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http://www.irpef.info/Art. 2, co. 1 legge 336/1970 ai fini tfs/tfr
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Art. 2, co. 1 legge 336/1970 ai fini tfs/tfr
Egr. sig. Paolo Gros,
Sto predisponendo una pratica di pensione ad un dipendente al quale, all'atto della cessazione dal servizio, dovrò applicare l'art. 2, co. 1, della legge 336/70.
Vorrei sapere come mi devo comportare ai fini TFS/TFR? In pratica, l'incremento della R.I.A., nella misura del 7,5% (ossia 3 aumenti del 2,5%), calcolato secondo quanto disposto dall'informativa INPDAP n. 73 del 4.10.2002 e dalla nota operativa n. 9 del 30.1.2006, come deve essere indicato nel mod. 350/P (per i periodi fino al 31.12.2010) e nel mod. TFR/1 (dall'1.1.2011 alla data di cessazione)? Devo inserire la nuova R.I.A. così rideterminata solo nel mod. 350/P, oppure anche nel mod. TFR/1? In qs ultimo caso, come faccio ad indicarla? Preciso che il collega verrà collocato in pensione a decorrere dal 1° giugno 2012.
Nell'attesa di una sollecita risposta Le porgo cordiali saluti. Caterina B.
Sto predisponendo una pratica di pensione ad un dipendente al quale, all'atto della cessazione dal servizio, dovrò applicare l'art. 2, co. 1, della legge 336/70.
Vorrei sapere come mi devo comportare ai fini TFS/TFR? In pratica, l'incremento della R.I.A., nella misura del 7,5% (ossia 3 aumenti del 2,5%), calcolato secondo quanto disposto dall'informativa INPDAP n. 73 del 4.10.2002 e dalla nota operativa n. 9 del 30.1.2006, come deve essere indicato nel mod. 350/P (per i periodi fino al 31.12.2010) e nel mod. TFR/1 (dall'1.1.2011 alla data di cessazione)? Devo inserire la nuova R.I.A. così rideterminata solo nel mod. 350/P, oppure anche nel mod. TFR/1? In qs ultimo caso, come faccio ad indicarla? Preciso che il collega verrà collocato in pensione a decorrere dal 1° giugno 2012.
Nell'attesa di una sollecita risposta Le porgo cordiali saluti. Caterina B.
barbieri1790- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 02.03.12
legge 336/70
Buongiorno a tutti mi sono appena iscritta
vi chiedo un aiuto per capirci qualcosa sull'applicazione della legge 336/70 e legge 140/85 art.6.
sono in possesso del certificato attestante la mia qualifica di profugo dalla Libia e sono dipendente della P.A.
Ho ancora 6 anni di lavoro per poter andare in pensione ma non capisco in che modo viene applicata la legge 336/70 in sede INPS mi hanno solo detto che è una quota mensile che viene inserita nella pensione che prenderò, ma da altre fonti sembra che siano dei contributi che sommati mi potrebbero mandare in pensione 3 anni prima del previsti e, in questo caso, la richiesta di pensione dovrei effettuarla prima
potreste aiutarmi a capire meglio come e cosa verrà calcolato ai fini della pensione?
ringrazio fin d'ora
cordiali saluti
vi chiedo un aiuto per capirci qualcosa sull'applicazione della legge 336/70 e legge 140/85 art.6.
sono in possesso del certificato attestante la mia qualifica di profugo dalla Libia e sono dipendente della P.A.
Ho ancora 6 anni di lavoro per poter andare in pensione ma non capisco in che modo viene applicata la legge 336/70 in sede INPS mi hanno solo detto che è una quota mensile che viene inserita nella pensione che prenderò, ma da altre fonti sembra che siano dei contributi che sommati mi potrebbero mandare in pensione 3 anni prima del previsti e, in questo caso, la richiesta di pensione dovrei effettuarla prima
potreste aiutarmi a capire meglio come e cosa verrà calcolato ai fini della pensione?
ringrazio fin d'ora
cordiali saluti
DANIELA ROBI- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.04.14
re
RAL682 – Orientamenti Applicativi aran
l’art. 22 del CCNL del 5/10/2001 ha richiamato la particolare disciplina della legge n. 336/1970 al fine di consentirne l’ulteriore applicazione nei confronti del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali ed evitare, in tal modo, trattandosi di una normativa speciale propria del lavoro pubblico, l’effetto disapplicativo previsto dall’art.69 del D.Lgs.n.165/2001.
