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autorizzazione ad uso dell'auto propria -limite rimborso- corte sardegna 21 2012
P R E M E S S O
Il Sindaco del Comune di LODE’ chiede un parere in merito “all’eventuale possibilità di poter autorizzare il personale dell’Ente all’utilizzo del proprio autoveicolo personale con il relativo rimborso chilometrico secondo le tabelle previste” rappresentando una serie di circostanze che nel caso concreto renderebbero per il personale dell’amministrazione comunale notevolmente più economica tale soluzione rispetto all’utilizzo del mezzo pubblico.
C O N S I D E R A T O
1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di LODE’ ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Si rileva altresì anche l’astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all’attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica. Ciò pur dovendosi dare atto della necessità di intendere la richiesta di parere quale chiarimento operativo della disciplina di cui all’art.6 comma 12 del D.L. 31.5.2010 n.78 e non quale specifico quesito posto a questa Corte secondo le esigenze specifiche del Comune richiedente.
3. La questione, come si legge nella stessa relazione istruttoria del Comune di LODE’ allegata alla richiesta di parere trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali (per la verità con la dicitura “NON TRASMETTERE”), è stata compiutamente risolta dalla deliberazione n. 8 del 7.2.2011 ed è dunque ampiamente conosciuta dallo stesso Comune richiedente.
4. In particolare Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito che “Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010” e concluso, come anche riportato dal Comune di LODE’ che “Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.”
5. Si dovrà comunque tener presente che la stessa deliberazione delle Sezioni Riunite rimette alla discrezionalità dell’Ente la possibilità di adottare apposita regolamentazione che consenta, nel rispetto rigoroso di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, di rendere fruibile l’utilizzo del mezzo proprio, avendo appunto chiarito che “Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.”
Tutto ciò premesso la Sezione
D E L I B E R A
L’improcedibilità del richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.
O R D I N A
che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di LODE’, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2012.
IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE
(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)
Depositata in Segreteria in data 5 marzo 2012
IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)
Il Sindaco del Comune di LODE’ chiede un parere in merito “all’eventuale possibilità di poter autorizzare il personale dell’Ente all’utilizzo del proprio autoveicolo personale con il relativo rimborso chilometrico secondo le tabelle previste” rappresentando una serie di circostanze che nel caso concreto renderebbero per il personale dell’amministrazione comunale notevolmente più economica tale soluzione rispetto all’utilizzo del mezzo pubblico.
C O N S I D E R A T O
1. Il parere è stato richiesto ai sensi dell’art. 7, comma 8 cit. legge n. 131 del 2003 dal Sindaco del Comune di LODE’ ed è dunque ammissibile dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta è stata effettuata da soggetto a ciò legittimato dalla legge ed è stato correttamente trasmesso attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali.
2. Si rileva altresì anche l’astratta ammissibilità oggettiva, in quanto la questione sottoposta all’attenzione della Sezione ha ad oggetto la corretta interpretazione di misure aventi diretta incidenza sul bilancio degli Enti Locali ed afferenti alla materia della contabilità pubblica. Ciò pur dovendosi dare atto della necessità di intendere la richiesta di parere quale chiarimento operativo della disciplina di cui all’art.6 comma 12 del D.L. 31.5.2010 n.78 e non quale specifico quesito posto a questa Corte secondo le esigenze specifiche del Comune richiedente.
3. La questione, come si legge nella stessa relazione istruttoria del Comune di LODE’ allegata alla richiesta di parere trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali (per la verità con la dicitura “NON TRASMETTERE”), è stata compiutamente risolta dalla deliberazione n. 8 del 7.2.2011 ed è dunque ampiamente conosciuta dallo stesso Comune richiedente.
4. In particolare Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno chiarito che “Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010” e concluso, come anche riportato dal Comune di LODE’ che “Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.”
5. Si dovrà comunque tener presente che la stessa deliberazione delle Sezioni Riunite rimette alla discrezionalità dell’Ente la possibilità di adottare apposita regolamentazione che consenta, nel rispetto rigoroso di criteri di economicità, efficacia ed efficienza, di rendere fruibile l’utilizzo del mezzo proprio, avendo appunto chiarito che “Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di interventi.”
Tutto ciò premesso la Sezione
D E L I B E R A
L’improcedibilità del richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.
O R D I N A
che la deliberazione sia trasmessa rispettivamente al Sindaco del Comune di LODE’, al Presidente del Consiglio comunale, al Segretario Generale del comune ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2012.
IL Magistrato Relatore IL PRESIDENTE
(Roberto Angioni) (Anna Maria Carbone Prosperetti)
Depositata in Segreteria in data 5 marzo 2012
IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
sentenza sezioni riunite
potresti inoltrami gli estremi della sentenza della sezioni riunite citata nel tuo intervento?
grazie
grazie
ANTONELLA BORTOLAMAI- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 25.10.12
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