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USI CIVICI

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Messaggio  Daredevil Ven 16 Mar 2012 - 2:24

Vi è mai capitato di avere problemi riguardo alla gestione di terreni in uso civico?
Qualche anno fa un'Amministrazione neo eletta aveva posto a base del suo programma la messa a rendita effettiva di terreni con uso civivo, tra l'altro ubicati in altro Comune, sino ad allora fittati con delibere di consiglio a prezzi irrisori.
Fatta la procedura particolarmente motivata, a mezzo gara pubblica, senza alcuna impugnazione, firmati i contratti, rinegoziati per motivi economici e rifirmati ora non si prendono soldi.
Qualche consigliori insinua dubbi sulla procedura seguito a suo tempo ed appoggia chi non paga.
Il motivo non tanto nascosto sarebbe quello di vendere per fare cassa immediata, ma questo la normativa speciale non lo consente.
A me pare tutto corretto in quanto:
a) gli atti fatti a suo tempo (2003) sono riccamente motivati anche in relazione agli arresti giurisprudenziali dell'epoca e non sono mai stati impugnati innanzi al giudice competente
b) l'amministrazione consegue ( in teoria se pagano) un vantaggio economico non indifferente, iscritto anche in bilancio
c) Era programma di mandato e la procedura è servita per mettere ordine ad una situazione poco chiara
d) i contratti sono stati stipulati per ben due volte anche con doppia firma per eventuali clausole vessatorie
Unico dubbio ora sta nel fatto che gli stessi Amministratori vogliono malgrado il contrario parere del segretario ( il quale ritiene che civilisticamente i contratti siano validi e vadano rispettati anche per evitate danni erariali, oltre che impossibile attuare procedure di vendita) recarsi pressi gli usi civici e rappresentare situazioni a loro uso e consumo e creare un pasticcio.

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Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Mar 2012 - 2:28

Si parla di un fondo gravato da uso civico quando si vuole indicare un fondo destinato ad essere goduto dalla collettività. Per collettività si intende di solito la popolazione del luogo (non del comune, ma del luogo, quindi il comune o la frazione o la zona ecc...) dove il fondo è sito. Un pascolo può quindi essere destinato all'uso civico di pascolo dagli abitanti della frazione di dove è sito, un bosco all'uso civico di legnatico e così via. L'importante è capire il concetto che quel fondo deve essere goduto dalla comunità!
Attenzione: un bene gravato da uso civico non può essere alienato.
Da qui nascono le problematiche: molte amministrazioni hanno infatti alienato tali fondi. Queste alienazioni sono nulle. Ho espresso il concetto in modo molto semplice, ma forse così è ancora più chiaro quale sia l'effetto devastante di tali alienazioni.
Solo in alcuni particolarissimi casi tali fondi possono essere alienati, permutati o cambiati di destinazione d'uso, questi casi vengono comunque valutati uno per uno e sono casi comunque autorizzati dalle amministrazioni competenti in materia di uso civico. Ovviamente, in questi casi debitamente autorizzati, non sorgono problemi.
Ma torniamo al caso di alienazioni nulle: molti privati acquistano, senza saperlo, terreni gravati da uso civico e scoprono, magari a distanza di anni, che l'atto di acquisto è nullo.

Ecco quindi le due problematiche principali:

- cosa succede se si acquista un bene gravato da uso civico da una amministrazione che non ha la facoltà di alienarlo (o da un privato che a sua volta aveva acquistato da una amministrazione che non aveva facoltà di alienazione)
- come sapere se il fondo acquistato è soggetto ad uso civico

Risposta alla prima problematica: per evitare la reintegra del terreno dovrò ricorrere ad alcuni istituti, tra cui la conciliazione, per mezzo dei quali si può acquistare definitivamente la proprietà del fondo, naturalmente dietro il pagamento di una cospicua somma...a quanto ammonta questa somma? Non voglio dilungarmi in argomenti che vanno oltre il motivo per il quale questa pagina è stata scritta. Sappiate che la somma è cospicua, molto alta e che dipende da parecchi fattori. Non è propriamente una contravvenzione o una multa, ma una sorta di affrancazione del fondo.

