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Compensi commissioni comunali - Regime fiscale
Il Comune ha istituito (anni fa), e disciplinato con regolamento, la commissione di collaudo degli impianti di distribuzione carburante fissando un compenso da riconoscere ai componenti (esterni). Tutti i componenti esterni sono dipendenti di enti pubblici. Il relativo compenso deve essere considerato come redditi assimilato a lavoro dipendente o come reddito da lavoro autonomo occasionale?
Grazie, Stefano
Grazie, Stefano
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
Compensi commissioni comunali - Regime fiscale
I compensi e le indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 17 marzo 2003, n. 66/E, la possibilità di applicare la disciplina dettata dal citato articolo 50 per le indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
• deve trattarsi di compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• detti compensi devono essere corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il congiunto verificarsi di tali presupposti costituisce, in generale, l’elemento caratterizzante l’inquadramento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto, in assenza di uno dei due presupposti non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 47, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Tale tipologie di reddito comprende anche i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni e collegi (ad es. commissioni elettorali, commissioni edilizie comunali e per l'aggiudicazione di appalti e forniture, commissioni concorsi, ecc.) la cui costituzione è prevista da disposizioni di legge, anche nel caso in cui i percipienti rivestano la qualifica di lavoratori (si vedano la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000 e anche il parere 15 novembre 2000, prot. n. 29710 della Direzione delle Entrate del Trentino).
Invece non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo della suddetta lettera f) i compensi erogati dal Comune ai componenti del Nucleo di valutazione dirigenti, in quanto lo stesso è previsto dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso, i compensi corrisposti vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa purché sussistano le condizioni e i requisiti previsti, oppure, in mancanza, come prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente (vale a dire esercitate occasionalmente). Così pure non rientrano nella lettera f) ma nella lettera g) dell’art. 50 del T.U.I.R. le indennità corrisposte dal Comune al sindaco, all’assessore e/o consigliere comunale ovvero per la partecipazione a commissioni in cui, per legge, statuto, o regolamento, devono essere membri. Infatti in tale lettera g) rientrano le “indennità per le cariche elettive e le funzioni di cui ……. alla L. 816/85” (legge abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 267/00 i cui contenuti sono trasfusi nel capo IV del medesimo decreto), le quali anche dopo l’entrata in vigore della L 350/2003 sono rimasti redditi assimilati a lavoro dipendente indipendentemente dal soggetto che percepisce tali redditi.
Si osserva infatti che dal 1° gennaio 2004 per effetto della modifica introdotta dall’articolo 2, comma 36 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004) al citato articolo 50 del D.P.R. 917/1986, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dagli enti locali che rientrano nella lettera f) ma non nella lettera g) possono essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che i percipienti non esercitino contemporaneamente un’attività di impresa oppure artistica o professionale (vale a dire purché non si tratti artisti o liberi professionisti con partita Iva) e le prestazioni non siano rese nell’esercizio di imprese commerciali.
Fino al 31 dicembre 2003, le indennità e i compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche funzioni, dai componenti collegio o commissioni previste per legge potevano essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, ed era fiscalmente irrilevante il fatto che il percipiente esercitasse contemporaneamente un’attività di impresa o professionale e avesse o meno partita Iva. Di conseguenza, il lavoratore autonomo che percepiva un reddito derivante dall’esercizio di pubbliche funzioni non emetteva la fattura, in quanto in tal caso non era applicabile il principio di “attrazione” secondo cui l’attività rientrante nell’oggetto proprio dell’arte o professione viene assorbita nell’ambito del lavoro autonomo abituale.
A partire dal 1° gennaio 2004, invece, i compensi corrisposti dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano nell’alveo del lavoro autonomo ogni volta che dette funzioni sono esercitate da professionisti indipendentemente dall’oggetto della professione. Così ad esempio le indennità percepite dagli avvocati, dai geometri, ecc. in qualità di consiglieri e/o assessori comunali sono sempre e comunque redditi assimilati a lavoro dipendente, mentre per quelle percepite (ad esempio gettoni di presenza) in qualità di membri di commissioni comunali (la cui partecipazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, statuto o regolamenti) sono redditi di lavoro autonomo e, quindi, vanno fatturati comprensivi di Iva.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 17 marzo 2003, n. 66/E, la possibilità di applicare la disciplina dettata dal citato articolo 50 per le indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
• deve trattarsi di compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• detti compensi devono essere corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il congiunto verificarsi di tali presupposti costituisce, in generale, l’elemento caratterizzante l’inquadramento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto, in assenza di uno dei due presupposti non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 47, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Tale tipologie di reddito comprende anche i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni e collegi (ad es. commissioni elettorali, commissioni edilizie comunali e per l'aggiudicazione di appalti e forniture, commissioni concorsi, ecc.) la cui costituzione è prevista da disposizioni di legge, anche nel caso in cui i percipienti rivestano la qualifica di lavoratori (si vedano la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000 e anche il parere 15 novembre 2000, prot. n. 29710 della Direzione delle Entrate del Trentino).
