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COMPETENZE A SALDO A LIBERO PROFESSIONISTA DECEDUTO?????!!!
Ci troviamo a dover liquidare (ma non sappiamo in che modo e in quale forma) delle competenze residue a seguito di un incarico di progettazione, ai familiari (moglie e figlia) di un ingegnere che nel frattempo è deceduto. Preciso che non vi è fattura del professionista per la parte che deve essere ancora liquidata. In questo caso cosa facciamo? Paghiamo, magari a seguito di un atto dell'Ufficio Lavori Pubblici, le competenze al netto di iva e ritenuta d'acconto agli eredi e paghiamo noi l'iva e ovviamente la ritenuta come sostituti d'imposta? Qual'è il comportamento piu' corretto secondo voi? E' mai capitata una cosa analoga a qualcuno? Grazie dell'attenzione!
MARCO DEGL'INNOCENTI- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 11.01.11
Età : 53
Competenze professionista deceduto
Nulla di tutto cio' , ti descrivo per sommi capi la procedura e la norma che regola la materia :
La normativa che riguarda la cessazione dell’attività dell’imprenditore (comma 2 - articolo 2 - D.P.R. 633/1972), inerente la cessione dei beni che devono essere ritenuti soggetti ad IVA, non prevede obblighi in caso di decesso del professionista.
Per tale motivo sono da considerare non soggette ad IVA le somme percepite dagli eredi del professionista, inerenti prestazioni effettuate dallo stesso e non fatturate.
Non è quindi necessaria l’emissione di fattura o parcella per tali somme, che non vanno computate fra quelle assoggettate all’imposta.
Gli eredi devono unicamente predisporre documento tipo “quietanza” o “ricevuta”, sul quale deve essere applicata marca da bollo, dovuta però solo se la cifra incassata supera euro 77,47.
In ogni caso deve poi essere presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA.
È importante sottolineare che l’articolo 11 - comma 1 - lettera d) - Decreto Legislativo n. 241/09.07.1997 apporta modifiche all’articolo 35-bis del DPR 26.10.1972 n.633 che, pertanto al comma 1 prevede:
“gli obblighi derivanti, a norma del decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto, possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro
sei mesi da tale data”.
Pertanto il decesso del professionista permette agli eredi di ottemperare, entro il termine loro concesso (sei mesi), agli adempimenti non eseguiti dal deceduto
nei quattro mesi precedenti alla morte.
Tali adempimenti non sono da considerare regolarizzazione, ma più semplicemente esecuzione e pertanto non sono previste sanzioni o interessi di alcun tipo.
Si rileva che a carico degli eredi non sussiste obbligo giuridico di effettuare i predetti adempimenti, ma pare presumibile che, in caso di inottemperanza, l’erario si possa rivalere sul patrimonio del defunto, per la riscossione dei suoi crediti.
È da considerarsi accettazione implicita l’esecuzione
di atti od operazioni defi niti “fatti concludenti” (ad esempio il pagamento dell’IVA), che pertanto non sono da porre in essere.
In ultima analisi dovra' pervenire da parte degli eredi ( se non hanno fatto rinuncia all'eredita) la parcella del professionista deceduto emessa per suo conto.
Non e' un problema dell'ente ma del soggetto che nei modi e nei tempi deve provvedere.
Decorsi i termini l'ente puo' legittimamente non pagare e mandare l'importo in avanzo come minor pagamento sull'impegno.
La normativa che riguarda la cessazione dell’attività dell’imprenditore (comma 2 - articolo 2 - D.P.R. 633/1972), inerente la cessione dei beni che devono essere ritenuti soggetti ad IVA, non prevede obblighi in caso di decesso del professionista.
Per tale motivo sono da considerare non soggette ad IVA le somme percepite dagli eredi del professionista, inerenti prestazioni effettuate dallo stesso e non fatturate.
Non è quindi necessaria l’emissione di fattura o parcella per tali somme, che non vanno computate fra quelle assoggettate all’imposta.
Gli eredi devono unicamente predisporre documento tipo “quietanza” o “ricevuta”, sul quale deve essere applicata marca da bollo, dovuta però solo se la cifra incassata supera euro 77,47.
In ogni caso deve poi essere presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA.