Risposta alla seconda problematica: praticamente impossibile saperlo se non è stato fatto un accertamento dei fondi gravati da suo civico nel comune dove state acquistando il fondo. A mio avviso, perlomeno, è così. L'uso civico è una tradizione andata quasi totalmente persa, sentita perlopiù in località montane, la documentazione non è facilmente reperibile, inoltre gli usi civici sono spesso indicati su mappe difficilmente confrontabili con le mappe catastali attuali. Se non è stato fatto un accertamento serio e approfondito risulta davvero difficile sapere se un fondo è gravato o meno da uso civico. Fortunatamente alcuni comuni stanno incaricando professionisti esterni di effettuare tali accertamenti e si spera, tra qualche anno, di avere una situazione più chiara e certa.
L'accertamento delle terre gravate da uso civico parte da una lunga e difficoltosa ricerca storico archivistica, resa ancora più ardua dal fatto di dover riportare, sulle nuove mappe catastali, le aree ad uso civico individuate su antiche mappe in gran parte non confrontabili direttamente con le nuove se non per mezzo di lunghe e laboriose operazioni di sovrapposizione e interpretazione.

Spero di non aver creato troppo allarmismo, consiglio comunque di usare cautela nell'acquisto di fondi, specialmente in zone montane, pascolive e boschive. Ricordate che gli usi civici esistono ancora e chi vi vende il fondo potrebbe essersene dimenticato!

Ecco infine alcune norme inerenti:

NORME NAZIONALI

Legge 1766 del 16 giugno 1927

Regio Decreto 332 del 26 febbraio 1928

Legge 278 del 17 aprile 1957

D.P.R. 616 del 24 luglio 1977

Legge 97 del 31 gennaio 1994

D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004

NORME REGIONE PIEMONTE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 20/PRE-PT del 30 dicembre 1991

Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 3/FOP del 04 marzo 1997

L.R. 17 del 08 luglio 1999

D.G.R. 45-1880 del 28 dicembre 2000

D.G.R. 25-1910 del 07 gennaio 2001

D.G.R. 14-8176 del 07 gennaio 2003

D.G.R. 90-12248 del 06 aprile 2004

D.G.R. 55-14056 del 22 novembre 2004

D.G.R. 11-1800 del 19 dicembre 2005

L.R. 14 del 21 aprile 2006

L.R. 9 del 23 aprile 2007

L.R. 22 del 5 dicembre 2007


Fonte:http://www.studiomirano.it/document/usi_civ.htm



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Messaggio  Daredevil Ven 16 Mar 2012 - 2:38

Nel caso di specie il problema dell'alienazione non si pone.
E' una cosa talmente pacificia, pensa che in alcuni casi in Campania inviarono i carabinieri a bloccare gli atti.
Saranno i funzionari degli usi civici a chiarirlo, così come la minoranza consiliare molto agguerrita sul punto e lo stesso segretario a rappresentarlo.
Volevo sentire il vostro parere invece sugli altri passaggi del primo post

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Messaggio  Livio Ven 16 Mar 2012 - 3:29

Provo a darti la mia opinione, rispetto a quanto credo di aver compreso.
I terreni gravati d'uso civico sarebbero stati "affittati" nel 2003 (trattandosi di beni di natura demaniale forse è più corretto parlare di concessione) a soggetti terzi NON titolari del diritto di godimento dell'uso civico?
Questa mi pare la premessa indispensabile, perché se il soggetto cui è concesso il bene E' titolare del diritto di uso civico chiedergli somme aggiuntive mi pare sbagliato (esempio: cittadino residente nella frazione BELCOLLE che possiede 4 capre ed esercita l'uso civico di pascolo sul comprensorio di uso civico della frazione BELCOLLE: non deve pagare nulla...).
Se il caso è come l'ho inteso, siamo in presenza di una "sottrazione" temporanea del godimento dell'uso civico ai potenziali titolari (nell'esempio, tutti coloro che possedendo ovini, bovini o caprini nella frazione potrebbero portarli al pascolo nell'uso civico). Capita sempre più spesso, molte volte perché nella società moderna, certi usi non sono più attivi (di nuovo, a BELCOLLE non c'è più nessuno che possiede una capra o una pecora, ma hanno tutti il SUV...).
Le disposizioni regionali, in Piemonte (ma penso siano simili anche altrove), dicono che è lecito - previa autorizzazione regionale e idonea perizia di stima - destinare temporaneamente ad altro uso un bene soggetto ad uso civico. Il concessionario dovrà pagare un canone al Comune, il quale deve obbligatoriamente destinare questo canone a opere e interventi permanenti a beneficio della Comunità destinataria dell'uso civico.
Ho in mente uno dei nostri tanti casi in materia: un ripetitore televisivo che occupa pochi metri quadrati di bosco comunale. Ovviamente non si può più praticare il focatico su quel fondo; il concessionario del terreno paga un canone (relativamente salato, posto che ne fa un uso "industriale") al Comune, e il Comune usa quel canone per migliorare la viabilità forestale in quella zona (così gli usocivisti del focatico sono agevolati a fruire del loro diritto ).
Se l'ufficio regionale preposto alla tutela dell'uso civico fa correttamente il suo mestiere, convalida i contratti in essere se conformi alle regole sugli usi civici, oppure, al contrario, ne sanzionerà l'invalidità solo se non sono stati rispettati i presupposti di fatto e di diritto come in parte ho cercato di riassumerli secondo la mia conoscenza ed esperienza.
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Messaggio  Daredevil Ven 16 Mar 2012 - 5:27