La clausola contrattuale ha fornito anche alcune indicazioni applicative, per rendere coerenti le disposizioni della citata legge n.336/1970 con la struttura della retribuzione attualmente vigente nel comparto. Si tratta di indicazioni, peraltro, che tengono pienamente conto del parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dell’1.12.1995.
Infatti, è stabilito che l’incremento di anzianità previsto dalla legge n.336/1970 viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, corrispondente al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14/9/2000 per ogni biennio considerato o, in percentuale ridotta, per i periodi inferiori al biennio.
Proprio per tali aspetti non può ritenersi praticabile l’applicazione della previsione dell’art.2, comma 2, della legge n.336/1970 con riferimento alla progressione economica all’interno della medesima categoria, ai sensi dell’art.5 dello stesso CCNL del 31.3.1999.
Infatti, le caratteristiche del beneficio della citata legge n.336/1970, e soprattutto l’automaticità del riconoscimento in presenza dei presupposti di legge, non sono sicuramente compatibili con le finalità dell’istituto della progressione economica orizzontale, che ai fini della sua applicazione presuppone l’adozione di criteri selettivi e meritocratici di valutazione della prestazione e dei risultati del personale nell’anno di riferimento ed è inoltre subordinato alla disponibilità di specifiche risorse finanziarie che devono essere prelevate dal fondo che in ogni ente è destinato allo sviluppo professionale e alla produttività.
Per gli stessi motivi, inoltre, risultava assolutamente inapplicabile il beneficio dell’attribuzione del grado o qualifica immediatamente superiore, in quanto tale beneficio appariva del tutto incompatibile con le regole prima vigenti in materia di progressione verticale stabilite nell’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
A maggior ragione, oggi, si propende per l’incompatibilità del medesimo beneficio con le recenti previsioni degli artt.24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009, che, per le promozioni del personale, ha previsto solo il concorso pubblico, con riserva di una quota al personale interno, incidendo quindi sui precedenti sistemi di progressione verticale definiti dai CCNL dei vari comparti di contrattazione del settore pubblico.
l’art. 22 del CCNL del 5/10/2001 ha richiamato la particolare disciplina della legge n. 336/1970 al fine di consentirne l’ulteriore applicazione nei confronti del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali ed evitare, in tal modo, trattandosi di una normativa speciale propria del lavoro pubblico, l’effetto disapplicativo previsto dall’art.69 del D.Lgs.n.165/2001.
La clausola contrattuale ha fornito anche alcune indicazioni applicative, per rendere coerenti le disposizioni della citata legge n.336/1970 con la struttura della retribuzione attualmente vigente nel comparto. Si tratta di indicazioni, peraltro, che tengono pienamente conto del parere dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato dell’1.12.1995.
Infatti, è stabilito che l’incremento di anzianità previsto dalla legge n.336/1970 viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, corrispondente al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14/9/2000 per ogni biennio considerato o, in percentuale ridotta, per i periodi inferiori al biennio.
Proprio per tali aspetti non può ritenersi praticabile l’applicazione della previsione dell’art.2, comma 2, della legge n.336/1970 con riferimento alla progressione economica all’interno della medesima categoria, ai sensi dell’art.5 dello stesso CCNL del 31.3.1999.
Infatti, le caratteristiche del beneficio della citata legge n.336/1970, e soprattutto l’automaticità del riconoscimento in presenza dei presupposti di legge, non sono sicuramente compatibili con le finalità dell’istituto della progressione economica orizzontale, che ai fini della sua applicazione presuppone l’adozione di criteri selettivi e meritocratici di valutazione della prestazione e dei risultati del personale nell’anno di riferimento ed è inoltre subordinato alla disponibilità di specifiche risorse finanziarie che devono essere prelevate dal fondo che in ogni ente è destinato allo sviluppo professionale e alla produttività.
Per gli stessi motivi, inoltre, risultava assolutamente inapplicabile il beneficio dell’attribuzione del grado o qualifica immediatamente superiore, in quanto tale beneficio appariva del tutto incompatibile con le regole prima vigenti in materia di progressione verticale stabilite nell’art.4 del CCNL del 31.3.1999.
A maggior ragione, oggi, si propende per l’incompatibilità del medesimo beneficio con le recenti previsioni degli artt.24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009, che, per le promozioni del personale, ha previsto solo il concorso pubblico, con riserva di una quota al personale interno, incidendo quindi sui precedenti sistemi di progressione verticale definiti dai CCNL dei vari comparti di contrattazione del settore pubblico.
legge 336/70
Grazie mille per la sua risposta rapida ed esaustiva
cordialità
Daniela
cordialità
Daniela
DANIELA ROBI- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.04.14
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