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durc non autocertificabilità

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Paolo Gros
PAOLA
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durc non autocertificabilità Empty durc non autocertificabilità

Messaggio  PAOLA Mar 17 Gen 2012 - 7:37

Durc non autocertificabile

Il Ministero del Lavoro è prontamente intervenuto con nota del 16.1.2012, dopo la lettera congiunta inviata da Ance e da tutte le altre parti sociali dell’edilizia, nei giorni scorsi, in materia di non autocertificabilità del Durc, scritta a seguito di alcune notizie apparse anche sugli organi di stampa.
Il dicastero ha ribadito nella nota in oggetto che la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non costituisce una certificazione dell’effettuazione di una mera somma a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del d.P.R. n. 445/2000) ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Pertanto, con l’introduzione dell’art. 15 della l. n. 183/2011, il legislatore ha ribadito esclusivamente una modalità di acquisizione del Durc da parte della p.a. (modalità tra l’altro già espressa nell’art. 16-bi,s comma 10 della l. n. 2/2009), senza intaccare il principio già in passato espresso secondo il quale le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su status, né tantomeno su qualità personali.
L’art. 44-bis, inoltre, avrebbe precisato, secondo il dicastero, che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell’art. 71, la p.a. può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall’amministrazione con le stesse modalità previste per l’autocertificazione (ex art. 71 del d.P.R. n. 445/2000).

il D.L. 13.5.2011 N. 70 convertito in legge 12.7.2011 n. 106 all'art. 4 comma 14-bis dispone che per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000,00 i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1 dpr 445/2000

ma allora dove sta il limite oppure ...................

PAOLA

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durc non autocertificabilità Empty Durc

Messaggio  Paolo Gros Mar 17 Gen 2012 - 10:50

Nel concreto un consiglio : autocertificazioni si , quando ammesse, ma controllo nel minor tempo possibile .

....con le stesse modalità previste per l’autocertificazione (ex art. 71 del d.P.R. n. 445/2000...questa e' la ratio a mio avviso
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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  gg.zanetti Mer 18 Gen 2012 - 1:06

scusate ho una fattura liquidata dal dirigente, con dichiarazione sostituviva perchè l'importo è di 20000.
va bene autocertifica anche se il pagamento si riferisce a manutenzione immobili, e quindi presumo lavori?
il dl sviluppo parla di contratti di forniture e servizi.
grazie
e buona giornata
e in ultimo, la responsabilità relativa all'acquisizione corretta di durc non è in capo a chi liquida la spesa o è del responabile servizio finanziario che ordina il pagamento?
o è solidale?
ciao grazie. e buona giornata.

gg.zanetti

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Messaggio  Paolo Gros Mer 18 Gen 2012 - 2:10

Quanto esprimi e' corretto.
La responsabilita' della regolarita' dell'"acquisizione" del Durc e' in capo a chi la richiede ovvero a chi liquida.
La cverifica dekl finanziario e' in riferimento alla regolarita' del documento allegato alla liquidazione e non alle modalita' di acquisizione del medesimo.
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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  francodan Mer 18 Gen 2012 - 3:22

la direttiva 14 2011 non sembra fare distinzioni od eccezioni ...il durc dovrebbe essere autocertificabile ,starà poi all'amministrazione chiedere tempestivamente agli enti previdenziali la veridicità di quanto affeermato..
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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  ale Mer 18 Gen 2012 - 3:31

domanda .. agli iscritti alla Gestione Esercenti Attività Commerciali, va richiesto il durc? grazie

ale

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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  ullifa Gio 19 Gen 2012 - 2:46

ecco la nota
http://www.ptpl.altervista.org/note_circolari_comunicati/2012/ministero_lavoro_nota_16012012_619_prot.pdf

ullifa

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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  francodan Gio 19 Gen 2012 - 3:41

estratto da circolare ministero lavoro del 16 1 2012
"Pertanto il riferimento ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva, lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni"
il ministero esclude con una sua interpretazione la autocertificazione (la legge però non prevede eccezioni e la direttiva anche)ma mi sfugge allora il significato del chiarimento anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla direttiva 14 2011 a meno che non si intenda che l'interessato produca un qualsiasi durc a sua disposizione(anche scaduto e l'ente lo verifica....
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Messaggio  francodan Gio 19 Gen 2012 - 3:53

inoltre aggiungo che la tesi della non autocertificabilità del durc appare smentita dal fatto che già la legge 106/2011 all'art.4 comma 14 bis ,consente in certi casi la dichiarazione sostitutiva del durc,prevedendo "Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 c.1 lett.p del T.U. di cui al DPR 445/2000, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del medesimo T.U. di cui al DPR n. 445 del 2000" Sulla scorta di questa norma si chiede se la medesima si applica solo in fase contrattuale o precontrattuale (procedure di gara) o anche nelle fasi successive e specificatamente nelle fasi della liquidazione delle fatture e dunque nel momento dell'emissione della liquidazione o del mandato di pagamento.

