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approvazione regolamento
un regolamento può entrare immediatamente in vigore a prescindere dei 15 gg se si valuta l'urgenza per adottarlo
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: approvazione regolamento
Dovresti per prima cosa verificare lo Statuto del Comune. Se lo statuto non dice nulla in merito all'entrata in vigore dei regolamenti, sarà il regolamento stesso a stabilirlo. Ritengo senza preclusione alcuna, per cui il Consiglio Comunale potrebbe, previa dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione con cui si approva il regolamento, farlo entrare in vigore immediatamente.
g.aiudi- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 02.12.10
Re: approvazione regolamento
dipende anche dal tipo di regolamento...vi sono regolamenti come quelli in materia tributaria per i quali la decorrenza dell'efficacia la fissa la legge....fuori di questi caso e salvo che lo statuto non preveda ancora la doppia pubblicazione,si può dichiarare l'immediata eseguibilità e renderlo subito operativo
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: approvazione regolamento
Rispetto a quanto avete prospettato, ho alcuni dubbi, soprattutto per quanto riguarda i regolamenti che si rivolgono all'esterno, imponendo al cittadino comportamenti, prevedendo ad esempio l'irrogazione di sanzioni amministrative (ad esempio, un regolamento di polizia urbana).
Diverso forse è il caso di regolamenti "organizzativi" o interni (ad esempio il regolamento uffici e servizi), dove il rapporto tra immediata eseguibilità e pubblicazione potrebbe non coinvolgere soggetti terzi.
L'articolo 73 della Costituzione prevede che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
L'articolo 10 delle preleggi prevede che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (e questo può senz'altro essere il caso dei regolamenti in materia di tributi, dove la legge stabilisce anche la possibilità di una retroattività al primo gennaio dell'anno in questione).
Le disposizioni prevedono quindi il periodo della "vacatio legis", cioè il lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione e l'entrata in vigore della disposizione normativa, che è, nella normalità dei casi, di quindici giorni. Questo per consentire al cittadino di averne conoscenza ed adeguarsi.
Nel vecchio ordinamento della legge comunale e provinciale era espressamente previsto il regime di doppia pubblicazione dei regolamenti. Due momenti separati, il primo volto a consentire la presentazione di eventuali reclami, ancora nella fase di controllo, il secondo - condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'atto - finalizzato a farne conoscere la data dell'entrata in vigore.
Il D.Lgs. n. 267 del 2000, dal canto suo, non contiene specifiche disposizioni sul punto. Ho il dubbio se gli statuti comunali possano disporre su questo in maniera difforme dai principi generali delle leggi statali, perché questa parte mi sembra possa rientrare nelle materie "livelli essenziali delle prestazioni" e "funzioni fondamentali dei Comuni" che l'art. 117 della costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.
Si dovrebbe quindi applicare la norma generale contenuta nell'art. 124 dello stesso D.Lgs. n. 267 del 2000 "Pubblicazione delle deliberazioni", alla cui stregua tutte le deliberazioni comunali e provinciali "sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
La immediata eseguibilità (art. 134 del TUEL) non esclude naturalmente la pubblicazione per 15 giorni. Dal combinato disposto di questi principi e norme, credo che il regolamento, pur se la delibera che lo approva sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventi in ogni caso "obbligatorio" per il cittadino decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (telematico). Fatto salvo che una legge (e non il regolamento stesso, che non ha la forza per derogare all'art. 10 delle preleggi) disponga altrimenti.
Provo a corroborare questa tesi con un esempio. Il Consiglio comunale approva un regolamento dove un certo comportamento è vietato (che so....portare in giro il cane senza guinzaglio). Lo dichiara immediatamente eseguibile, ma poi, tra scrivere e firmare la deliberazione passa qualche giorno, e magari viene pubblicato 10 giorni dopo che la deliberazione è stata adottata.
Se un cittadino fosse sanzionato per aver portato a spasso il cane senza guinzaglio in questo periodo, nel quale non ha potuto avere notizia legale dell'adozione del regolamento, la sanzione sarebbe legalmente data? Il giudice cui si rivolgesse non la annullerebbe?
In conclusione quindi riterrei che, pur potendosi dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione che approva un regolamento, di norma perché il regolamento divenga obbligatorio è necessaria la sua avvenuta pubblicazione per 15 giorni.