È importante sottolineare che l’articolo 11 - comma 1 - lettera d) - Decreto Legislativo n. 241/09.07.1997 apporta modifiche all’articolo 35-bis del DPR 26.10.1972 n.633 che, pertanto al comma 1 prevede:
“gli obblighi derivanti, a norma del decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto, possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro
sei mesi da tale data”.
Pertanto il decesso del professionista permette agli eredi di ottemperare, entro il termine loro concesso (sei mesi), agli adempimenti non eseguiti dal deceduto
nei quattro mesi precedenti alla morte.
Tali adempimenti non sono da considerare regolarizzazione, ma più semplicemente esecuzione e pertanto non sono previste sanzioni o interessi di alcun tipo.
Si rileva che a carico degli eredi non sussiste obbligo giuridico di effettuare i predetti adempimenti, ma pare presumibile che, in caso di inottemperanza, l’erario si possa rivalere sul patrimonio del defunto, per la riscossione dei suoi crediti.
È da considerarsi accettazione implicita l’esecuzione
di atti od operazioni defi niti “fatti concludenti” (ad esempio il pagamento dell’IVA), che pertanto non sono da porre in essere.
In ultima analisi dovra' pervenire da parte degli eredi ( se non hanno fatto rinuncia all'eredita) la parcella del professionista deceduto emessa per suo conto.
Non e' un problema dell'ente ma del soggetto che nei modi e nei tempi deve provvedere.
Decorsi i termini l'ente puo' legittimamente non pagare e mandare l'importo in avanzo come minor pagamento sull'impegno.
Competenze professionali a deceduto-ulteriori precisazioni nostro caso
La situazione è un po’ più complessa di come l’abbiamo presentata in precedenza.
Riassumendo:
• I lavori sono stati eseguiti
• La contabilità dei lavori (SAL etc.) non è mai stata presentata anche perché tutti i documenti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato per un’indagine.
• Ad oggi l’indagine si è conclusa per cui il professionista potrebbe chiedere la restituzione del materiale sequestrato per predisporre i documenti contabili per il pagamento dei lavori all’Impresa.
• Nel frattempo il professionista è deceduto ed i familiari stanno cercando di riscuotere tutti i sospesi. Ad oggi è decorso oltre un anno dalla morte.
• Fra i vari sospesi ci sono i compensi per la direzione dei lavori in parola. Ovviamente ad oggi nessuna fattura è stata emessa a tale titolo.
La prima domanda che ci poniamo è se possiamo liquidare un compenso di questo tipo in assenza di fattura, oppure se la fattura doveva essere emessa dai familiari entro sei mesi dalla morte.
In seconda istanza ci chiediamo se devono essere seguite indicazioni/prescrizioni particolari per poter effettuare una liquidazione di questo tipo.
Grazie
Riassumendo:
• I lavori sono stati eseguiti
• La contabilità dei lavori (SAL etc.) non è mai stata presentata anche perché tutti i documenti sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato per un’indagine.
• Ad oggi l’indagine si è conclusa per cui il professionista potrebbe chiedere la restituzione del materiale sequestrato per predisporre i documenti contabili per il pagamento dei lavori all’Impresa.
• Nel frattempo il professionista è deceduto ed i familiari stanno cercando di riscuotere tutti i sospesi. Ad oggi è decorso oltre un anno dalla morte.
• Fra i vari sospesi ci sono i compensi per la direzione dei lavori in parola. Ovviamente ad oggi nessuna fattura è stata emessa a tale titolo.
La prima domanda che ci poniamo è se possiamo liquidare un compenso di questo tipo in assenza di fattura, oppure se la fattura doveva essere emessa dai familiari entro sei mesi dalla morte.
In seconda istanza ci chiediamo se devono essere seguite indicazioni/prescrizioni particolari per poter effettuare una liquidazione di questo tipo.
Grazie
MARCO DEGL'INNOCENTI- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 11.01.11
Età : 53
Professionista deceduto
Beh, non c'e' mai limite al peggio.
Come detto "a carico degli eredi non sussiste obbligo giuridico di effettuare i predetti adempimenti" certo e' che se vogliono il denaro debbono attivarsi.
Il Comune non ha colpe per l'omesso pagamento in quanto non e' stato prodotto il documento ( parcella ) che lo richieda legittimamente.
