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http://www.irpef.info/Limiti imponibilità contributiva INPDAP anno 2011
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Limiti imponibilità contributiva INPDAP anno 2011
Uscita Nota Operativa INPDAP del 09.02.2011relativamente all'adeguamento dei limiti di imponibilità contributiva per l'anno 2011.
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Limiti imponibilità contributiva INPDAP anno 2011
Vorrei cogliere l'occasione per approfondire la questione.
La nota operativa in questione adegua in realtà diversi limiti di impèobilità contrbutiva per l'anno 2011.
- quello di più immediata applicazione è sicuramente il tetto retributivo oltre il quale è prevista l'aliquota ggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto.
- importo massimale contributivo personale aziende sanitarie, qui non ci interessa.
- minimale contributivo pari a €9741.68: a cosa serve, in quali casi trova applicazione ???
- massimale annuo base contributiva e pensionabile per il nuovi iscritti dal 01.1.1996 e per coloro che che hanno optato per il sistema contributivo: cioè, tutti coloro che sono iscritti all'INPDAP (o comunque ad una forma pensionistica obbligatoria) dopo il 01.01.1996 e coloro che hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo = tutti coloro che hanno la pensione calcolata secondo il sistema contributivo >>>> la retribuzione oltre 93.621,38 NON è più soggetta a ritenute cpdel???
La nota operativa in questione adegua in realtà diversi limiti di impèobilità contrbutiva per l'anno 2011.
- quello di più immediata applicazione è sicuramente il tetto retributivo oltre il quale è prevista l'aliquota ggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto.
- importo massimale contributivo personale aziende sanitarie, qui non ci interessa.
- minimale contributivo pari a €9741.68: a cosa serve, in quali casi trova applicazione ???
- massimale annuo base contributiva e pensionabile per il nuovi iscritti dal 01.1.1996 e per coloro che che hanno optato per il sistema contributivo: cioè, tutti coloro che sono iscritti all'INPDAP (o comunque ad una forma pensionistica obbligatoria) dopo il 01.01.1996 e coloro che hanno optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo = tutti coloro che hanno la pensione calcolata secondo il sistema contributivo >>>> la retribuzione oltre 93.621,38 NON è più soggetta a ritenute cpdel???
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Limiti
la retribuzione oltre 93.621,38 NON è più soggetta a ritenute cpdel???
anche no, infatti si continua a versare ma il versato non concorre piu' al montante contributivo . ( e non e' male!)
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ....questa la norma
ovvero su € 9741.68 retribuzione imponibile minimale per premi Inail ovvero per contributi volontari
anche no, infatti si continua a versare ma il versato non concorre piu' al montante contributivo . ( e non e' male!)
La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo ....questa la norma
ovvero su € 9741.68 retribuzione imponibile minimale per premi Inail ovvero per contributi volontari
QUANDO SI APPLICA IL MINIMALE......
LEGGENDO MI E' SORTO IL DUBBIO....
PER I DIPENDENTI A PART TIME IN REGIME DI TFR CHE PERCEPISCONO UNA RETRIBUZIONE INFERIORE AL MINIMALE DI 9.741,68 SI DOVEVA INTEGRARE?
PER I DIPENDENTI A PART TIME IN REGIME DI TFR CHE PERCEPISCONO UNA RETRIBUZIONE INFERIORE AL MINIMALE DI 9.741,68 SI DOVEVA INTEGRARE?
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Minimali
Questa la norma :
L'articolo 12, comma 8, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo
n. 314/97, conferma le disposizioni in materia di minimale e massimale
contributivo ed in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-!'
..ge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni, il quale prevede che la re-,
tribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite
per leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali qualora derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo
Tale minimale e' stabilito annualmente dall'Inpdap e per il 2011 il minimale contributivo pari a €9741.68 al quale ci si doveva rapportare in caso di importi al di sotto del minimale.
L'articolo 12, comma 8, nel testo sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo
n. 314/97, conferma le disposizioni in materia di minimale e massimale
contributivo ed in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-!'
..ge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389 e successive modificazioni, il quale prevede che la re-,
tribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite
per leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali qualora derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo
Tale minimale e' stabilito annualmente dall'Inpdap e per il 2011 il minimale contributivo pari a €9741.68 al quale ci si doveva rapportare in caso di importi al di sotto del minimale.