Hai centrato il bersaglio.
Tutto è avvenuto come hai detto, tranne l'autorizzazione regionale.
Il problema vero è un altro. Il ricavato dei fitti non ha mai avuto una specifica destinazione in bilancio ma è servito a garantire la parte corrente del bilancio.

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Messaggio  Livio Ven 16 Mar 2012 - 8:15

In questo caso i contratti che hanno distolto i beni alla loro destinazione di uso civico senza autorizzazione regionale (vedi l'art. 12 della legge 1766/1927) potrebbero essere considerati invalidi e, nella più rigorosa interpretazione della giurisprudenza, data la particolare condizione dei beni "demaniali" (823 codice civile), addirittura nulli per impossibilità dell'oggetto.
In ogni caso però i "fitti" pagati, vanno comunque a configurarsi come ristoro della occupazione "di fatto" attuata, e come tali dovrebbero essere sempre destinati a "opere permanenti di interesse generale della popolazione" (art. 24 citata legge).
Per cui se a bilancio fossero andati a finanziare investimenti... nella sostanza saremmo a posto!
Se hanno finanziato spesa corrente... in teoria potrebbero esservi delle responsabilità. Mi sembra però che sotto questo profilo non ci sia molta casistica... e poi tutti i vari organi di controllo, e talvolta persino gli stessi settori regionali, che solo di recente hanno ripreso la materia, mi sembra che siano stati abbastanza indulgenti.
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USI CIVICI Empty Regolamento per l'esercizio degli usi civici e gestione delle terre civiche

Messaggio  vitovincenzo.dituri Lun 19 Mar 2012 - 14:54

E' interessante conoscere, perchè si possa dare una risposta, se il comune in questione si è dotato di un regolamento per l'esercizio dei diritti degli usi civici e per la gestione delle terre civiche.

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USI CIVICI Empty Re: USI CIVICI

Messaggio  Daredevil Mar 20 Mar 2012 - 2:28

Non vi è alcun regolameno.
Vi erano delle delibere consiliari degli anni 60 di assegnazione in una sorta di fitto a degli agricoltori per somme che nel 2004 erano davvero irrisorie in rapporto alla qualità dei terreni.
La volontà politica come da programma di mandato era di mettere a rendita le colture.
Le delibere fatte, particolarmente motivate, furono adottate anche per evitare l'affrancazione.
Ripeto non furono impugnate ed i contratti successivi anche registrati, con doppia firma per eventuali clausole vessatorie e poi rinegoziati, rifirmati e registrati di nuovo.

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USI CIVICI Empty Affrancazione?

Messaggio  vitovincenzo.dituri Mar 20 Mar 2012 - 10:24

E' strano che il Comune non si sia munito di un regolamento di gestione degli usi civici.
Ed appare strano, anche, che si parli di AFFRANCAZIONE:
Affrancazione di che cosa?
Di norma si parla di affrancazione in presenza di due situazioni:
1)-affrancazione di canone di possessi legittimi;
2)-affrancazione di canoni di possessi abusivi, poi legittimati.
In ambedue i casi la richiesta di affrancazione è un diritto soggettivo di natura potestativa del possessore, il cui esercizio non può essere condizionato dal Comune al quale spetta solo l'attività ricognitiva dell'esistenza dei presupposti.