Diverso forse è il caso di regolamenti "organizzativi" o interni (ad esempio il regolamento uffici e servizi), dove il rapporto tra immediata eseguibilità e pubblicazione potrebbe non coinvolgere soggetti terzi.
L'articolo 73 della Costituzione prevede che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
L'articolo 10 delle preleggi prevede che le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (e questo può senz'altro essere il caso dei regolamenti in materia di tributi, dove la legge stabilisce anche la possibilità di una retroattività al primo gennaio dell'anno in questione).
Le disposizioni prevedono quindi il periodo della "vacatio legis", cioè il lasso di tempo che intercorre fra la pubblicazione e l'entrata in vigore della disposizione normativa, che è, nella normalità dei casi, di quindici giorni. Questo per consentire al cittadino di averne conoscenza ed adeguarsi.
Nel vecchio ordinamento della legge comunale e provinciale era espressamente previsto il regime di doppia pubblicazione dei regolamenti. Due momenti separati, il primo volto a consentire la presentazione di eventuali reclami, ancora nella fase di controllo, il secondo - condizione necessaria per l'acquisizione di efficacia dell'atto - finalizzato a farne conoscere la data dell'entrata in vigore.
Il D.Lgs. n. 267 del 2000, dal canto suo, non contiene specifiche disposizioni sul punto. Ho il dubbio se gli statuti comunali possano disporre su questo in maniera difforme dai principi generali delle leggi statali, perché questa parte mi sembra possa rientrare nelle materie "livelli essenziali delle prestazioni" e "funzioni fondamentali dei Comuni" che l'art. 117 della costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.
Si dovrebbe quindi applicare la norma generale contenuta nell'art. 124 dello stesso D.Lgs. n. 267 del 2000 "Pubblicazione delle deliberazioni", alla cui stregua tutte le deliberazioni comunali e provinciali "sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".
La immediata eseguibilità (art. 134 del TUEL) non esclude naturalmente la pubblicazione per 15 giorni. Dal combinato disposto di questi principi e norme, credo che il regolamento, pur se la delibera che lo approva sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diventi in ogni caso "obbligatorio" per il cittadino decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio (telematico). Fatto salvo che una legge (e non il regolamento stesso, che non ha la forza per derogare all'art. 10 delle preleggi) disponga altrimenti.
Provo a corroborare questa tesi con un esempio. Il Consiglio comunale approva un regolamento dove un certo comportamento è vietato (che so....portare in giro il cane senza guinzaglio). Lo dichiara immediatamente eseguibile, ma poi, tra scrivere e firmare la deliberazione passa qualche giorno, e magari viene pubblicato 10 giorni dopo che la deliberazione è stata adottata.
Se un cittadino fosse sanzionato per aver portato a spasso il cane senza guinzaglio in questo periodo, nel quale non ha potuto avere notizia legale dell'adozione del regolamento, la sanzione sarebbe legalmente data? Il giudice cui si rivolgesse non la annullerebbe?
In conclusione quindi riterrei che, pur potendosi dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione che approva un regolamento, di norma perché il regolamento divenga obbligatorio è necessaria la sua avvenuta pubblicazione per 15 giorni.
Livio- Messaggi : 129
Data d'iscrizione : 15.10.10
Località : Utopia
Re: approvazione regolamento
tutto dipende da se e come lo statuto disciplini la materia dei regolamenti comunali,in assenza di disciplina trova applicazione i principio delle preleggi..
E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando una modifica di un regolamento comunale, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto con il dettato dell’art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale prevede che i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Nella fattispecie non risulta che lo Statuto dell’Ente abbia disciplinato la pubblicazione e l’entrata in vigore dei regolamenti comunali; pertanto trova applicazione la predetta normativa vigente.
E’ illegittima, per violazione di legge, la deliberazione consiliare la quale, approvando una modifica di un regolamento comunale, ne dispone la immediata eseguibilità, in quanto in contrasto con il dettato dell’art. 10 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, il quale prevede che i regolamenti divengono obbligatori il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
Nella fattispecie non risulta che lo Statuto dell’Ente abbia disciplinato la pubblicazione e l’entrata in vigore dei regolamenti comunali; pertanto trova applicazione la predetta normativa vigente.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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