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adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
Mediante convenzione fra più comuni sono state associate 2 funzioni fondamentali.
per la gestione delle stesse è stata prevista la costituzione di più uffici (in realtà già esistenti presso i singoli enti), uno presso ciascun comune, ai quali è demandato l'espletamento di parte dei servizi rientranti in un'unica funzione (es. l'ufficio tecnico di uno dei tre, si occuperà solo di urbanistica per tutti i comuni).
I singoli regolamenti interni di organizzazione, in che modo devono essere adeguati?
Grazie
per la gestione delle stesse è stata prevista la costituzione di più uffici (in realtà già esistenti presso i singoli enti), uno presso ciascun comune, ai quali è demandato l'espletamento di parte dei servizi rientranti in un'unica funzione (es. l'ufficio tecnico di uno dei tre, si occuperà solo di urbanistica per tutti i comuni).
I singoli regolamenti interni di organizzazione, in che modo devono essere adeguati?
Grazie
neosegretario- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 19.01.12
Re: adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
dipende da quello che è stato inserito in convenzione ,da come si è strutturata la convenzione ,se è stato previsto nella stassa un ufficio di coordinamento....e via dicendo...le modifiche potranno essere inesistenti ,marginali o ampie in base a quello previsto in convenzione...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
la convenzione prevede la costituzione di 3 aree, ciascuna delle quali svolgerà per tutti gli altri comuni, come responsabile e in qualità di ente capofila, un servizio che rientra nella funzione.
Di fatto però queste aree in ciascun comune corrisponderanno agli uffici tecnici già presenti. Mi domando quindi, che tipo di modifica devo apportare al regolamento per ciò che riguarda quella porzione di funzione che verrà espletata dagli altri uffici/aree presso gli altri comuni. C'è da chiarire che il personale in servizio presso i 3 uffici resta invariato!
Di fatto però queste aree in ciascun comune corrisponderanno agli uffici tecnici già presenti. Mi domando quindi, che tipo di modifica devo apportare al regolamento per ciò che riguarda quella porzione di funzione che verrà espletata dagli altri uffici/aree presso gli altri comuni. C'è da chiarire che il personale in servizio presso i 3 uffici resta invariato!
neosegretario- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 19.01.12
Re: adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
mi pare di capire che si è operato in termini di delega ossia al comune A si delegano le funzioni ad esempio in materia urbanistica di b e c ,al comune B le funzioni in materia di appalti di c e a e via dicendo.....
più che il regolamento era in convenzione che bisognava prevedere delle norme organizzative e operative anche perchè un regolamento sugli uffici non può intervenire sull'organizzazione di altri enti...
di solito si consiglia approvata la convenzione,di approvare poi a livello di giunta degli accordi di programma per dettagliare quanto meglio indicato in convenzione...
più che il regolamento era in convenzione che bisognava prevedere delle norme organizzative e operative anche perchè un regolamento sugli uffici non può intervenire sull'organizzazione di altri enti...
di solito si consiglia approvata la convenzione,di approvare poi a livello di giunta degli accordi di programma per dettagliare quanto meglio indicato in convenzione...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
Perfetto. Mi è tutto più chiaro e concordo pienamente. Grazie mille
neosegretario- Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 19.01.12
convenzioni
ma la convenzione di cui all'art. 16 deve essere unica o può essere fatta con più comuni. avete un'ideaneosegretario ha scritto:Perfetto. Mi è tutto più chiaro e concordo pienamente. Grazie mille
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Convenzioni
Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab. hanno l'obbligo di svolgere in Unione o convenzione le funzioni fondamentali ex art. 14 del D.L. 78/2010; in alternativa possono esercitare sempre in Unione o convenzione tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici. Il limite demografico minimo da raggiungere per i Comuni compresi nella fascia di popolazione sopra indicata è comunque quello dei 10.000 abitanti sia per la convenzione sia per l'Unione. Nessun limite è previsto per le convenzioni di cui al comma 16, art. 16. Il legislatore ha inteso evidentemente differenziare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab. da quelli con popolazione superiore, come se fossero entità del tutto distinte o distinguibili;
Re: adeguamento regolamento sull'ordinamento di uffici e servizi - Gestione associata funzioni
l'anci dedica apposita sezione alla problematica delle gestioni assdociate con tutta una serie di quesiti e risposte correlate
al riguardo
Dalla lettura della norma, art. 16, comma 16, appare sostenibile, ove fosse più praticabile,
percorrere la strada delle convenzioni multiple (quindi non una sola convenzione per svolgere tutte
le funzioni, ma più convenzioni per esercitare funzioni diverse) in relazione alle effettive situazioni
e prerogative di un Comune e delle funzioni da esercitare in forma associata. Va sottolineato,
tuttavia, che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa (art. 14,
comma 29, legge 122/2010).
al riguardo
Dalla lettura della norma, art. 16, comma 16, appare sostenibile, ove fosse più praticabile,
percorrere la strada delle convenzioni multiple (quindi non una sola convenzione per svolgere tutte
le funzioni, ma più convenzioni per esercitare funzioni diverse) in relazione alle effettive situazioni
e prerogative di un Comune e delle funzioni da esercitare in forma associata. Va sottolineato,
tuttavia, che la stessa funzione non può essere svolta da più di una forma associativa (art. 14,
comma 29, legge 122/2010).
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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