Invece non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo della suddetta lettera f) i compensi erogati dal Comune ai componenti del Nucleo di valutazione dirigenti, in quanto lo stesso è previsto dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso, i compensi corrisposti vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa purché sussistano le condizioni e i requisiti previsti, oppure, in mancanza, come prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente (vale a dire esercitate occasionalmente). Così pure non rientrano nella lettera f) ma nella lettera g) dell’art. 50 del T.U.I.R. le indennità corrisposte dal Comune al sindaco, all’assessore e/o consigliere comunale ovvero per la partecipazione a commissioni in cui, per legge, statuto, o regolamento, devono essere membri. Infatti in tale lettera g) rientrano le “indennità per le cariche elettive e le funzioni di cui ……. alla L. 816/85” (legge abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 267/00 i cui contenuti sono trasfusi nel capo IV del medesimo decreto), le quali anche dopo l’entrata in vigore della L 350/2003 sono rimasti redditi assimilati a lavoro dipendente indipendentemente dal soggetto che percepisce tali redditi.
Si osserva infatti che dal 1° gennaio 2004 per effetto della modifica introdotta dall’articolo 2, comma 36 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004) al citato articolo 50 del D.P.R. 917/1986, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dagli enti locali che rientrano nella lettera f) ma non nella lettera g) possono essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che i percipienti non esercitino contemporaneamente un’attività di impresa oppure artistica o professionale (vale a dire purché non si tratti artisti o liberi professionisti con partita Iva) e le prestazioni non siano rese nell’esercizio di imprese commerciali.
Fino al 31 dicembre 2003, le indennità e i compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche funzioni, dai componenti collegio o commissioni previste per legge potevano essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, ed era fiscalmente irrilevante il fatto che il percipiente esercitasse contemporaneamente un’attività di impresa o professionale e avesse o meno partita Iva. Di conseguenza, il lavoratore autonomo che percepiva un reddito derivante dall’esercizio di pubbliche funzioni non emetteva la fattura, in quanto in tal caso non era applicabile il principio di “attrazione” secondo cui l’attività rientrante nell’oggetto proprio dell’arte o professione viene assorbita nell’ambito del lavoro autonomo abituale.
A partire dal 1° gennaio 2004, invece, i compensi corrisposti dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano nell’alveo del lavoro autonomo ogni volta che dette funzioni sono esercitate da professionisti indipendentemente dall’oggetto della professione. Così ad esempio le indennità percepite dagli avvocati, dai geometri, ecc. in qualità di consiglieri e/o assessori comunali sono sempre e comunque redditi assimilati a lavoro dipendente, mentre per quelle percepite (ad esempio gettoni di presenza) in qualità di membri di commissioni comunali (la cui partecipazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, statuto o regolamenti) sono redditi di lavoro autonomo e, quindi, vanno fatturati comprensivi di Iva.
Re: Compensi commissioni comunali - Regime fiscale
Buongiorno a tutti.
Devo nominare una commissione giudicatrice per l'appalto del servizio gestione integrata rifiuti. Si preannuncia una selezione rognosa e un po' lunga, per questo si pensava di erogare un compenso lordo omnicomprensivo di €. 500 a ciascun componente (indipend dalle sedute). Premesso che non ho un regolamento che mi quantifica gli importi da erogare per le diverse commissioni (nel mio comune tutte gratuite), esiste un riferimento normativo per quantificare l'importo, o posso determinarlo autonomamante sostenendo la scelta con le dovute motivazioni?
Infine: per questo tipo di commissione, valgono tutte le note di Paolo del 10/02 in merito al trattamento fiscale?
Grazie mille.
Devo nominare una commissione giudicatrice per l'appalto del servizio gestione integrata rifiuti. Si preannuncia una selezione rognosa e un po' lunga, per questo si pensava di erogare un compenso lordo omnicomprensivo di €. 500 a ciascun componente (indipend dalle sedute). Premesso che non ho un regolamento che mi quantifica gli importi da erogare per le diverse commissioni (nel mio comune tutte gratuite), esiste un riferimento normativo per quantificare l'importo, o posso determinarlo autonomamante sostenendo la scelta con le dovute motivazioni?