Dal primo quesito si parla di concessione in fitto. Ebbene se la concessiobne è avvenuta con regolari atti (Deliberazioni, seguite poi dalla stipula dei contratti regolarmenre registrati) il fitto ha validità per tutto il tempo stabilito, allo scadere del quale il terreno deve essere lasciato libero, senza pretesa alcuna da parte del fittavolo.
Non si riesce a capire cosa vuol dire "Le delibere fatte, particolarmente motivate, furono adottate anche per evitare l'affrancazione".
Ripeto l'affrancazione di che cosa?
Trattandosi di concessione in fitto nulla c'è da affrancare.
C'è soltanto che alla scadenza del contratto, se non rinnovato, il terreno deve essere lasciato libero.
Per quanto riguarda la destinazione dei fitti essi da sempre sono stati destinati alla spesa corrente del bilancio comunale, mentre il ricavato delle alienazioni oppure il capitale di eventuali affrancazioni devono sottostare alle norne di cui all'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Comunque il quesito originario è poco chiaro

vitovincenzo.dituri

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Messaggio  Rino Mar 20 Mar 2012 - 11:32

Paolo ha parlato di affrancazione, perchè secondo me si riferisce al regime che regola le enfiteusi.

Rino

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USI CIVICI Empty Enfiteusi?

Messaggio  vitovincenzo.dituri Mar 20 Mar 2012 - 16:46

Rino ha scritto:Paolo ha parlato di affrancazione, perchè secondo me si riferisce al regime che regola le enfiteusi.
Ritengo di di no, poichè l'enfiteusi non può praticarsi nelle terre civiche.

vitovincenzo.dituri

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USI CIVICI Empty Re: USI CIVICI

Messaggio  Daredevil Gio 22 Mar 2012 - 7:01

vitovincenzo.dituri ha scritto:E' strano che il Comune non si sia munito di un regolamento di gestione degli usi civici.
Ed appare strano, anche, che si parli di AFFRANCAZIONE:
Affrancazione di che cosa?
Di norma si parla di affrancazione in presenza di due situazioni:
1)-affrancazione di canone di possessi legittimi;
2)-affrancazione di canoni di possessi abusivi, poi legittimati.
In ambedue i casi la richiesta di affrancazione è un diritto soggettivo di natura potestativa del possessore, il cui esercizio non può essere condizionato dal Comune al quale spetta solo l'attività ricognitiva dell'esistenza dei presupposti.

Dal primo quesito si parla di concessione in fitto. Ebbene se la concessiobne è avvenuta con regolari atti (Deliberazioni, seguite poi dalla stipula dei contratti regolarmenre registrati) il fitto ha validità per tutto il tempo stabilito, allo scadere del quale il terreno deve essere lasciato libero, senza pretesa alcuna da parte del fittavolo.
Non si riesce a capire cosa vuol dire "Le delibere fatte, particolarmente motivate, furono adottate anche per evitare l'affrancazione".
Ripeto l'affrancazione di che cosa?
Trattandosi di concessione in fitto nulla c'è da affrancare.
C'è soltanto che alla scadenza del contratto, se non rinnovato, il terreno deve essere lasciato libero.
Per quanto riguarda la destinazione dei fitti essi da sempre sono stati destinati alla spesa corrente del bilancio comunale, mentre il ricavato delle alienazioni oppure il capitale di eventuali affrancazioni devono sottostare alle norne di cui all'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Comunque il quesito originario è poco chiaro


Cerco di essere chiaro ed elementare.
Il problema sta nel fatto che l'Amministrazione di adesso vuole smontare quelle delibere che, in teoria garantirebbero un'entrata non indifferente, su richiesta forse degli stessi affittuari.
Altro non riesco a comprendere. A meno che non vogliano tentare una vendita per introitare risorse per opere pubbliche ( la ricerca di fondi è disperata, hanno bisogno di visibilità)
Vi pare normale che di questi tempi un'amministrazione che aveva come programma di mandato la messa a rendita di questi terreni voglia rinunciare ad una rendita fissa?
qui ci puzza....