Ora a mio avviso gli eredi oltre il termine di legge non possono piu' emettere parcella per il de cuius per cui l'unica cosa che legittimamente possono fare e' richiedere all'ente il pagamento delle sole competenze ( che rientreranno a diverso titolo nell'asse ereditario e come tali andranno tassate) al netto di Iva e Inarcassa.
L'ente puo' legittimamente rifiutare in assenza , come detto di parcella , ma potrebbe , sempre che lo voglia , riconoscere in CC l'indebito arricchimento e ricnoscere la somma come comunque dovuta a prescindere dal titolo ( prestazione professionale) .
E' infatti evidente che gli eredi se richiedono legittimamente il pagamento avrebbero gia' prima di ora aver presentato presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA e sono nella impossibilita' di emettere parcella per de cuius .
Gli eredi in tale richiesta dovrebbero anche dimostrare il legittimo impedimento ( indagini di Pg ) all'emissione della parcella nei tempi prima del soggetto e poi loro per il de cuius.
Continuo pero' a ribadire che e' la parte ( eredi) che si deve attivare e non l'Ente che potrebbe ad onor del vero sollecitare l'emissione di parcella da parte degli eredi in modo da sollevare la problematica e darvi corso.
Come detto "a carico degli eredi non sussiste obbligo giuridico di effettuare i predetti adempimenti" certo e' che se vogliono il denaro debbono attivarsi.
Il Comune non ha colpe per l'omesso pagamento in quanto non e' stato prodotto il documento ( parcella ) che lo richieda legittimamente.
Ora a mio avviso gli eredi oltre il termine di legge non possono piu' emettere parcella per il de cuius per cui l'unica cosa che legittimamente possono fare e' richiedere all'ente il pagamento delle sole competenze ( che rientreranno a diverso titolo nell'asse ereditario e come tali andranno tassate) al netto di Iva e Inarcassa.
L'ente puo' legittimamente rifiutare in assenza , come detto di parcella , ma potrebbe , sempre che lo voglia , riconoscere in CC l'indebito arricchimento e ricnoscere la somma come comunque dovuta a prescindere dal titolo ( prestazione professionale) .
E' infatti evidente che gli eredi se richiedono legittimamente il pagamento avrebbero gia' prima di ora aver presentato presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA e sono nella impossibilita' di emettere parcella per de cuius .
Gli eredi in tale richiesta dovrebbero anche dimostrare il legittimo impedimento ( indagini di Pg ) all'emissione della parcella nei tempi prima del soggetto e poi loro per il de cuius.
Continuo pero' a ribadire che e' la parte ( eredi) che si deve attivare e non l'Ente che potrebbe ad onor del vero sollecitare l'emissione di parcella da parte degli eredi in modo da sollevare la problematica e darvi corso.
Re: COMPETENZE A SALDO A LIBERO PROFESSIONISTA DECEDUTO?????!!!
Ho trovato un quesito sull'argomento che allego qualora potesse servire.
Cris
ALLEGATO RIMOSSO IL 28.3.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
Cris
ALLEGATO RIMOSSO IL 28.3.2011
(sito gratis con allegati fino a 20 MB totali- i files piu' vecchi vengono rimossi).
cris- Messaggi : 94
Data d'iscrizione : 22.12.10
Professionista deceduto
Ottimo articolo , grazie Cris e' utile a tutti noi.
Nerlla fattispecie il problema e' pero' piu' grave infatti come detto" gli eredi avrebbero gia' prima di ora aver presentato presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA e sono nella impossibilita' di emettere parcella per de cuius ."
Nerlla fattispecie il problema e' pero' piu' grave infatti come detto" gli eredi avrebbero gia' prima di ora aver presentato presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA e sono nella impossibilita' di emettere parcella per de cuius ."
Re: COMPETENZE A SALDO A LIBERO PROFESSIONISTA DECEDUTO?????!!!
...sono arrivata oggi sul forum per approfondire argomento analogo. Mi interesserebbe leggere l'articolo postato da Cris, che però non ho potuto consultare in quanto è stato già rimosso. E' possibile postarlo di nuovo, cortesemente?
In particolare non mi è ben chiaro cosa succede se gli eredi del professionista, dopo oltre un anno dal decesso del medesimo - non hanno ancora cessato la partita IVA del de cuius, proprio in attesa di incassare sia fatture già emesse ma non ancora incassate, che da emettere per prestazioni già dallo stesso effettuate ma non incassate; intendono quindi emettere fattura ancora con tale partita IVA.
