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Rieleggibilità dei Revisori
La disposizione “sono rieleggibili per una sola volta” prevista dall’articolo 235 comma 1 del d.lgs. n. 267/00 è da intendere che il revisore può essere rieletto per due mandati triennale consecutivi presso lo stesso ente e quindi non può successivamente negli anni, neanche dopo un periodo di sospensione triennale, sperare di essere rinominato nello stesso ente?
Rielleggibilita' revisori
Nemmeno la grande operazione di riordino della normativa in materia di enti locali, sfociata nell'apprezzabile Testo Unico del 2000, ha fatto luce sulla spinosa vicenda della rieleggibilità dei revisori.
L'art. 234 del DLgs n. 267/2000 ( leggi sull'ordinamento degli enti Locali, c.d. Tuel), che compendia una parte dell'art. 57 della legge n. 142/1990 e l'art. 100 del D.Lgs. n. 77/1995, nulla cambia al riguardo lasciando inalterate le conseguenze interpretative troppo spesso devianti e ingiustificate.
L'art. 57 della legge n. 142/1990 prevede che i revisori dei conti durano in carica tre anni e, attenzione, che sono rileggibili una sola volta. L'art. 235 del Tuel conferma il testo della legge n. 142/1990: "l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta".
A prescindere dall'imprecisione grammaticale del testo, è evidente che il Testo Unico non ha dato alcun apporto chiarificatore, nè in un senso, nè nell'altro. Risulta fondata, quindi, l'interpretazione dopo l'emanazione del T.U. 267/2000, i revisori possono essere rieletti per una sola volta, anche se dopo i due incarichi vi sia stata interruzione.
In particolare, da ultimo, il TAR Campania, con una sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma imponga il divieto di rieleggibilità del revisore per più di una volta e non consenta, data la sua estrema chiarezza, interpretazioni sistematiche di segno diverso.
In conclusione, appare evidente che l'esilio a vita che un'interpretazione della legge vuole attribuire al revisore dell'ente locale è privo di qualsiasi logica motivazione , e, soprattutto, dannosa per le libertà personali e per il pieno diritto al lavoro di ogni cittadino italiano che svolga tali funzioni di revisione. E tutto ciò a prescindere da qualsiasi utilizzo politico-istituzionale delle interpretazioni più restrittive.
sic est
L'art. 234 del DLgs n. 267/2000 ( leggi sull'ordinamento degli enti Locali, c.d. Tuel), che compendia una parte dell'art. 57 della legge n. 142/1990 e l'art. 100 del D.Lgs. n. 77/1995, nulla cambia al riguardo lasciando inalterate le conseguenze interpretative troppo spesso devianti e ingiustificate.
L'art. 57 della legge n. 142/1990 prevede che i revisori dei conti durano in carica tre anni e, attenzione, che sono rileggibili una sola volta. L'art. 235 del Tuel conferma il testo della legge n. 142/1990: "l'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni, e sono rieleggibili per una sola volta".
A prescindere dall'imprecisione grammaticale del testo, è evidente che il Testo Unico non ha dato alcun apporto chiarificatore, nè in un senso, nè nell'altro. Risulta fondata, quindi, l'interpretazione dopo l'emanazione del T.U. 267/2000, i revisori possono essere rieletti per una sola volta, anche se dopo i due incarichi vi sia stata interruzione.
In particolare, da ultimo, il TAR Campania, con una sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma imponga il divieto di rieleggibilità del revisore per più di una volta e non consenta, data la sua estrema chiarezza, interpretazioni sistematiche di segno diverso.
In conclusione, appare evidente che l'esilio a vita che un'interpretazione della legge vuole attribuire al revisore dell'ente locale è privo di qualsiasi logica motivazione , e, soprattutto, dannosa per le libertà personali e per il pieno diritto al lavoro di ogni cittadino italiano che svolga tali funzioni di revisione. E tutto ciò a prescindere da qualsiasi utilizzo politico-istituzionale delle interpretazioni più restrittive.
sic est
revisori rieleggibili
avevo archiviato questo appunto....
con ordinanza n. 5324 del 26 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha ammesso che sia possibile rieleggere un revisore in un ente locale anche per la terza volta, purchè tra i primi due mandati consecutivi ed il terzo ci sia un adeguato intervallo.
con ordinanza n. 5324 del 26 ottobre 2009 il Consiglio di Stato ha ammesso che sia possibile rieleggere un revisore in un ente locale anche per la terza volta, purchè tra i primi due mandati consecutivi ed il terzo ci sia un adeguato intervallo.
letizia- Messaggi : 89
Data d'iscrizione : 05.08.10
Rielegibilita'
Il Consiglio di Stato e' il secondo grado del Tar.
Non e' norma di legge ma giurisprudenza e cio' significa che se un revisore viene eletto per la terza volta , per interesse diffuso di altri revisori si va' al Tar e poi al CdS.
"ci sia un adeguato intervallo"
questo apre uno spazio giurisprudenziale immenso ....quando e' adeguato , 1 anno 2 o dieci , e chi determina l'adeguatezza ?
Personalemente ritengo la norma mal scritta ma chiara e sconsiglio la terza rielezione pur rimanendo una mia personale interpretazione .
Non e' norma di legge ma giurisprudenza e cio' significa che se un revisore viene eletto per la terza volta , per interesse diffuso di altri revisori si va' al Tar e poi al CdS.
"ci sia un adeguato intervallo"
questo apre uno spazio giurisprudenziale immenso ....quando e' adeguato , 1 anno 2 o dieci , e chi determina l'adeguatezza ?
Personalemente ritengo la norma mal scritta ma chiara e sconsiglio la terza rielezione pur rimanendo una mia personale interpretazione .
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