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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

4 partecipanti

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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Messaggio  serio Gio 12 Gen 2012 - 3:36

L'addizionale energia elettrica verra fiscalizzata nel 2012 e quindi va ad integrare il FSR?

il mio ente ha deliberato nel 2011 un aumento delle accise su detta addizionale .. posso fiscalizzare anche quella?

serio

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Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Gen 2012 - 3:47

Nel 2012 l'addizione e' fiscalizzata al netto dell'aumento accise 2011 che era limitato a tale anno.
Paolo Gros
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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty Re: ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Messaggio  serio Gio 12 Gen 2012 - 4:20

Paolo Gros ha scritto:Nel 2012 l'addizione e' fiscalizzata al netto dell'aumento accise 2011 che era limitato a tale anno.

non è mancanza di fiducia Dr. Gros, ma sarei lieto avere un riferimento normativo, perchè il mio assessore vuole inserirla tutta

grazie

serio

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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty Addizionale

Messaggio  Paolo Gros Gio 12 Gen 2012 - 4:30

da un mio post

Che e' come la penso , ma purtuttavia atteso che la legge di conversione (10/2011) del c.d. decreto mille proroghe (225/2010), di cui sono appena stati messi a punto i dpcm attuativi (si veda ItaliaOggi del 23/3/2011) ha riservato una gradita sorpresa ai comuni che possono reperire nuove risorse finanziarie dal consumo dell'energia elettrica. I commi 2-bis e 2-ter (quest'ultimo solo per i comuni della Campania) dell'art. 2, infatti, prevedono, rispettivamente, la possibilità e l'obbligo per l'anno 2011 di istituire una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6 del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (attualmente l'addizionale garantisce ai comuni un gettito complessivo di 614 milioni di euro ed è destinata a scomparire dal 2012 per effetto dell'abrogazione disposta dal decreto legislativo di attuazione del federalismo fiscale comunale approvato lo scorso 3 marzo). In particolare, il comma 2-bis dispone che, per assicurare la integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, in deroga alla sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote, i comuni possono introdurre un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in misura non superiore al vigente importo della stessa. Dalla istituzione della maggiorazione i comuni possono, quindi, reperire nuove risorse (in misura pari all'attuale gettito derivante dall'addizionale) per finanziare il costo del ciclo dei rifiuti tendendo alla sua integrale copertura (per i comuni che non hanno ancora l'obbligo) ovvero riducendo o non aumentando le tariffe (per i comuni che già hanno l'obbligo di copertura integrale dei costi). Dalla lettura della norma sorgono, però, dubbi applicativi per quanto concerne: l'organo competente alla deliberazione, l'efficacia della disposizione, le modalità applicative e la comunicazione della scelta del comune. Trattandosi dell'istituzione di una maggiorazione a un'addizionale e non della variazione di quest'ultima, si ritiene che, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la competenza sia riservata al consiglio che dovrà deliberare entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2011. La maggiorazione istituita si pensa abbia efficacia dal 1° gennaio 2011 e dovrà essere recuperata dagli utenti finali mediante conguaglio da parte delle società erogatrici di energia elettrica. Per la conoscenza delle scelte dei comuni si potrebbe optare per il meccanismo previsto (secondo comma del richiamato art. 6 e decreto ministeriale 11 giugno 2007) per l'incremento dell'addizionale provinciale, ossia pubblicazione sul sito informatico del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. Inoltre, per i comuni della Campania vi è una ulteriore problematica applicativa. Per effetto del comma 5-bis dell'art. 11 del decreto legge n. 195 del 2009, infatti, le tariffe della Tarsu e della Tia, dovute dai contribuenti per la copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, sono calcolate sulla base di due distinti costi (uno provinciale e uno comunale per le attività di rispettiva competenza) e le entrate sono riversate dal soggetto incaricato della riscossione su due differenti conti correnti. Ciò premesso, il decreto mille proroghe non chiarisce né quale componente di costo (quello provinciale ovvero quello comunale) sarebbe coperta dalla istituzione della maggiorazione né le modalità di versamento della stessa da parte delle società erogatrici dell'energia elettrica. Si ritiene che la maggiorazione, essendo destinata alla «copertura integrale dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti», debba coprire entrambi le componenti del costo; per quanto concerne il versamento da parte dei soggetti passivi, in considerazione della titolarità della maggiorazione e dei princìpi contabili dei bilanci dei comuni, si ritiene che il versamento debba essere effettuato integralmente ai comuni che dovranno riversare quanto di competenza alle province. Il comma 2-ter dell'art. 2 del decreto milleproroghe, infine, prevede che i soli comuni della Campania che hanno subìto la riduzione dei trasferimenti erariali (compartecipazione al gettito Irpef e gettito dell'imposta Rc auto), prevista dall'art. 12 dello stesso decreto legge n. 195 del 2009, a fronte dei debiti nei confronti della struttura del sottosegretario di stato per l'emergenza rifiuti, sono obbligati (anche in assenza di una dichiarazione dello stato di emergenza) a deliberare una maggiorazione dell'addizionale all'accisa sulla energia elettrica, con un'aliquota indifferenziata, che consenta l'ottenimento di un gettito almeno pari all'importo dei trasferimenti ridotti aumentati del 10%. Secondo la norma, la predetta maggiorazione dovrebbe essere deliberata «a decorrere dall'anno 2011», in realtà, come sopra ricordato, potrà essere deliberata soltanto per l'anno 2011 per effetto dell'abrogazione dell'addizionale a partire dal 2012. Atteso che la gestione "ibrida" enunciata non e' inusuale ritengo quanto descritto percorribile , ma come detto per il solo anno 2011.
Dal 1° gennaio 2012 nelle Regioni a statuto ordinario sono cancellate le addizionali comunali e provinciali all’accisa sull’energia elettrica, come le maggiorazioni per coprire il costo dei servizi di gestione dei rifiuti, ma su tutto il territorio nazionale aumenta l’accisa erariale, sulla base delle aliquote contenute nei decreti che hanno visto la luce lo scorso 30 dicembre 2011. Così prevede,in estrema sintesi, il contenuto della circolare n. 1/DF del 3 gennaio 2012