Quali sono gli estremi delle norme fiscali interessate, oltre allsrt. 35 bis ai fini IVA?
Grazie
In particolare non mi è ben chiaro cosa succede se gli eredi del professionista, dopo oltre un anno dal decesso del medesimo - non hanno ancora cessato la partita IVA del de cuius, proprio in attesa di incassare sia fatture già emesse ma non ancora incassate, che da emettere per prestazioni già dallo stesso effettuate ma non incassate; intendono quindi emettere fattura ancora con tale partita IVA.
Quali sono gli estremi delle norme fiscali interessate, oltre allsrt. 35 bis ai fini IVA?
Grazie
franci g- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 19.06.12
Re: COMPETENZE A SALDO A LIBERO PROFESSIONISTA DECEDUTO?????!!!
Paolo Gros ha scritto:Nulla di tutto cio' , ti descrivo per sommi capi la procedura e la norma che regola la materia :
La normativa che riguarda la cessazione dell’attività dell’imprenditore (comma 2 - articolo 2 - D.P.R. 633/1972), inerente la cessione dei beni che devono essere ritenuti soggetti ad IVA, non prevede obblighi in caso di decesso del professionista.
Per tale motivo sono da considerare non soggette ad IVA le somme percepite dagli eredi del professionista, inerenti prestazioni effettuate dallo stesso e non fatturate.
Non è quindi necessaria l’emissione di fattura o parcella per tali somme, che non vanno computate fra quelle assoggettate all’imposta.
Gli eredi devono unicamente predisporre documento tipo “quietanza” o “ricevuta”, sul quale deve essere applicata marca da bollo, dovuta però solo se la cifra incassata supera euro 77,47.
In ogni caso deve poi essere presentato modello AA9/6, per cessazione di attività, al competente Ufficio IVA.
È importante sottolineare che l’articolo 11 - comma 1 - lettera d) - Decreto Legislativo n. 241/09.07.1997 apporta modifiche all’articolo 35-bis del DPR 26.10.1972 n.633 che, pertanto al comma 1 prevede:
“gli obblighi derivanti, a norma del decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto, possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro
sei mesi da tale data”.
Pertanto il decesso del professionista permette agli eredi di ottemperare, entro il termine loro concesso (sei mesi), agli adempimenti non eseguiti dal deceduto
nei quattro mesi precedenti alla morte.
Tali adempimenti non sono da considerare regolarizzazione, ma più semplicemente esecuzione e pertanto non sono previste sanzioni o interessi di alcun tipo.
Si rileva che a carico degli eredi non sussiste obbligo giuridico di effettuare i predetti adempimenti, ma pare presumibile che, in caso di inottemperanza, l’erario si possa rivalere sul patrimonio del defunto, per la riscossione dei suoi crediti.
È da considerarsi accettazione implicita l’esecuzione
di atti od operazioni defi niti “fatti concludenti” (ad esempio il pagamento dell’IVA), che pertanto non sono da porre in essere.
In ultima analisi dovra' pervenire da parte degli eredi ( se non hanno fatto rinuncia all'eredita) la parcella del professionista deceduto emessa per suo conto.
Non e' un problema dell'ente ma del soggetto che nei modi e nei tempi deve provvedere.
Decorsi i termini l'ente puo' legittimamente non pagare e mandare l'importo in avanzo come minor pagamento sull'impegno.
Sulla parcella pagata al professionista la PA non versa l'IRAP, ma sulla ricevuta pagata agli eredi, come ci si deve comportare?
dora12- Messaggi : 151
Data d'iscrizione : 25.09.12
parcella
Poiche'... tali somme, che non vanno computate fra quelle assoggettate all’imposta.
e cosi' sono come detto per legge l'ente si comportera' come se pagasse al professionista e quindi senza corrispondere Irap poiche' l'esenzione specifica Iva opera ex lege ed e' accidentale e non ordinario che non sia soggeta Iva
e cosi' sono come detto per legge l'ente si comportera' come se pagasse al professionista e quindi senza corrispondere Irap poiche' l'esenzione specifica Iva opera ex lege ed e' accidentale e non ordinario che non sia soggeta Iva
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