Infine: per questo tipo di commissione, valgono tutte le note di Paolo del 10/02 in merito al trattamento fiscale?
Grazie mille.
francesca- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 16.03.11
Compensi commissioni comunali
Altra questione, ormai chiarita anche dalle Corti dei Conti, è quella inerente i gettoni di presenza per le riunioni dei capigruppo consiliari. Non è possibile erogarli! Purtroppo in passato sono state erogate. Come posso fare per recuperare le somme erogate a percettori che ora non fanno più parte dell'amministrazione (ex consiglieri comunali). Devo chiedere il lordo o il netto? E se chiedo il lordo (come penso), come faranno tali percettori a recuperare le imposte pagate?
Grazie, Stefano.
Grazie, Stefano.
ANDREOTTI STEFANO- Messaggi : 379
Data d'iscrizione : 23.08.10
Compensi
Atteso il trattamento fiscale e la mancanza di specifico regolamento ritengo necessario individuare gli esperti in materia attraverso avviso pubblico per la predisposizione della rosa di candidati per l’individuazione dei componenti della Commissione di gara.
In tale avviso occorre stabilire i criteri di corresponsione del compenso ed il quantum nonche' i requisiti che debbono avere i commissari.
Non essendo regolamentato i commissari liberi professionisti dovranno emettere regolare fattura gravata da Iva e cassa professionale.
Fiscalmente quindi ciascun commissario di gara si riferita' alla propria attivita' poiche' non essendo prevsta la commissione da disposizioni di legge esonera dal concdetto di pubblica funzione.
In tale avviso occorre stabilire i criteri di corresponsione del compenso ed il quantum nonche' i requisiti che debbono avere i commissari.
Non essendo regolamentato i commissari liberi professionisti dovranno emettere regolare fattura gravata da Iva e cassa professionale.
Fiscalmente quindi ciascun commissario di gara si riferita' alla propria attivita' poiche' non essendo prevsta la commissione da disposizioni di legge esonera dal concdetto di pubblica funzione.
Compensi
Per Stefano:
Effettua una semplice richiesta della restituzione del lordo erogato a mezzo raccomandata RR.
In caso di mancato pagamento si segue la procedura civile ( ricorso per decreto ingiuntivo.
Nella richiesta evidenzia la somma di Irpef trattenuta e versata in modo che ciascun soggetto possa recuperare tale maggior importo versato in sede di dichiarazione dei redditi .
Effettua una semplice richiesta della restituzione del lordo erogato a mezzo raccomandata RR.
In caso di mancato pagamento si segue la procedura civile ( ricorso per decreto ingiuntivo.
Nella richiesta evidenzia la somma di Irpef trattenuta e versata in modo che ciascun soggetto possa recuperare tale maggior importo versato in sede di dichiarazione dei redditi .
Re: Compensi commissioni comunali - Regime fiscale
Paolo Gros ha scritto:Atteso il trattamento fiscale e la mancanza di specifico regolamento ritengo necessario individuare gli esperti in materia attraverso avviso pubblico per la predisposizione della rosa di candidati per l’individuazione dei componenti della Commissione di gara.
In tale avviso occorre stabilire i criteri di corresponsione del compenso ed il quantum nonche' i requisiti che debbono avere i commissari.
Non essendo regolamentato i commissari liberi professionisti dovranno emettere regolare fattura gravata da Iva e cassa professionale.
Fiscalmente quindi ciascun commissario di gara si riferita' alla propria attivita' poiche' non essendo prevsta la commissione da disposizioni di legge esonera dal concdetto di pubblica funzione.
Ancora un dubbio :
(Preciso che la commissione è per una gara offerta economicamente + vantaggiosa)
Uno dei membri è dipendente di un altro comune a tempo pieno.
Devo ovviamente acquisire l'autorizzazione dell'altro ente, e poi:
- liquido l'altro ente per erogazione in busta paga?
- liquido direttamente l'interssato (non con fattura, ma come collaborazione occasionale)?
francesca- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 16.03.11
Re: Compensi commissioni comunali - Regime fiscale
Del nostro nucleo di valutazione fa parte un dipendente di altro Ente regolarmente autorizzato; il rapporto che si configura è di co.co.co. oppure è un rapporto di lavoro autonomo occasionale? Recentemente detto dipendente è stato collocato a riposo continuando sempre a far parte del Nucleo...in questo caso la natura del rapporto con il nostro Ente cambia?Paolo Gros ha scritto:I compensi e le indennità corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 (articolo 47 fino al 31 dicembre 2003), comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del 17 marzo 2003, n. 66/E, la possibilità di applicare la disciplina dettata dal citato articolo 50 per le indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni devono ricorrere congiuntamente due presupposti:
• deve trattarsi di compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
• detti compensi devono essere corrisposti per l’esercizio di pubbliche funzioni.
