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SPESOMETRO
VI SONO ADEMPIMENTI DA PARTE DEI COMUNI PER LO SPESOMETRO?
andrea01- Messaggi : 707
Data d'iscrizione : 18.08.10
Spesometro
LO SPESOMETRO ESONERA STATO ED ENTI LOCALI.
Enti pubblici esonerati dallo spesometro: stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico non saranno tenuti alla comunicazione telematica di operazioni Iva da 3 mila euro in su. Lo stabilisce un provvedimento di ieri del direttore delle Entrate, che sostituisce inoltre le specifiche tecniche della comunicazione, apportando alcune modifiche e integrazioni al tracciato definito dal precedente provvedimento del 22/12/2010: non dovrà essere indicato il codice di attività e occorrerà specificare le modalità di pagamento del corrispettivo.
Esonero degli enti pubblici - Viene aggiunto il punto 2.6 al provvedimento del 22 dicembre 2010, al fine di escludere dall'obbligo della comunicazione delle forniture Iva lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. L'esclusione, come spiegano le motivazioni, si deve alle «peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti, che possono rendere particolarmente onerosa l'individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini Iva, in ragione della difficoltà a effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate».
Nuove specifiche tecniche - Gli aspetti di più generale interesse sono quelli che riguardano il contenuto della comunicazione. Come si diceva, infatti, il provvedimento sostituisce integralmente le originarie specifiche tecniche, ossia il tracciato della comunicazione telematica, aggiungendovi anche le istruzioni di compilazione.
Vediamo alcune innovazioni. Risolvendo le perplessità degli operatori, viene soppressa l'indicazione del codice di attività, con le relative specificazioni in merito alle diverse codifiche che si sono susseguite nel tempo. È stata poi introdotta una nuova sezione in cui viene richiesto di dettagliare le modalità di pagamento, specificando se si tratta di acconto, di saldo oppure di importo non frazionato. Nella tipologia dell'imponibile, inoltre, è stata aggiunta una nuova ipotesi, relativa all'imponibile con Iva a margine. Numerose, infine, le indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche per la compilazione delle comunicazioni. Viene chiarita, per esempio, la tipologia dell'invio, precisando che l'invio sostitutivo opera la completa sostituzione di un file precedentemente trasmesso e acquisito; pertanto, in tale sede occorrerà riportare tutte le informazioni, comprese quelle inviate in precedenza e che si intendono confermare, mentre occorrerà escludere soltanto quelle che si intendono cancellare.
Le istruzioni avvertono, inoltre, che non potranno essere trasmesse comunicazioni oltre il termine dell'anno successivo a quello di scadenza (ossia il termine per la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso); qualora si rendesse necessario inviare comunicazioni per annualità pregresse, occorrerà inoltrare una motivata richiesta di preventiva autorizzazione all'agenzia. Di particolare importanza, poi, l'avvertenza che la comunicazione sarà scartata dal sistema nel caso in cui i numeri di partita Iva o i numeri di codice fiscale che vi sono indicati non risultassero presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
FONTE: ITALIA OGGI
Enti pubblici esonerati dallo spesometro: stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico non saranno tenuti alla comunicazione telematica di operazioni Iva da 3 mila euro in su. Lo stabilisce un provvedimento di ieri del direttore delle Entrate, che sostituisce inoltre le specifiche tecniche della comunicazione, apportando alcune modifiche e integrazioni al tracciato definito dal precedente provvedimento del 22/12/2010: non dovrà essere indicato il codice di attività e occorrerà specificare le modalità di pagamento del corrispettivo.
Esonero degli enti pubblici - Viene aggiunto il punto 2.6 al provvedimento del 22 dicembre 2010, al fine di escludere dall'obbligo della comunicazione delle forniture Iva lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. L'esclusione, come spiegano le motivazioni, si deve alle «peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a tali soggetti, che possono rendere particolarmente onerosa l'individuazione delle suddette operazioni rilevanti ai fini Iva, in ragione della difficoltà a effettuare una preliminare separazione delle operazioni effettuate».
Nuove specifiche tecniche - Gli aspetti di più generale interesse sono quelli che riguardano il contenuto della comunicazione. Come si diceva, infatti, il provvedimento sostituisce integralmente le originarie specifiche tecniche, ossia il tracciato della comunicazione telematica, aggiungendovi anche le istruzioni di compilazione.
Vediamo alcune innovazioni. Risolvendo le perplessità degli operatori, viene soppressa l'indicazione del codice di attività, con le relative specificazioni in merito alle diverse codifiche che si sono susseguite nel tempo. È stata poi introdotta una nuova sezione in cui viene richiesto di dettagliare le modalità di pagamento, specificando se si tratta di acconto, di saldo oppure di importo non frazionato. Nella tipologia dell'imponibile, inoltre, è stata aggiunta una nuova ipotesi, relativa all'imponibile con Iva a margine. Numerose, infine, le indicazioni contenute nelle istruzioni tecniche per la compilazione delle comunicazioni. Viene chiarita, per esempio, la tipologia dell'invio, precisando che l'invio sostitutivo opera la completa sostituzione di un file precedentemente trasmesso e acquisito; pertanto, in tale sede occorrerà riportare tutte le informazioni, comprese quelle inviate in precedenza e che si intendono confermare, mentre occorrerà escludere soltanto quelle che si intendono cancellare.
Le istruzioni avvertono, inoltre, che non potranno essere trasmesse comunicazioni oltre il termine dell'anno successivo a quello di scadenza (ossia il termine per la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso); qualora si rendesse necessario inviare comunicazioni per annualità pregresse, occorrerà inoltrare una motivata richiesta di preventiva autorizzazione all'agenzia. Di particolare importanza, poi, l'avvertenza che la comunicazione sarà scartata dal sistema nel caso in cui i numeri di partita Iva o i numeri di codice fiscale che vi sono indicati non risultassero presenti nell'archivio dell'anagrafe tributaria.
FONTE: ITALIA OGGI
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