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Delibera immediatamente esecutiva e pubblicazione
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs n. 267/2000 - all’art. 124, rubricato Pubblicazione delle deliberazioni, prevede che tutte le deliberazioni del comune, della provincia e degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio. L’articolo 134, comma 3, stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Nell’art. 134, comma 4, dispone però che, nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio e della giunta possano essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
A questo punto, c’è da chiedersi: una deliberazioni dichiarata immediatamente eseguibile, per produrre effetti, necessita oppure no di essere pubblicata?
In altre parole, il comma 4 dell’articolo 134 va interpretato nel senso che, in relazione a quanto prevede il comma 3, le deliberazioni immediatamente esecutive producano effetti a partire dal momento della loro pubblicazione, senza bisogno di aspettare dieci giorni? Oppure l’efficacia delle deliberazioni immediatamente eseguibili prescinde dalla pubblicazione?
La giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del tema delle deliberazioni ex artt. 125, 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con due pronunce: T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione.
Il passaggio della decisione del Consiglio di Stato che qui ci interessa recita: “…omissis… Infatti – come è noto – la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto. Nella specie – tuttavia - come consentito dall’Ordinamento – la Giunta comunale ha dichiarato la sua deliberazione n. 24/2007 immediatamente esecutiva, con ciò rimuovendo ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione). Peraltro, la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’Albo Pretorio ha solo funzione strumentale di conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo, all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria. Indipendentemente, dunque, da ogni altra considerazione, merita qui richiamare la regola generale in forza della quale, in assenza di comunicazione/notificazione all’amministrato (nel concreto, però effettuata dal Comune), deve annettersi valore alla piena conoscenza che, in via oppositiva (circa la tempestività del gravame), va provata da chi eccepisce l’irricevibilità (anche, eventualmente sulla base di fatti concludenti): ciò nel senso che il vizio denunziato (postuma affissione rispetto all’immediata esecuzione) comunque non si può tradurre in invalidità dell’atto censurato, non è refluito sull’efficacia dell’atto stesso perché la pubblicazione è avvenuta il successivo 20 aprile, non è stato di ostacolo alla ditta ricorrente per far valere le proprie ragioni sostanziali nella sede giudiziaria. Conclusivamente – su questi punti – la sentenza impugnata” T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 “deve essere completamente confermata…omissis”.
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
A questo punto, c’è da chiedersi: una deliberazioni dichiarata immediatamente eseguibile, per produrre effetti, necessita oppure no di essere pubblicata?
In altre parole, il comma 4 dell’articolo 134 va interpretato nel senso che, in relazione a quanto prevede il comma 3, le deliberazioni immediatamente esecutive producano effetti a partire dal momento della loro pubblicazione, senza bisogno di aspettare dieci giorni? Oppure l’efficacia delle deliberazioni immediatamente eseguibili prescinde dalla pubblicazione?
La giurisprudenza amministrativa si è recentemente occupata del tema delle deliberazioni ex artt. 125, 134 comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 con due pronunce: T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 e Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1070/2009 da cui si evince che la pubblicazione all’albo non condiziona l’efficacia di una deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, la quale, pertanto, esplica subito i propri effetti, anche prima della pubblicazione.
Il passaggio della decisione del Consiglio di Stato che qui ci interessa recita: “…omissis… Infatti – come è noto – la pubblicazione dell’atto amministrativo quando è prescritta, non costituisce requisito di validità ma solo di efficacia del provvedimento, la quale attiene al diverso fenomeno della produzione degli effetti che si realizza quando si è perfezionato l’iter procedimentale (estrinseco) previsto per la formazione dell’atto. Nella specie – tuttavia - come consentito dall’Ordinamento – la Giunta comunale ha dichiarato la sua deliberazione n. 24/2007 immediatamente esecutiva, con ciò rimuovendo ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o – meglio – inoperatività in pendenza dell’affissione). Peraltro, la pubblicazione delle deliberazioni comunali all’Albo Pretorio ha solo funzione strumentale di conoscenza legale dell’atto, tale da rendere possibile la presentazione di eventuali reclami ed opposizioni o ricorsi all’organo di controllo, all’Amministrazione stessa e all’Autorità Giudiziaria. Indipendentemente, dunque, da ogni altra considerazione, merita qui richiamare la regola generale in forza della quale, in assenza di comunicazione/notificazione all’amministrato (nel concreto, però effettuata dal Comune), deve annettersi valore alla piena conoscenza che, in via oppositiva (circa la tempestività del gravame), va provata da chi eccepisce l’irricevibilità (anche, eventualmente sulla base di fatti concludenti): ciò nel senso che il vizio denunziato (postuma affissione rispetto all’immediata esecuzione) comunque non si può tradurre in invalidità dell’atto censurato, non è refluito sull’efficacia dell’atto stesso perché la pubblicazione è avvenuta il successivo 20 aprile, non è stato di ostacolo alla ditta ricorrente per far valere le proprie ragioni sostanziali nella sede giudiziaria. Conclusivamente – su questi punti – la sentenza impugnata” T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 2584/2007 “deve essere completamente confermata…omissis”.
La dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo all’esterno e incidere sulla decorrenza dei termini di impugnazione della stessa, ma la deliberazione produce ugualmente i propri effetti.
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