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http://www.irpef.info/ANCORA SULLA RIDUZIONE COMPENSO REVISORE
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ANCORA SULLA RIDUZIONE COMPENSO REVISORE
Vorrei conoscere sull'argomento le ultime novità interpretative. In ultima analisi avete o no applicato la riduzione del 10% al compenso del revisore dei conti? Grazie a chi vorrà rispondermi.
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE COMPENSO REVISORE
grazie Paolo!
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
maggiorazioni d.m. 2005 e riduzione come conciliarle?
Paolo Gros ha scritto:Assolutamente si poiche' in tal senso le varie corti.
Buongiorno, ho un dubbio.
il Decreto del 20.05.2005 prevedeva anche delle maggiorazioni, parametrate dalla tabella allegata in base alla spesa procapite della spesa corrente e della spesa per investimenti.
Queste maggiorazioni, come si inquadrano con la riduzione del 10%? vanno concesse lo stesso (ove dovute) e poi concorrono a creare l'imponibile da cui decurtare il 10%?
ragioneriabagnidilucca- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 08.04.11
Maggiorazione
Non e' cosi' poiche' occorre ridurre del 10% l'importo spettante rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superaregli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.(comma 3 dell’art.6 della legge 122/2010).
Ergo occorre rilevare quanto in complesso il revisore spettasse a tale data e ridurre del 10% senza poter fino al 2013 effettuare alcun aumento.
Ergo occorre rilevare quanto in complesso il revisore spettasse a tale data e ridurre del 10% senza poter fino al 2013 effettuare alcun aumento.
Re: ANCORA SULLA RIDUZIONE COMPENSO REVISORE
Deliberazione n. 2/2012/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell’adunanza del 18 gennaio 2012
composta dai magistrati:
Pres. Sez. Mario Falcucci – Presidente
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente
Cons. Andrea LIBERATI – Componente relatore
Ref. Valeria Franchi – Componente
PARERE
PROVINCIA DI FERMO
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalle deliberazioni n.9/2009/SEZAUT/INPR in data 3 luglio 2009 e n.3/2011/SEZAUT/INPR in data 16 giugno 2011 della Sezione delle Autonomie;
VISTO l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 relativo alle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo;
VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/2010 in data 15 aprile 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo con la quale è stata adottata una pronuncia di orientamento generale relativa, tra l’altro, alla procedura di trattazione delle richieste di parere;
VISTA la richiesta di parere prot. 44984 in data 7 novembre 2011 da parte del Presidente della Provincia di Fermo, assunta a prot. 4734 del 09 novembre 2011;
VISTO l’atto prot. n. 35 del 16 gennaio 2012, con cui è stata convocata la Sezione per l’adunanza odierna ed è stato designato il dott. Liberati come relatore per la questione in esame;
UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Il Presidente della Provincia di Fermo ha chiesto un parere in merito all’applicabilità al compenso dei componenti del Collegio di revisione della riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122/2010, in relazione alla clausola di specialità di cui all’art.1 comma 4 del T.U.E.L. secondo cui le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Nella richiesta di parere, in particolare, viene esposto che l’Amministrazione provinciale ha proceduto alla nomina del collegio dei revisori con deliberazione consiliare in data 29 ottobre 2009 n.23, per il triennio 2009/2010, determinandone in quella sede il compenso in misura già ridotta rispetto al massimo edittale previsto dal D.M. del 20 maggio 2005.
Questa Sezione si è già pronunciata in materia con parere n. 233/2011 che si richiama integralmente.
Si sono già pronunciate anche altre Sezioni regionali di controllo (Emilia Romagna con delibera 6 e 18 e 27 del 2011, Basilicata con parere 2011, Toscana 73/2011, Campania 173/2011, Lombardia 1072/2010 e 13/2011) affermando l’applicabilità della riduzione prevista dallo stesso comma 3 al compenso dovuto all’organo di revisione.
La Sezione non ritiene di discostarsi dagli orientamenti espressi.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Fermo.
Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2012.
L’estensore Il Presidente
f.to Andrea Liberati f.to Mario Falcucci
Depositato in Segreteria il 19 gennaio 2012 il Direttore della Segreteria f.to Carlo Serra
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell’adunanza del 18 gennaio 2012
composta dai magistrati:
Pres. Sez. Mario Falcucci – Presidente
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Componente
Cons. Andrea LIBERATI – Componente relatore
Ref. Valeria Franchi – Componente
PARERE
PROVINCIA DI FERMO
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTO l’atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri
generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato dalle deliberazioni n.9/2009/SEZAUT/INPR in data 3 luglio 2009 e n.3/2011/SEZAUT/INPR in data 16 giugno 2011 della Sezione delle Autonomie;
VISTO l’articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 relativo alle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo;
VISTA la deliberazione n. 8/CONTR/2010 in data 15 aprile 2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo con la quale è stata adottata una pronuncia di orientamento generale relativa, tra l’altro, alla procedura di trattazione delle richieste di parere;
VISTA la richiesta di parere prot. 44984 in data 7 novembre 2011 da parte del Presidente della Provincia di Fermo, assunta a prot. 4734 del 09 novembre 2011;
VISTO l’atto prot. n. 35 del 16 gennaio 2012, con cui è stata convocata la Sezione per l’adunanza odierna ed è stato designato il dott. Liberati come relatore per la questione in esame;
UDITO il relatore dottor Andrea Liberati;
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Il Presidente della Provincia di Fermo ha chiesto un parere in merito all’applicabilità al compenso dei componenti del Collegio di revisione della riduzione del 10% prevista dall’art. 6 comma 3 del d.l. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122/2010, in relazione alla clausola di specialità di cui all’art.1 comma 4 del T.U.E.L. secondo cui le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Nella richiesta di parere, in particolare, viene esposto che l’Amministrazione provinciale ha proceduto alla nomina del collegio dei revisori con deliberazione consiliare in data 29 ottobre 2009 n.23, per il triennio 2009/2010, determinandone in quella sede il compenso in misura già ridotta rispetto al massimo edittale previsto dal D.M. del 20 maggio 2005.
Questa Sezione si è già pronunciata in materia con parere n. 233/2011 che si richiama integralmente.
Si sono già pronunciate anche altre Sezioni regionali di controllo (Emilia Romagna con delibera 6 e 18 e 27 del 2011, Basilicata con parere 2011, Toscana 73/2011, Campania 173/2011, Lombardia 1072/2010 e 13/2011) affermando l’applicabilità della riduzione prevista dallo stesso comma 3 al compenso dovuto all’organo di revisione.
La Sezione non ritiene di discostarsi dagli orientamenti espressi.
P.Q.M.
nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Presidente dell’Amministrazione provinciale di Fermo.
Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2012.
L’estensore Il Presidente
f.to Andrea Liberati f.to Mario Falcucci
Depositato in Segreteria il 19 gennaio 2012 il Direttore della Segreteria f.to Carlo Serra
francodan- Messaggi : 6152
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