Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92
2 partecipanti
PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92
Vorrei cortesemente chiedere: una volta ottenuta la certificazione di handicap in condizione di gravità, per poter usufruire di giorni di permesso retribuito( art. 33 l. 104/92) il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all'INPS oppure è sufficiente presentare domanda al datore di lavoro allegando il verbale della commissione ASL attestante la condizione di handicap grave?
in caso di dipendente INPDAP che assiste un figlio minore le cose cambiano in qualche modo?
grazie
in caso di dipendente INPDAP che assiste un figlio minore le cose cambiano in qualche modo?
grazie
stefano1600- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 21.03.11
Re: PERMESSI RETRIBUITI L. 104/92
E' sufficiente inoltrare istanza, con apposito modello, di richiesta dei benefici della L.104/92 all'amministrazione di appartenenza ed allegare fotocopia del verbale della commissione ASL che ha riconosciuto l'handicap in situazione di gravità. Successivamente con determina o delibera verrà notificata la concessione al dipendente e al dirigente responsabile del settore dove lavora.
In merito all'assistenza del figlio minore con handicap in situazione di gravità L.104/92, art. 33 (come novellato dall’art. 24 della L. 183/2010) ti riporto le nuove disposizioni:
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente).
Fermo restando, dunque, il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio.
Nel caso di genitori di minore di tre anni disabile, sussiste la possibilità di fruire dei permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e s.m.i., in alternativa alle altre prerogative previste nel D.Lgs. 151/2001.
Resta fermo, quindi, il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
È opportuno segnalare, infatti, che trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, c. 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di
riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 e viceversa.
In merito all'assistenza del figlio minore con handicap in situazione di gravità L.104/92, art. 33 (come novellato dall’art. 24 della L. 183/2010) ti riporto le nuove disposizioni:
Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente).
Fermo restando, dunque, il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio.
Nel caso di genitori di minore di tre anni disabile, sussiste la possibilità di fruire dei permessi ai sensi dell'art. 33 L. 104/92 e s.m.i., in alternativa alle altre prerogative previste nel D.Lgs. 151/2001.
Resta fermo, quindi, il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.
È opportuno segnalare, infatti, che trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, c. 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di
riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, c. 5, del D.Lgs. 151/2001 e viceversa.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin