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albo pretorio
Oltre alle deliberazioni, per quali atti la legge impone la pubblicazione all'Albo pretorio ai fini della pubblicità legale e/o della trasparenza amministrativa? Ad asempio deve essere pubblicato il rilascio di autorizzazione a costruire? e può un B3 essere nominato responsabile della pubblicazione all'Albo pretorio?
emilio- Messaggi : 67
Data d'iscrizione : 10.06.11
Albo
La legge 25/2010, di conversione del D.L. 194/2009, ha prorogato il termine contenuto nel comma 5 dell’art. 32 della legge 69/2009, che attualmente recita: “5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”.
La pubblicazione risponde, nell’ambito dell’attività amministrativa di un ente, a varie finalità. In alcuni casi, previsti dalla legge, la pubblicazione di atti all'Albo è obbligatoria ed è finalizzata alla conoscenza legale nei confronti dei cittadini. In altri casi la pubblicazione risponde a istanze di trasparenza dell’azione amministrativa e di opportunità, che trovano comunque presupposto o richiamo in norme di legge o in principi generali diffusi nel nostro ordinamento giuridico.
Possono pertanto essere evidenziate due grandi tipologie di pubblicità:
1. Pubblicità legale: pubblicazione espressamente prevista da specifica norma di legge e finalizzata a fornire conoscenza legale alla generalità delle persone, assolvendo a diverse tipologie di effetto giuridico specifico (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc..). In determinati casi la pubblicazione è requisito di efficacia dell’atto, come ad esempio avviene per le deliberazioni degli enti locali, art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le quali, pur perfette, possono esplicare i loro effetti solo dopo la pubblicazione all’Albo.
2. Pubblicità effettuata
a) in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa (L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni) e al diritto di accesso e informazione dei cittadini relativamente alle attività e ai servizi della P.A.;
b) per dare diffusione di notizie, informazioni e opportunità che la Pubblica Amministrazione ritenga di mettere a disposizione degli utenti
Normalmente il responsabile delle pubblicazion coincide con il responsabile dell'area amministrativa ma la posizione economica di detti soggetti dipende dall'organizzazione dell'ente e dalla propria dotazione organica.
La pubblicazione risponde, nell’ambito dell’attività amministrativa di un ente, a varie finalità. In alcuni casi, previsti dalla legge, la pubblicazione di atti all'Albo è obbligatoria ed è finalizzata alla conoscenza legale nei confronti dei cittadini. In altri casi la pubblicazione risponde a istanze di trasparenza dell’azione amministrativa e di opportunità, che trovano comunque presupposto o richiamo in norme di legge o in principi generali diffusi nel nostro ordinamento giuridico.
Possono pertanto essere evidenziate due grandi tipologie di pubblicità:
1. Pubblicità legale: pubblicazione espressamente prevista da specifica norma di legge e finalizzata a fornire conoscenza legale alla generalità delle persone, assolvendo a diverse tipologie di effetto giuridico specifico (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc..). In determinati casi la pubblicazione è requisito di efficacia dell’atto, come ad esempio avviene per le deliberazioni degli enti locali, art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le quali, pur perfette, possono esplicare i loro effetti solo dopo la pubblicazione all’Albo.
2. Pubblicità effettuata
a) in ossequio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa (L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni) e al diritto di accesso e informazione dei cittadini relativamente alle attività e ai servizi della P.A.;
b) per dare diffusione di notizie, informazioni e opportunità che la Pubblica Amministrazione ritenga di mettere a disposizione degli utenti
Normalmente il responsabile delle pubblicazion coincide con il responsabile dell'area amministrativa ma la posizione economica di detti soggetti dipende dall'organizzazione dell'ente e dalla propria dotazione organica.
Re: albo pretorio
può un B3 essere nominato responsabile della pubblicazione all'Albo pretorio?
mi pare che si tratti di competenze e responsabilità equiparabili a quelle della figura del messo comunale per la quale figua la categoria B è più che sufficiente
mi pare che si tratti di competenze e responsabilità equiparabili a quelle della figura del messo comunale per la quale figua la categoria B è più che sufficiente
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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