di revisione stabilito dall’art. 239 del T.U. non è espressamente compresa quella di controllo che negli enti locali è regolata dagli organi previsti dal titolo VI dello stesso T.U., nei quali non è compreso l’organo di revisione economico-finanziaria.
Tenuto anche conto che il legislatore del decreto n. 78 quando ha inteso incidere sugli elementi di cui trattasi (compensi, indennità, altro) riferiti ai soggetti che operano negli enti locali, lo ha fatto espressamente (cfr. art. 5, c. 5-11), vista la peculiare forza “rinforzata” dell’ordinamento degli enti locali (cfr. art. 1, c. 4, T.U.), si è del parere che le norme recate dal citato art. 6, c. 3, non risultino immediatamente applicabili agli organi di indirizzo, direzione e controllo degli enti locali, e quindi anche dell’organo di revisione ed il nucleo di valutazione (si annota, inoltre, che per tali interpreti né l’uno né l’altro sarebbero ricompresi negli organi di controllo, essendo il primo competente alla “revisione” ed il secondo alla “valutazione”).
L’attribuzione di un compenso ridotto previsto dalle predette disposizioni è possibile, ma deve essere accettato, e quindi concordato previamente, con l’interessato.
Per completezza si informa che gli ordini professionali interessati non ritengono che la riduzione come sopra disposta per “gli organi di controllo” sia da applicare alle competenze corrisposte per la prestazione professionale dei revisori dei conti delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle comunali, nelle quali le funzioni di “controllo interno di gestione” sono regolate dall’art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuate da appositi uffici e organi e non rientrano nelle funzioni dei revisori dei conti stabilite dall’art. 239 dello stesso testo unico.
Sono quindi auspicabili, al riguardo, pronunciamenti interpretativi degli organi ministeriali.
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