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durc non autocertificabilità Empty Re: durc non autocertificabilità

Messaggio  ullifa Mar 31 Gen 2012 - 3:04

Mi sembra a questo punto che l'autocerificazione non sià più valida. cosa dite?



http://ww2.ance.it/search/SearchTag.aspx?tag=assistenza&id=61&pcid=33&pid=27&docId=5407

Inps e Inail, con una nota congiunta del 26 gennaio scorso, hanno recepito, con alcune precisazioni, quanto contenuto nella circolare di risposta all’Ance del Ministero del Lavoro del 16 gennaio scorso, con riferimento alla non autocertificabilità del Durc, stante una diversa interpretazione effettuata da alcune amministrazioni provinciali in merito alla norma di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.

Oltre a ribadire il noto principio della non autocertificabilità del Durc, in quanto le valutazione effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione, gli Istituti hanno confermato la non applicabilità a tale Documento della normativa sull’autocertificazione e, in particolare, dell’art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui: “sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della p.a. o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Essendo l’interesse del legislatore, nell’introduzione della norma dell’art. 15 della L. n. 183/2011, esclusivamente quello di riconfermare l’acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle p.a., rimane fermo che solo nei casi in cui la legge preveda espressamente la presentazione di un Durc da parte dei privati, i contenuti dello stesso potranno essere vagliati dalla p.a. con le medesime modalità previste per la verifica delle autocertificazioni (es. art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.).

Con la nota gli Istituti comunicano inoltre che, nei casi di appalti pubblici, a partire dal 13 febbraio prossimo la richiesta di Durc potrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti, rimanendo la facoltà per le imprese di verificare, attraverso lo sportello unico previdenziale, l’avvenuta richiesta.


http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp

DIREZIONE CENTRALE RISCHI INAIL
Ufficio Entrate
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE INPS
Prot.INAIL.60010.26/01/2012.0000573
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 183/2011 al DPR n. 445/2000.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interessata dalle parti sociali delle imprese edili a pronunciarsi in ordine agli effetti sulla normativa Durc delle innovazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000 dalla L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), si è pronunciata con l'allegata nota del 16.1.2012 per la non autocertificabilità del DURC.
Il Ministero, esaminando i contenuti del citato D.P.R. n. 445/2000, ha chiarito che l'articolo 44-bis "stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore) non possono essere sostituite da una autodichiarazione", confermando il precedente orientamento espresso in materia1.
Di conseguenza, l'inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata.
Nel richiamare i contenuti della citata nota, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni sulla "possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni".
Tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati e, specificatamente, all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 secondo cui questo deve essere trasmesso "all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". In tale caso, l'Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l'autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento2.
D'intesa con il Dicastero, si precisa altresì che resta confermato l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti3 e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.4 Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
Si comunica infine che, in conseguenza di quanto sopra precisato, la richiesta di DURC per le seguenti tipologie:
 appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
 contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto
 agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni
dal 13 febbraio p.v. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it 5, potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il suo iter.
IL D.C. RISCHI INAIL
F.to Ester Rotoli
IL D.C. ENTRATE INPS
F.to Antonello Crudo

________________________________________
1Vedi Lettera Circolare prot. n. 848/2008 della D.G. Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per cui "il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 non appare del tutto confacente alla fattispecie in esame in quanto sembra consentire l'autocertificazione del versamento di somme a titolo contributivo" mentre "la verifica della regolarità comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante". Sul punto, vedi anche Consiglio di Stato, V Sezione, Sentenza n. 4035/08, per cui "L'autocertificazione" (cioè la dichiarazione sostitutiva di certificazioni, come meglio si esprime l'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) è solo un mezzo di speditezza ed alleggerimento provvisori dell'attività istruttoria, cioè di semplificazione delle formalità del rapporto, e non un mezzo di prova legale: sicché il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria e alla verifica ad opera della destinataria amministrazione, che è doverosa prima di procedere, all'esito della aggiudicazione, alla formalizzazione contrattuale dell'affidamento".
2Tutti i DURC riportano in calce un contrassegno generato elettronicamente (cd. "glifo") che consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata in ogni momento utilizzando un apposito software gratuito disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it e raggiungibile dall'icona "Verifica autenticità dei documenti".
3Articolo 16-bis, comma 10, della L. n. 2/2009 e articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010.
4Articolo 38, comma 1 lett. i) e comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e articolo 4, comma 14-bis della L. n.106/2011, per contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house.
5Dopo l'accesso al sito con le proprie credenziali, l'impresa, selezionando la funzione "pratiche" e "consultazione" può utilizzare, quali criteri di ricerca, il numero di CIP o di protocollo della pratica di DURC che si vuole visualizzare, ovvero può inserire negli appositi campi il range di date rispetto alle quali intende verificare se siano state effettuate richieste di DURC da parte di una o più P.A

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Messaggio  francodan Mar 31 Gen 2012 - 3:14

le circolari degli enti previdenziali la escludono sostenendo che la legge 106/2011 all'art.4 comma 14 bis riguarda settori ben determinati e circoscritti....
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