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http://www.irpef.info/Permessi amministratori locali - Comuni inferiori ai 15.000 abitanti
3 partecipanti
Permessi amministratori locali - Comuni inferiori ai 15.000 abitanti
Un saluto a tutti i frequentatori. Vorrei porre il seguente quesito, in virtù delle modifiche apportate dalla L. 148/2011:
Di quali permessi può usufruire un lavoratore dipendente nell'espletamento del mandato di Amministratore nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ?
Vi ringrazio delle risposte.
Di quali permessi può usufruire un lavoratore dipendente nell'espletamento del mandato di Amministratore nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ?
Vi ringrazio delle risposte.
Ranocchio- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 09.03.12
Re: Permessi amministratori locali - Comuni inferiori ai 15.000 abitanti
La ringrazio della tempestiva risposta.
Le chiedo solo un chiarimento riguardo questa tabella: in virtù delle modifiche apportate dalla L. 148/2011, le ore di permesso riportate nella tabella rimangono invariate o hanno subito delle variazioni/riduzioni ?
Con rinnovati ringraziamenti.
Le chiedo solo un chiarimento riguardo questa tabella: in virtù delle modifiche apportate dalla L. 148/2011, le ore di permesso riportate nella tabella rimangono invariate o hanno subito delle variazioni/riduzioni ?
Con rinnovati ringraziamenti.
Ranocchio- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 09.03.12
permessi
in merito alla modifica che l’art. 16, comma 21, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - che ha interamente riscritto il predetto articolo - ha disposto per il primo comma dell’art. 79 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sostituendo in parte il primo periodo, si ritiene che occorra tener conto che il testo del predetto primo comma, vigente dopo la modifica, è il seguente:
«I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva».
L’art. 12 delle “disposizioni della legge in generale” stabilisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell’intenzione del legislatore.
Le disposizioni del primo comma dell’art. 79 stabiliscono il diritto degli amministratori lavoratori dipendenti, nel caso in cui le riunioni dei consigli si svolgano in orario serale, di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo e, nel caso che i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Le due norme, in particolare quella relativa al diritto di assentarsi per l’intera giornata successiva alla riunione protrattasi oltre la mezzanotte, possono apparire non coordinate con la limitazione che è stata disposta per il giorno della riunione. Il loro testo vigente, che non è modificato, è stato in origine così stabilito per uniformità con il trattamento allora previsto per i lavoratori che prestavano servizio in ore serali e notturne ed il legislatore ha presumibilmente ritenuto di mantenerlo integralmente per tale motivo, anche in considerazione di quanto disposto con il comma 19 dello stesso art. 16 per le riunioni dei consigli dei comuni fino a 15.000 abitanti che indirizza a tenere le riunioni in orari non coincidenti con quelli di lavoro e, quindi, prevalentemente serali.
Il testo dell’art. 16, riscritto dalla legge di conversione con emendamento presentato in sede di trattazione della stessa, non è accompagnato dalla relazione dalla quale possa desumersi una diversa intenzione del legislatore.
Il nuovo testo inserito fa riferimento, per le riunioni dei consigli, al tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento, senza disporre in merito al diritto di assentarsi dal servizio per rientrare al posto di lavoro, come è previsto dal terzo comma dell’art. 79 per i componenti delle giunte e degli organi esecutivi degli altri enti locali.
Per i casi di rientro al luogo di lavoro in orario coincidente con quello del viaggio di rientro si ritiene che il Consiglio comunale, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e tenuto conto di quanto dispone il ricordato terzo comma dell’art. 79, delle condizioni per l’esercizio della carica stabilite dall’art. 51 Cost., può prevedere nel regolamento consiliare di cui all’art. 38 del T.U. n. 267/2000 una norma interpretativa che consenta per le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari il computo ai fini dei permessi retribuiti del tempo necessario per il rientro al luogo di lavoro degli amministratori interessati.
«I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva».
L’art. 12 delle “disposizioni della legge in generale” stabilisce che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell’intenzione del legislatore.
Le disposizioni del primo comma dell’art. 79 stabiliscono il diritto degli amministratori lavoratori dipendenti, nel caso in cui le riunioni dei consigli si svolgano in orario serale, di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo e, nel caso che i lavori si protraggano oltre la mezzanotte, il diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Le due norme, in particolare quella relativa al diritto di assentarsi per l’intera giornata successiva alla riunione protrattasi oltre la mezzanotte, possono apparire non coordinate con la limitazione che è stata disposta per il giorno della riunione. Il loro testo vigente, che non è modificato, è stato in origine così stabilito per uniformità con il trattamento allora previsto per i lavoratori che prestavano servizio in ore serali e notturne ed il legislatore ha presumibilmente ritenuto di mantenerlo integralmente per tale motivo, anche in considerazione di quanto disposto con il comma 19 dello stesso art. 16 per le riunioni dei consigli dei comuni fino a 15.000 abitanti che indirizza a tenere le riunioni in orari non coincidenti con quelli di lavoro e, quindi, prevalentemente serali.
Il testo dell’art. 16, riscritto dalla legge di conversione con emendamento presentato in sede di trattazione della stessa, non è accompagnato dalla relazione dalla quale possa desumersi una diversa intenzione del legislatore.
Il nuovo testo inserito fa riferimento, per le riunioni dei consigli, al tempo strettamente necessario per la partecipazione alle sedute e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento, senza disporre in merito al diritto di assentarsi dal servizio per rientrare al posto di lavoro, come è previsto dal terzo comma dell’art. 79 per i componenti delle giunte e degli organi esecutivi degli altri enti locali.
Per i casi di rientro al luogo di lavoro in orario coincidente con quello del viaggio di rientro si ritiene che il Consiglio comunale, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e tenuto conto di quanto dispone il ricordato terzo comma dell’art. 79, delle condizioni per l’esercizio della carica stabilite dall’art. 51 Cost., può prevedere nel regolamento consiliare di cui all’art. 38 del T.U. n. 267/2000 una norma interpretativa che consenta per le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari il computo ai fini dei permessi retribuiti del tempo necessario per il rientro al luogo di lavoro degli amministratori interessati.
permessi retribuiti
Paolo Gros ha scritto:al link
http://www.unifi.it/CMpro-v-p-5635.html
una tabella riassuntiva
La norma è valida anche per i dipendenti pubblica amministrazione ?
Grazie
sessa lidia- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 27.01.12
Permessi
si poiche' la norma detta... lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali
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