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Accesso agli atti dei consiglieri
Giurisprudenza:
(Cons. Stato, Sez. V, 29/08/2011, n. 4829)
Il Consigliere Comunale di minoranza ha diritto ad ottenere l'accesso alla relazione-questionario redatta dall'organo di revisione ed inviato alla Corte dei Conti ex artt. 1, commi 166 e 167, legge n. 266 del 2005, avente la funzione di delineare la situazione economico-finanziaria dell'Ente. All'uopo deve, invero, rilevarsi che il revisore è un organo comunale, che l'atto in considerazione è ad esso riconducibile nella sua specifica qualità e che contiene innegabilmente informazioni utili per il richiedente, il quale, in tale
sua veste, gode di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento del mandato
(T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 11/02/2011, n. 135).
L'art. 43 comma secondo del T.u.e.l. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) fa rientrare nel munus del consigliere comunale la facoltà di piena conoscibilità e trasparenza di tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato, determinando i presupposti di un accesso pieno e incondizionato agli atti e documenti comunali (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 02/03/2011, n. 90).
L'art. 43, c. 2 del Tuel - d.lgs. n. 267/2000, prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Ne consegue che, nel caso di specie, è fondato il ricorso promosso da un consigliere comunale avverso l'atto di diniego opposto dall'amministrazione interessata alla richiesta, presentata da quest'ultimo, di accesso ad atti concernenti l'esercizio del proprio mandato, in quanto non può costituire valido motivo ostativo al diritto di accesso la carenza di personale sia pure determinata da collocamento in congedo ordinario
(Cons. Stato, Sez. V, 29/08/2011, n. 4829)
Il Consigliere Comunale di minoranza ha diritto ad ottenere l'accesso alla relazione-questionario redatta dall'organo di revisione ed inviato alla Corte dei Conti ex artt. 1, commi 166 e 167, legge n. 266 del 2005, avente la funzione di delineare la situazione economico-finanziaria dell'Ente. All'uopo deve, invero, rilevarsi che il revisore è un organo comunale, che l'atto in considerazione è ad esso riconducibile nella sua specifica qualità e che contiene innegabilmente informazioni utili per il richiedente, il quale, in tale
sua veste, gode di un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all'espletamento del mandato
(T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 11/02/2011, n. 135).
L'art. 43 comma secondo del T.u.e.l. (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) fa rientrare nel munus del consigliere comunale la facoltà di piena conoscibilità e trasparenza di tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato, determinando i presupposti di un accesso pieno e incondizionato agli atti e documenti comunali (T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 02/03/2011, n. 90).
L'art. 43, c. 2 del Tuel - d.lgs. n. 267/2000, prevede che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Ne consegue che, nel caso di specie, è fondato il ricorso promosso da un consigliere comunale avverso l'atto di diniego opposto dall'amministrazione interessata alla richiesta, presentata da quest'ultimo, di accesso ad atti concernenti l'esercizio del proprio mandato, in quanto non può costituire valido motivo ostativo al diritto di accesso la carenza di personale sia pure determinata da collocamento in congedo ordinario
Re: Accesso agli atti dei consiglieri
nei 20 giorni successivi alle eventuali dimissioni del Sindaco, i Consiglieri mantengono il loro status compreso il diritto pieno di accesso agli atti?
ale- Messaggi : 999
Data d'iscrizione : 03.06.11
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