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Causa esclusione gara
In fase di aggiudicazione definitiva di un appalto di una fornitura, si è proceduto alla verifica dei requisiti generali di cui al l’art. 38 c.1 lett. g del D.Lgs. 163/2006. La ditta aggiudicataria è risultata con carico pendente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per una cartella esattoriale di complessivi € 13.000,00 di cui circa € 9.500,00 per imposte ed il restante per interessi, mora, ecc..
Ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. g) del Codice degli Appalti, che prevede l’esclusione per coloro “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” e nella considerazione che il comma 2 stabilisce che “ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis” del D.P.R. 602/1973 (Verifica Equitalia per pagamenti superiori ai € 10.000,00), si chiede se la fattispecie rappresentata può costituire causa di esclusione della ditta (l’importo della “sola imposta” da pagare risulta inferiore ai € 10.000,00 rispetto al totale della cartella esattoriale che è di € 13.000,00.
Ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. g) del Codice degli Appalti, che prevede l’esclusione per coloro “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” e nella considerazione che il comma 2 stabilisce che “ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis” del D.P.R. 602/1973 (Verifica Equitalia per pagamenti superiori ai € 10.000,00), si chiede se la fattispecie rappresentata può costituire causa di esclusione della ditta (l’importo della “sola imposta” da pagare risulta inferiore ai € 10.000,00 rispetto al totale della cartella esattoriale che è di € 13.000,00.
Rag1- Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.07.11
Causa
E' causa di esclusione ed a riguardo :
Le imprese che hanno violato gli obblighi relativi al pagamento delle tasse sono escluse dalle gare d’appalto, anche se la violazione riguarda somme di piccola entità. È quanto ha stabilito il Tar di Roma nella sentenza n. 723 del 18 gennaio 2007
Le imprese che hanno violato gli obblighi relativi al pagamento delle tasse sono escluse dalle gare d’appalto, anche se la violazione riguarda somme di piccola entità. È quanto ha stabilito il Tar di Roma nella sentenza n. 723 del 18 gennaio 2007
Re: Causa esclusione gara
9. Irregolarità fiscali (articolo 38, comma 1, lett. g)
Esclusione per irregolarità fiscale salvo completa regolarizzazione
Sono esclusi dalla partecipazione alle gare "coloro che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". La disposizione riproduce quasi fedelmente quanto previsto per i lavori pubblici dalla lettera g) dell'articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999 con l'unica variazione della sostituzione del termine "irregolarità" con il termine "violazioni", mentre introduce una novità sostanziale per il settore dei servizi e delle forniture richiedendo, ai fini dell'esclusione, l'accertamento definitivo della violazione.
La definitività dell'accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
Violazioni definitivamente accertate
E' stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia (cfr. sez. I, 9 febbraio 2006, C226/04 e C-228/04) e sancito dai giudici amministrativi nazionali, che laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta.
L'operatore economico deve dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere proposto i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione in caso di procedure ristrette. Tale condizione è essenziale, in quanto il requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazione alla procedura di affidamento, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 giugno 2008, n. 1479; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 marzo 2009, n. 2279). Pertanto, così come sarebbe irrilevante un adempimento tardivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288) per converso, ai fini dell'esclusione, la definitività dell'accertamento deve parimenti sussistere al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione (per il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria si veda la circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007).
Durata dell'efficacia ostativa
Per quanto concerne la durata dell'efficacia ostativa delle violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto che il rapporto tra il fisco e i contribuenti è di tipo continuativo e le irregolarità sono, pertanto, suscettibili di essere sanate a seguito di accordi transattivi o di adempimenti satisfattivi, ciò che rileva ai fini della partecipazione ad una gara di appalto è che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'operatore economico non versi in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata. L'eventuale violazione di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata, perde la sua efficacia ostativa alla partecipazione alle gare di appalto se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione.
determina 1 2010 avcp
Esclusione per irregolarità fiscale salvo completa regolarizzazione
Sono esclusi dalla partecipazione alle gare "coloro che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti". La disposizione riproduce quasi fedelmente quanto previsto per i lavori pubblici dalla lettera g) dell'articolo 75 del d.P.R. n. 554/1999 con l'unica variazione della sostituzione del termine "irregolarità" con il termine "violazioni", mentre introduce una novità sostanziale per il settore dei servizi e delle forniture richiedendo, ai fini dell'esclusione, l'accertamento definitivo della violazione.
La definitività dell'accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile.
Violazioni definitivamente accertate
E' stato, peraltro, chiarito dalla Corte di Giustizia (cfr. sez. I, 9 febbraio 2006, C226/04 e C-228/04) e sancito dai giudici amministrativi nazionali, che laddove l'impresa si sia avvalsa di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, la stessa deve essere considerata in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara ovvero di presentazione dell'offerta.
L'operatore economico deve dimostrare di avere beneficiato di tali misure o di avere proposto i predetti ricorsi entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione in caso di procedure ristrette. Tale condizione è essenziale, in quanto il requisito della regolarità tributaria, costituendo presupposto per la partecipazione alla procedura di affidamento, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 12 giugno 2008, n. 1479; T.A.R. Lazio, sez. III, 5 marzo 2009, n. 2279). Pertanto, così come sarebbe irrilevante un adempimento tardivo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 288) per converso, ai fini dell'esclusione, la definitività dell'accertamento deve parimenti sussistere al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione (per il certificato dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria si veda la circolare n. 34/E dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2007).
Durata dell'efficacia ostativa
Per quanto concerne la durata dell'efficacia ostativa delle violazioni degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, tenuto conto che il rapporto tra il fisco e i contribuenti è di tipo continuativo e le irregolarità sono, pertanto, suscettibili di essere sanate a seguito di accordi transattivi o di adempimenti satisfattivi, ciò che rileva ai fini della partecipazione ad una gara di appalto è che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'operatore economico non versi in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata. L'eventuale violazione di obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, definitivamente accertata, perde la sua efficacia ostativa alla partecipazione alle gare di appalto se e quando l'operatore economico regolarizza completamente la propria posizione.
determina 1 2010 avcp
francodan- Messaggi : 6152
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