Minimali contributivi
"Tale minimale e' stabilito annualmente dall'Inpdap e per il 2011 il minimale contributivo pari a €9741.68 al quale ci si doveva rapportare in caso di importi al di sotto del minimale."
Occorre spiegare meglio :
Cio' detto ,non significa che se un TD ha una retribuzione inferiore al minimale lo stesso vada integrato.
L'importo minimale e' valutabile ai soli fini pensionistici ovvero se un soggetto viene retribuito meno del minimale nell'anno ( ma non succede in caso di TD enti locali) ed ha lavorato 12 mesi potra':
a)integrare in sede di pensione volontariamente al minimo e cosi' verranno riconosciuti i 12 mesi
b) non integrare per cui l'Inpdap ridurra' il periodo utile a pensione riproporzionadolo al minimale ancorche' il soggetto abbia lavorato in quell'anno 12 mesi .
Non vi e' comunque nessun obbligo per l'Ente
Tanto per chiarire in quanto la risposta che avevo inserita nell'altro post e' parsa criptica anche a me che l'avevo scritta.
Occorre spiegare meglio :
Cio' detto ,non significa che se un TD ha una retribuzione inferiore al minimale lo stesso vada integrato.
L'importo minimale e' valutabile ai soli fini pensionistici ovvero se un soggetto viene retribuito meno del minimale nell'anno ( ma non succede in caso di TD enti locali) ed ha lavorato 12 mesi potra':
a)integrare in sede di pensione volontariamente al minimo e cosi' verranno riconosciuti i 12 mesi
b) non integrare per cui l'Inpdap ridurra' il periodo utile a pensione riproporzionadolo al minimale ancorche' il soggetto abbia lavorato in quell'anno 12 mesi .
Non vi e' comunque nessun obbligo per l'Ente
Tanto per chiarire in quanto la risposta che avevo inserita nell'altro post e' parsa criptica anche a me che l'avevo scritta.
Minimale 2011
Chiarissimo
Grazie mille.
Grazie mille.
STIPENDI- Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.08.10
Località : Brescia
Minimali e massimali contributivi
Se ho ben capito si sostiene in questo forum che i contributi vadano versati sull'effettivo (per importi oltre al massimale o inferiori al minimale).
L'interpretazione anche se coerente mi pare priva di logica anche giuridica.
E' ben vero che il minimale deve essere riproporzionato alla durata del contratto ed alla percentuale di part-time (per cui in pratica non capita mai di dover integrare l'imponibile contributivo) ma ciò non vuol dire che, nell'ipotesi remota che si verificasse questo caso, i contributi siano dovuti solo sull'effettivo.
Riporto di seguito il link alla pagine dell'I.N.P.S. dove questi concetti sono spiegati in modo molto chiaro: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6233%3B6242%3B&lastMenu=6242&iMenu=1
Il fatto che non si trovi analoga spiegazione espliciita nel sito dell'INPDAP non vuol dire che la regolamentazione sia diversa, anzi, leggendo le varie circolari ed informative che si sono susseguite nel corso degli anni il convincimento che se ne ricava è proprio in tal senso.
Grazie a tutti.
Marco Brunoro
L'interpretazione anche se coerente mi pare priva di logica anche giuridica.
E' ben vero che il minimale deve essere riproporzionato alla durata del contratto ed alla percentuale di part-time (per cui in pratica non capita mai di dover integrare l'imponibile contributivo) ma ciò non vuol dire che, nell'ipotesi remota che si verificasse questo caso, i contributi siano dovuti solo sull'effettivo.
Riporto di seguito il link alla pagine dell'I.N.P.S. dove questi concetti sono spiegati in modo molto chiaro: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3B5773%3B6118%3B6196%3B6233%3B6242%3B&lastMenu=6242&iMenu=1
Il fatto che non si trovi analoga spiegazione espliciita nel sito dell'INPDAP non vuol dire che la regolamentazione sia diversa, anzi, leggendo le varie circolari ed informative che si sono susseguite nel corso degli anni il convincimento che se ne ricava è proprio in tal senso.
Grazie a tutti.
Marco Brunoro
MarcoB- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 21.06.11
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