inoltre

risoluzione n. 3 del 16 giugno 2011 della direzione federalismo fiscale del ministero dell'economia e delle finanze, che è intervenuta per dirimere una serie di interrogativi che sono sorti in merito all'applicabilità delle complesse disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2-bis del dl n. 225/2010.


La risoluzione si conclude con una ricognizione delle norme sul federalismo fiscale che decretano la fine dell'addizionale sull'accisa sull'energia elettrica sia comunale che provinciale a decorrere dal 2012. Ciò induce a pensare che solo per questo anno e per i pochi mesi rimasti i comuni e le province potranno godere degli effetti di questa disposizione non potendo ovviamente fiscalizzarne l'aumento
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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty cosa prevedere in sostituzione della addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica e relativa maggiorazione?

Messaggio  diego archivio Mar 17 Gen 2012 - 0:48

Vorrei una conferma; se ho ben capito un comune che aveva deliberato nel 2011 la maggiorazione all'addizionale comunale di cui all'articolo 2 comma 2 bis lettera b) del DL 225/2010 convertito in legge 10/2011 non dovrà più prevedere tale maggiorazione, nè la relativa addizionale, essendo cessata l'applicazione dell'addizionale ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del DLGS 23/2011 ?
Può prevedere importi pari agli accertamenti 2011 in maggiorazione del Fondo sperimentale di riequilibrio oppure gli aumenti statali confluiscono nei fondi e sono ripartiti a livello generale tra tutti i comuni?
Grazie per l'aiuto che potrete darmi.
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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty Addizionale

Messaggio  Paolo Gros Mar 17 Gen 2012 - 1:23

gli aumenti statali confluiscono nei fondi e sono ripartiti a livello generale tra tutti i comuni
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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty addizionale all'energia elettrica

Messaggio  vagia73 Gio 26 Gen 2012 - 3:33

e per le Regioni a statuto speciale che non hanno ancora il FSR e sono rimasti al vecchio sistema di trasferimenti erariali?


vagia73

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ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA Empty Energia

Messaggio  Paolo Gros Gio 26 Gen 2012 - 3:38


E' un bel problema ed infatti per i cittadini e le imprese delle regioni a statuto ordinario sostanzialmente non muta il livello complessivo di tassazione, in quanto a fronte dell’aumento dell’accisa erariale non versano più le addizionali provinciali e comunali.
Invece i cittadini e le imprese delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sarebbero tenuti a pagare sia l’accisa erariale maggiorata, sia le addizionali provinciali e comunali che continuano a trovare regolare applicazione.
Ciò creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento ed una duplicazione di imposizione sul consumo di energia elettrica

Credo pero' che ogni regione ovvero povincia autonoma potra' legiferare su tale problematica

I due decreti ministeriali attuativi delle predette disposizioni, emessi il 30 dicembre 2011:

- hanno ribadito che dal 2012 nelle regioni ordinarie non si applicano le addizionali provinciali e comunali;

- non hanno esteso tale soppressione anche alle addizionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che continuano a trovare applicazione;

- hanno disposto l’incremento dell’accisa erariale su tutto il territorio nazionale, in misura tale da assicurare l’equivalenza del gettito delle soppresse addizionali;

- hanno rinviato alla procedura di cui all’articolo 27 della legge n. 42 del 2009 la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, delle maggiori entrate derivanti dai decreti
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