Il congiunto verificarsi di tali presupposti costituisce, in generale, l’elemento caratterizzante l’inquadramento fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle indennità corrisposte per l’esercizio di pubbliche funzioni e, pertanto, in assenza di uno dei due presupposti non può trovare applicazione la disposizione dettata dall’articolo 47, comma 1, lettera f) del D.P.R. 917/1986.
Tale tipologie di reddito comprende anche i compensi corrisposti ai componenti delle commissioni e collegi (ad es. commissioni elettorali, commissioni edilizie comunali e per l'aggiudicazione di appalti e forniture, commissioni concorsi, ecc.) la cui costituzione è prevista da disposizioni di legge, anche nel caso in cui i percipienti rivestano la qualifica di lavoratori (si vedano la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 172/E del 22 novembre 2000 e anche il parere 15 novembre 2000, prot. n. 29710 della Direzione delle Entrate del Trentino).
Invece non rientrano, ad esempio, nell'ambito applicativo della suddetta lettera f) i compensi erogati dal Comune ai componenti del Nucleo di valutazione dirigenti, in quanto lo stesso è previsto dai contratti collettivi nazionali e non da disposizioni aventi forza di legge. In tal caso, i compensi corrisposti vanno qualificati come redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa purché sussistano le condizioni e i requisiti previsti, oppure, in mancanza, come prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente (vale a dire esercitate occasionalmente). Così pure non rientrano nella lettera f) ma nella lettera g) dell’art. 50 del T.U.I.R. le indennità corrisposte dal Comune al sindaco, all’assessore e/o consigliere comunale ovvero per la partecipazione a commissioni in cui, per legge, statuto, o regolamento, devono essere membri. Infatti in tale lettera g) rientrano le “indennità per le cariche elettive e le funzioni di cui ……. alla L. 816/85” (legge abrogata dall’art. 274 del D.Lgs. 267/00 i cui contenuti sono trasfusi nel capo IV del medesimo decreto), le quali anche dopo l’entrata in vigore della L 350/2003 sono rimasti redditi assimilati a lavoro dipendente indipendentemente dal soggetto che percepisce tali redditi.
Si osserva infatti che dal 1° gennaio 2004 per effetto della modifica introdotta dall’articolo 2, comma 36 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004) al citato articolo 50 del D.P.R. 917/1986, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dagli enti locali che rientrano nella lettera f) ma non nella lettera g) possono essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a condizione che i percipienti non esercitino contemporaneamente un’attività di impresa oppure artistica o professionale (vale a dire purché non si tratti artisti o liberi professionisti con partita Iva) e le prestazioni non siano rese nell’esercizio di imprese commerciali.
Fino al 31 dicembre 2003, le indennità e i compensi percepiti in relazione all’esercizio di pubbliche funzioni, dai componenti collegio o commissioni previste per legge potevano essere fatti rientrare tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, ed era fiscalmente irrilevante il fatto che il percipiente esercitasse contemporaneamente un’attività di impresa o professionale e avesse o meno partita Iva. Di conseguenza, il lavoratore autonomo che percepiva un reddito derivante dall’esercizio di pubbliche funzioni non emetteva la fattura, in quanto in tal caso non era applicabile il principio di “attrazione” secondo cui l’attività rientrante nell’oggetto proprio dell’arte o professione viene assorbita nell’ambito del lavoro autonomo abituale.
A partire dal 1° gennaio 2004, invece, i compensi corrisposti dagli enti pubblici per l’esercizio di pubbliche funzioni rientrano nell’alveo del lavoro autonomo ogni volta che dette funzioni sono esercitate da professionisti indipendentemente dall’oggetto della professione. Così ad esempio le indennità percepite dagli avvocati, dai geometri, ecc. in qualità di consiglieri e/o assessori comunali sono sempre e comunque redditi assimilati a lavoro dipendente, mentre per quelle percepite (ad esempio gettoni di presenza) in qualità di membri di commissioni comunali (la cui partecipazione non è prevista obbligatoriamente dalla legge, statuto o regolamenti) sono redditi di lavoro autonomo e, quindi, vanno fatturati comprensivi di Iva.
Grazie, Gilda
Gilda Diolaiuti- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 23.03.11
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