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http://www.irpef.info/La Corte a sezioni unite - I piccoli enti turn over 1 a1 -la parola fine
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La Corte a sezioni unite - I piccoli enti turn over 1 a1 -la parola fine
E' con somma soddisfazione che riporto le parti essenziali della decisione N. 3/CONTR/11 della Corte a sezioni unite sul problema del turn over dei piccoli enti.
Mi sono sempre battuto per questo considerando la norma cosi' come era scritta anche se molti la leggevano altrimenti...!!!!!!
Sulla base di tali elementi, qui sinteticamente riassunti, la Sezione regionale di controllo
per le Marche ha posto le seguenti questioni di massima:
A) Se per i comuni non soggetti al patto di stabilità si applichi o meno l’art. 14, comma
9, del DL 78/2010, che ha modificato il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,e
che prevede la regola del turn-over del 20%, o se prevalga la specificità del comma 562dell’art. 1 della legge 296/2006, secondo cui possono procedere all’assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, impregiudicata l’eventuale
valutazione di compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento delineato in
base ai principi affermati con sentenza 390/2004 dalla Consulta.
Al riguardo, si rinvengono sull’argomento orientamenti difformi, ovvero diversi accenti
da parte delle Sezioni regionali di controllo che si sono espresse (cfr. Sezione Piemonte, n. 46/PAR/2010 del 29 giugno 2010 e n. 51/2010/SRCPIE/PAR del 9 settembre 2010;Sezione Puglia, n. 55/PAR/2010 dell’8 luglio 2010; Sezione Lombardia, n. 862/2010 del 15 settembre 2010; n. 989/2010 dell’ 8 novembre 2010, che richiama, in senso conforme, della stessa Sezione, n. 955/2010/PAR e n. 965/2010/PAR; Sezione Liguria, n. 82/2010 di rimessione alle Sezioni riunite; Sezione Toscana n. 160/2010/PAR del 17 novembre 2010 e n. 208/2010PAR del 9 dicembre 2010; Sezione Veneto, n 227/2010 del 9 novembre 2010). Si osserva, altresì, che la questione investe la generale problematica del permanere o meno della diversità della disciplina in tema di spesa per il personale tra enti sottoposti alla disciplina del patto ed enti esclusi, tematica su cui, di recente, si sono pronunciate anche queste sezioni riunite.
In particolare, sempre nella stessa delibera SS.RR. n. 52/contr/10 viene rintracciata la
ratio della diversità della disciplina in tema di spesa per il personale tra enti sottoposti
alla disciplina del patto ed enti esclusi, facendo emergere, nello stesso tempo, i punti di
contatto. Viene infatti chiarito che tale diversità “trova ragione nel fatto che per i primi
la spesa di personale negli esercizi considerati risultava assoggetta alle limitazioni del
patto e quindi interessata a restrizioni di carattere generale. Per gli enti non
assoggettati al patto di stabilità i limiti alla spesa per il personale costituivano, invece,
la misura più rilevante imposta per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica
Dalla ricognizione del quadro dispositivo, emerge, invero, pur nella chiara persistenza
di una disciplina differenziata per i Comuni soggetti o meno al Patto, un collegamento tra le due tipologie di enti presi in considerazione, rinvenibile nella comune esigenza del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in un settore, quale quello del personale, di indubbia rilevanza e di cui la stessa Corte, nelle diverse funzioni di controllo e referto sul costo del personale, ha, da sempre, evidenziato la incidenza.La non riferibilità anche agli enti di minori dimensioni della norma contenuta nellaseconda parte del novellato art. 76, comma 7 (assunzioni in misura pari al venti per cento della spesa riferita al personale cessato nell’anno precedente) deriva dall’evidente contrasto logico e sistematico che si porrebbe attraverso un ulteriore limite, ex se alternativo allo specifico peculiare limite alle assunzioni, anche diversamente formulato (in quanto riferito alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute), contenuto nel comma 562, disposizione, che, come si è ampiamente detto, non risulta abrogata
E’ stato anche notato che il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di
effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che
hanno un numero ridotto di dipendenti, mentre, sempre dal punto di vista di coerenza sistematica, sembra invece evidente che tale limite “è diretto a completare la disciplina riferita ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, poiché la
regolamentazione contenuta nei commi 557, 557 bis e 557 ter, dell’art. 1, della legge
finanziaria per il 2007, come novellati o introdotti, dal comma 8 del citato DL n. 78,
non contiene, alcuna specifica limitazione riferita alle nuove assunzioni” (Sezione
Lombardia, n. 955/2010/PAR cit.).
Mi sono sempre battuto per questo considerando la norma cosi' come era scritta anche se molti la leggevano altrimenti...!!!!!!
Sulla base di tali elementi, qui sinteticamente riassunti, la Sezione regionale di controllo
per le Marche ha posto le seguenti questioni di massima:
A) Se per i comuni non soggetti al patto di stabilità si applichi o meno l’art. 14, comma
9, del DL 78/2010, che ha modificato il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,e
che prevede la regola del turn-over del 20%, o se prevalga la specificità del comma 562dell’art. 1 della legge 296/2006, secondo cui possono procedere all’assunzione di
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, impregiudicata l’eventuale
valutazione di compatibilità con il quadro costituzionale di riferimento delineato in
base ai principi affermati con sentenza 390/2004 dalla Consulta.
