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2 partecipanti
Fornitura di beni e servizi nelle società miste poste in liquidazione
Buongiorno
lavoro per una società mista che nasce nel 1998.
Le quote all'epoca erano così ripartite:
- Comune Maggiore 50%
- Soggetto privato 49%
- Altro Comune 0.25%
- Altro Comune 0.75%
Nel 2006 per motivi contingenti il privato lascia e le quote vengono cedute al Comune Maggire che dall'epoca, ne detiene di fatto il 99%.
La società è stata messa in liquidazione la settimana scorsa.
Operando nel settore dei servizi pubblici essenziali come quello della raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento cittadino desideravo chiederLe come deve operare la società in materia di forniture di beni e servizi per garantire il corretto svolgimento del servizio vista la nuova situazione?
Eventuali deleghe agli acquisti disposte dal precedente Amministratore rimangono valide o tutto deve far capo al nuovo Liquidatore?
Per le procedure di acquisto, materialmente, cosa cambia??
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.
lavoro per una società mista che nasce nel 1998.
Le quote all'epoca erano così ripartite:
- Comune Maggiore 50%
- Soggetto privato 49%
- Altro Comune 0.25%
- Altro Comune 0.75%
Nel 2006 per motivi contingenti il privato lascia e le quote vengono cedute al Comune Maggire che dall'epoca, ne detiene di fatto il 99%.
La società è stata messa in liquidazione la settimana scorsa.
Operando nel settore dei servizi pubblici essenziali come quello della raccolta e trasporto dei rifiuti e spazzamento cittadino desideravo chiederLe come deve operare la società in materia di forniture di beni e servizi per garantire il corretto svolgimento del servizio vista la nuova situazione?
Eventuali deleghe agli acquisti disposte dal precedente Amministratore rimangono valide o tutto deve far capo al nuovo Liquidatore?
Per le procedure di acquisto, materialmente, cosa cambia??
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta.
Rogir- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 07.02.12
Liquidazione
Art. 2486.
Poteri degli amministratori.
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale
ovvero fino alla nomina del liquidatore che assume post nomina ogni funzione per garantire il corretto svolgimento del servizio
Poteri degli amministratori.
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale
ovvero fino alla nomina del liquidatore che assume post nomina ogni funzione per garantire il corretto svolgimento del servizio
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