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Messaggio  fruguglietti Gio 26 Apr 2012 - 4:13

DOVE VANNO ALLOCATI IN BILANCIO I PROVENTI DERIVANTI DEGLI USI CIVICI PER AFFRANCAZIONE DI TERRENI (ENTRATA E USCITA)?
GRAZIE

fruguglietti

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Messaggio  vitovincenzo.dituri Ven 27 Apr 2012 - 13:28

fruguglietti ha scritto:DOVE VANNO ALLOCATI IN BILANCIO I PROVENTI DERIVANTI DEGLI USI CIVICI PER AFFRANCAZIONE DI TERRENI (ENTRATA E USCITA)?
GRAZIE
Certamente non nella parte corrente.

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 - 24. - Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.

I proventi dei canoni annuali, invece, sono destinati a spesa corrente.

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Messaggio  mlabriola Mar 9 Lug 2013 - 16:01

vitovincenzo.dituri ha scritto:
fruguglietti ha scritto:DOVE VANNO ALLOCATI IN BILANCIO I PROVENTI DERIVANTI DEGLI USI CIVICI PER AFFRANCAZIONE DI TERRENI (ENTRATA E USCITA)?
GRAZIE
Certamente non nella parte corrente.

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 - 24. - Il capitale di affrancazione dei canoni per effetto di liquidazione di diritti, per legittimazione di occupazioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli del debito pubblico intestati al Comune, alla frazione od alla associazione, con vincolo a favore del Ministero  dell'economia nazionale, per essere destinato, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
Egualmente sarà investito in titoli del debito pubblico, intestati come sopra è detto e con identico vincolo, il prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili ai termini dell'art. 12.

I proventi dei canoni annuali, invece, sono destinati a spesa corrente.

esatto.

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Messaggio  mlabriola Mar 9 Lug 2013 - 16:03

Daredevil ha scritto:
vitovincenzo.dituri ha scritto:E' strano che il Comune non si sia munito di un regolamento di gestione degli usi civici.
Ed appare strano, anche, che si parli di AFFRANCAZIONE:
Affrancazione di che cosa?
Di norma si parla di affrancazione in presenza di due situazioni:
1)-affrancazione di canone di possessi legittimi;
2)-affrancazione di canoni di possessi abusivi, poi legittimati.
In ambedue i casi la richiesta di affrancazione è un diritto soggettivo di natura potestativa del possessore, il cui esercizio non può essere condizionato dal Comune al quale spetta solo l'attività ricognitiva dell'esistenza dei presupposti.

Dal primo quesito si parla di concessione in fitto. Ebbene se la concessiobne è avvenuta con regolari atti (Deliberazioni, seguite poi dalla stipula dei contratti regolarmenre registrati) il fitto ha validità per tutto il tempo stabilito, allo scadere del quale il terreno deve essere lasciato libero, senza pretesa alcuna da parte del fittavolo.
Non si riesce a capire cosa vuol dire "Le delibere fatte, particolarmente motivate, furono adottate anche per evitare l'affrancazione".
Ripeto l'affrancazione di che cosa?
Trattandosi di concessione in fitto nulla c'è da affrancare.
C'è soltanto che alla scadenza del contratto, se non rinnovato, il terreno deve essere lasciato libero.
Per quanto riguarda la destinazione dei fitti essi da sempre sono stati destinati alla spesa corrente del bilancio comunale, mentre il ricavato delle alienazioni oppure il capitale di eventuali affrancazioni devono sottostare alle norne di cui all'art. 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Comunque il quesito originario è poco chiaro


Cerco di essere chiaro ed elementare.
Il problema sta nel fatto che l'Amministrazione di adesso vuole smontare quelle delibere che, in teoria garantirebbero un'entrata non indifferente, su richiesta forse degli stessi affittuari.
Altro non riesco a comprendere. A meno che non vogliano tentare una vendita per introitare risorse per opere pubbliche ( la ricerca di fondi è disperata, hanno bisogno di visibilità)
Vi pare normale che di questi tempi un'amministrazione che aveva come programma di mandato la messa a rendita di questi terreni voglia rinunciare ad una rendita fissa?
qui ci puzza....

si rischia il danno erariale, queste le conseguenze: la corte dei conti condanna! qui la sentenza http://demaniocivico.blogspot.it/2012/12/corte-dei-conti-condanna-per-danno.html

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