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Accesso all'anagrafe comunale
Sto ricevendo da parte di società che si occupano di riscossioni le richieste di accesso e consultazione della banca dati comunale.
Finora mi sono pervenute richieste di verifica di residenza che evadevo a fatica con dispendio enorme di tempo.
Voi che fate?
Finora mi sono pervenute richieste di verifica di residenza che evadevo a fatica con dispendio enorme di tempo.
Voi che fate?
Free Willy- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 01.12.11
Accesso alla banca dati dell'anagrafe comunale
L’accesso diretto e la consultazione diretta dell’anagrafe dei cittadini residenti sono vietati dalla legge. Sono escluse da tale divieto:
1. le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza (art. 37, comma 1, del DPR n. 223 del 1989)
2. gli uffici delle imposte (art. 33, comma 2, del DPR n. 600 del 1973)
3. gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità (art. 2, comma 3, del DL n. 6 del 1993) o preposti all’informazione statistica pubblica (Min. interno)
4. le amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini (art. 43, commi 2 e 4, del DPR n. 445 del 2000): controllo delle autocertificazioni
L’accesso e la consultazione, quando non vietati, sono limitati ai dati strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
L’accesso può avvenire mediante sistemi informatici o collegamenti telematici autorizzabili a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse, e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (circolare Min. interno n. 3 del 26.2.2002).
La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova (Prot. 125/2011/Area 2, Risp. 08.01.2011, n. 216), rispondendo ad un analogo quesito, ha detto che Equitalia s.p.a (già Riscossione s.p.a.) è autorizzata, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 122/99 “ad accedere agli uffici pubblici, anche in via informatica, con facoltà di prendere visione ed estrarre atti riguardanti i beni dei debitori”.
Ciò premesso, ad avviso di tale Prefettura, esclusivamente alla Società suindicata possa essere concesso di accedere agli archivi anagrafici Comunali.
Si precisa infine che, con provvedimento 18 settembre 2008, il Garante per la
protezione dei dati personali ha rappresentato che, non essendo ancora stato
adottato il decreto attuativo di cui al terzo comma del suindicato art. 18 la Equitalia
s.p.a. deve disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle
società del gruppo (Agenzia delle Entrate e INPS) e deve bloccare i collegamenti
effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di
sicurezza.
Inoltre il Garante ha prescritto che, dai sistemi informativi delle società del gruppo,
devono essere cancellate le informazioni eccedenti o non pertinenti le finalità
perseguite.
1. le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di finanza (art. 37, comma 1, del DPR n. 223 del 1989)
2. gli uffici delle imposte (art. 33, comma 2, del DPR n. 600 del 1973)
3. gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità (art. 2, comma 3, del DL n. 6 del 1993) o preposti all’informazione statistica pubblica (Min. interno)
4. le amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini (art. 43, commi 2 e 4, del DPR n. 445 del 2000): controllo delle autocertificazioni
L’accesso e la consultazione, quando non vietati, sono limitati ai dati strettamente necessari per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
L’accesso può avvenire mediante sistemi informatici o collegamenti telematici autorizzabili a condizione che non venga trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse, e che vengano rispettate, altresì, le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali (circolare Min. interno n. 3 del 26.2.2002).
La Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova (Prot. 125/2011/Area 2, Risp. 08.01.2011, n. 216), rispondendo ad un analogo quesito, ha detto che Equitalia s.p.a (già Riscossione s.p.a.) è autorizzata, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 122/99 “ad accedere agli uffici pubblici, anche in via informatica, con facoltà di prendere visione ed estrarre atti riguardanti i beni dei debitori”.
Ciò premesso, ad avviso di tale Prefettura, esclusivamente alla Società suindicata possa essere concesso di accedere agli archivi anagrafici Comunali.
Si precisa infine che, con provvedimento 18 settembre 2008, il Garante per la
protezione dei dati personali ha rappresentato che, non essendo ancora stato
adottato il decreto attuativo di cui al terzo comma del suindicato art. 18 la Equitalia
s.p.a. deve disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle
società del gruppo (Agenzia delle Entrate e INPS) e deve bloccare i collegamenti
effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di
sicurezza.
Inoltre il Garante ha prescritto che, dai sistemi informativi delle società del gruppo,
devono essere cancellate le informazioni eccedenti o non pertinenti le finalità
perseguite.
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