Al riguardo, si rinvengono sull’argomento orientamenti difformi, ovvero diversi accenti
da parte delle Sezioni regionali di controllo che si sono espresse (cfr. Sezione Piemonte, n. 46/PAR/2010 del 29 giugno 2010 e n. 51/2010/SRCPIE/PAR del 9 settembre 2010;Sezione Puglia, n. 55/PAR/2010 dell’8 luglio 2010; Sezione Lombardia, n. 862/2010 del 15 settembre 2010; n. 989/2010 dell’ 8 novembre 2010, che richiama, in senso conforme, della stessa Sezione, n. 955/2010/PAR e n. 965/2010/PAR; Sezione Liguria, n. 82/2010 di rimessione alle Sezioni riunite; Sezione Toscana n. 160/2010/PAR del 17 novembre 2010 e n. 208/2010PAR del 9 dicembre 2010; Sezione Veneto, n 227/2010 del 9 novembre 2010). Si osserva, altresì, che la questione investe la generale problematica del permanere o meno della diversità della disciplina in tema di spesa per il personale tra enti sottoposti alla disciplina del patto ed enti esclusi, tematica su cui, di recente, si sono pronunciate anche queste sezioni riunite.
In particolare, sempre nella stessa delibera SS.RR. n. 52/contr/10 viene rintracciata la
ratio della diversità della disciplina in tema di spesa per il personale tra enti sottoposti
alla disciplina del patto ed enti esclusi, facendo emergere, nello stesso tempo, i punti di
contatto. Viene infatti chiarito che tale diversità “trova ragione nel fatto che per i primi
la spesa di personale negli esercizi considerati risultava assoggetta alle limitazioni del
patto e quindi interessata a restrizioni di carattere generale. Per gli enti non
assoggettati al patto di stabilità i limiti alla spesa per il personale costituivano, invece,
la misura più rilevante imposta per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica
Dalla ricognizione del quadro dispositivo, emerge, invero, pur nella chiara persistenza
di una disciplina differenziata per i Comuni soggetti o meno al Patto, un collegamento tra le due tipologie di enti presi in considerazione, rinvenibile nella comune esigenza del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in un settore, quale quello del personale, di indubbia rilevanza e di cui la stessa Corte, nelle diverse funzioni di controllo e referto sul costo del personale, ha, da sempre, evidenziato la incidenza.La non riferibilità anche agli enti di minori dimensioni della norma contenuta nellaseconda parte del novellato art. 76, comma 7 (assunzioni in misura pari al venti per cento della spesa riferita al personale cessato nell’anno precedente) deriva dall’evidente contrasto logico e sistematico che si porrebbe attraverso un ulteriore limite, ex se alternativo allo specifico peculiare limite alle assunzioni, anche diversamente formulato (in quanto riferito alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute), contenuto nel comma 562, disposizione, che, come si è ampiamente detto, non risulta abrogata
E’ stato anche notato che il diverso regime appare ragionevole, in quanto ritenere che possano essere effettuate sostituzioni nei soli limiti del venti per cento della spesa delle cessazioni riferite all’anno precedente comporterebbe, di fatto, l’impossibilità di
effettuare sostituzioni del personale che cessa, con effetti paradossali per gli enti che
hanno un numero ridotto di dipendenti, mentre, sempre dal punto di vista di coerenza sistematica, sembra invece evidente che tale limite “è diretto a completare la disciplina riferita ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, poiché la
regolamentazione contenuta nei commi 557, 557 bis e 557 ter, dell’art. 1, della legge
finanziaria per il 2007, come novellati o introdotti, dal comma 8 del citato DL n. 78,
non contiene, alcuna specifica limitazione riferita alle nuove assunzioni” (Sezione
Lombardia, n. 955/2010/PAR cit.).
Re: La Corte a sezioni unite - I piccoli enti turn over 1 a1 -la parola fine
Domanda a seguito della decisione della Corte a sezioni unite:
Comune non soggetto al patto,ultima cessazione avvenuta il 1/4/2006; 2007/8/9/10 nessuna cessazione.
Mi pare che la norma inerente sia contenuta nella legge 27.12.2006 ,n.296, quindi successiva all'ultima cessazione. Si può assumere un dipendente cat C al posto del cessato(al 1.4.2006) di cat B, modificando la pianta organica ?
Mi pare che in un precedente intervento si facesse riferimento alla possibilità di considerare tutte le cessazioni intervenute dall'entrata in vigore della "norma limitatrice", che in questo caso è di 8 mesi dopo l'ultima cessazione.....
Comune non soggetto al patto,ultima cessazione avvenuta il 1/4/2006; 2007/8/9/10 nessuna cessazione.
Mi pare che la norma inerente sia contenuta nella legge 27.12.2006 ,n.296, quindi successiva all'ultima cessazione. Si può assumere un dipendente cat C al posto del cessato(al 1.4.2006) di cat B, modificando la pianta organica ?
Mi pare che in un precedente intervento si facesse riferimento alla possibilità di considerare tutte le cessazioni intervenute dall'entrata in vigore della "norma limitatrice", che in questo caso è di 8 mesi dopo l'ultima cessazione.....
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Turn over
In riferimento alla precedente delibera della Corte a sezioni unite ( che trovi nel forum - cessazioni 2008/2009) che riguardava le assunzioni 2010 , poiche' in base alla presente decisione della Corte nulla cambia rispetto al 2010 e rimangono i soli vincoli della spesa 2004, del 40% delle spese correnti ,ritengo sia assolutamente possibile.
Non rileva B o C ovvero la categoria , il turn over riguarda il numero delle cessazioni evidentemente pero' dovrai verificare l'osservanza dei limiti suindicati che la stessa Corte ricorda permanere.
Non rileva B o C ovvero la categoria , il turn over riguarda il numero delle cessazioni evidentemente pero' dovrai verificare l'osservanza dei limiti suindicati che la stessa Corte ricorda permanere.
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
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