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pignoramento un quinto dello stipendio

3 partecipanti

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Messaggio  camomilla Ven 16 Mar 2012 - 3:20

paolo scusami una dipendente deve restituire circa 5000 euro per permessi ex lege 104 goduti senza averne diritto. In particolare ti dico che non c'è un provvedimento autorizzativo dell'allora capo area, tuttavia alcune richieste di permesso di giorni sono vistate altre no. ad un certo punto la signora non prende più i permessi perchè si rende conto che non aveva il comma 3 sbarrato. al chi il capo area di ora fa partire una lettera in cui chiede alla signora di restituire le ore. lei a distanza di mesi risponde che è colpa della inefficienza della macchina amministrativa e che lei ha presentato una semplice richiesta di godere dei permessi, e che come tutti gli altri dipendenti, automaticamente senza autorizzazione se li è presi, ed in più ha alcune richieste di giorn vistate. io ora voglio recuperare i soldi. devo passare dal tribunale o posso decurtare automaticamente qualcosa dallo stipendio. cosa mi consigli di fare?

camomilla

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pignoramento un quinto dello stipendio Empty Pignoramento

Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Mar 2012 - 3:40

Occorre contestare l'indebito ed indicare al dipendente le possibili forme di resituzione anche concordandole.
Qualora non vi sia accordo e' possibile trattenere detto importo nel limite di un quinto con atto determinativo.
Paolo Gros
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Messaggio  camomilla Ven 16 Mar 2012 - 3:48

ma paolo scusami ho un dubbio perchè sostanzialmente il pignoramento presso terzi è un pignramento fatto in seguito ad un titolo esecutivo che io non ho. quindi che valore ha la determina del capo area amministrativa, vistata dal ragioniere di trattenere lo stipendio?

camomilla

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Messaggio  Paolo Gros Ven 16 Mar 2012 - 3:52

La somma e' indebita ed e' stata corrisposta dal datore di lavoro e lo stesso datore di lavoro non pignora proprio nulla ma chiede la semplice restituzione dell'indebito.
Ci si comporta quindi come per ogni somma corrisposta al dipendente e rilevatasi poi non dovuta.
Componendo tali pagamenti un superminimo e danno erariale debbono essere recuperati dall'ente una volta riconosciuti indebiti.
Avverso il provvedimento di recupero il soggetto puo' ricorrere al giudice del lavoro poiche' rammento che tra l'ente ed il dipendente esiste un contratto di lavoro e tali pagamenti sono stati extracontrattuali e non dovuti.
Paolo Gros
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pignoramento un quinto dello stipendio Empty Re: pignoramento un quinto dello stipendio

Messaggio  Patricia Ven 16 Mar 2012 - 4:05

Recupero somme dipendenti pubblici: è un'attività doverosa per la P.A.
(Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651 - Bellini
Gesuele)


Le somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai
propri dipendenti vanno obbligatoriamente recuperate, senza necessità
che si renda alcuna specifica motivazione, essendo sufficiente che
vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva
diritto alle somme corrisposte, e senza che abbia rilievo la buona
fede del debitore.
E’ questa la decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, nella
sentenza 24 maggio 2007 n. 2651, che ha visto coinvolto un funzionario
tributario, per il quale la Direzione Provinciale del Tesoro aveva
disposto il recupero di un’ingente somma, da lui indebitamente
percepita. L’interessato, proponendo ricorso, deduceva l’illegittimità
del provvedimento, adducendo a propria difesa, tra l’altro, la
violazione del principio di affidamento e dei principi in tema di
recupero somme indebitamente percepite, sostenendo il suo stato di
buona fede. Il Collegio, interessato della questione, respinge il
ricorso, richiamando conforme giurisprudenza (Cons. Giust. Ammin.
Sicilia, sez. giurisd., 15 gennaio 2002, n. 8; C.d.S., sez. IV, 17
dicembre 2003, n. 8274; sez. VI, 12 dicembre 2002, n. 6787; 20
dicembre 2005, n. 7221) in base alla quale, il principio che ammette
il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica
Amministrazione ai propri dipendenti “ha carattere di doverosità e
costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile,
di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non
rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità
di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme
indebitamente erogate”. “La doverosità”, continua il Consiglio di
Stato, “esclude che l’amministrazione sia tenuta a fornire una
specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate
le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme
corrisposte” (C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 5540; 22 settembre
2005, n. 4983; sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3674; 10 gennaio 2003, n.
43). Infine, riguardo la rilevanza buona fede del debitore, i giudici
di Palazzo Spada, fanno rilevare che la giurisprudenza maggioritaria
(C.d.S., sez. IV, 12 maggio 2006, n. 2679; VI, 12 luglio 2004, n.
5067; 3 dicembre 2003, n. 7953; 7 luglio 2003, n. 4012; 17 ottobre
2005, n. 5813) ritiene che “essa non può rappresentare un ostacolo
all’esercizio da parte dell’amministrazione del recupero dell’indebito
neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall’erogazione
delle somme, comportando in capo all’Amministrazione solo l’obbligo di
procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere
significativamente sulle esigenze di vita del debitore” (Cons. Giust.
Ammin. Sicilia, sez. giurisd., 14 ottobre 1999, n. 517; C.d.S., IV, 22
settembre 2005, n. 4964).
Patricia
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pignoramento un quinto dello stipendio Empty Re: pignoramento un quinto dello stipendio

Messaggio  Patricia Ven 16 Mar 2012 - 4:14

....e ancora se ti può essere utile:

Recupero somme indebite: al netto o al lordo da ritenute?

Come deve essere effettuato il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente da parte della PA? Al netto o al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali? Il nostro esperto risponde a queste domande alla luce di quanto indicato da Palazzo Spada e dall'Agenzia delle Entrate

Il recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente, da parte della pubblica amministrazione, deve essere effettuato al netto e non già al lordo delle ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali, poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Tanto si legge nel testo della decisione n. 3984 del Consiglio di Stato depositata lo scorso 4 luglio.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 71/E del 29 febbraio 2008 afferma che il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo (cioè in anni precedenti) a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto.

Il parere dell'esperto

Nel contrasto delle interpretazioni gli enti, a nostro avviso, potrebbero effettuare il recupero delle somme al netto ed, eventualmente, difendersi invocando il contrasto giurisprudenziale, qualora l'Agenzia irrogasse delle sanzioni per l'omissione delle ritenute.

Per Palazzo Spada il recupero è al netto delle ritenute Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata, la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente, da parte dell'amministrazione pubblica, non può avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ma solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente. Non si può invece pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), in quanto le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.

Ne consegue che la pubblica amministrazione, nel procedere al recupero di somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve effettuare tale recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

Questo principio, che oramai va sempre più consolidandosi nel panorama giurisprudenziale amministrativo (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 2 marzo 2009 n. 1164), purtroppo contrasta, come vedremo di seguito, con la prassi dell'Agenzia delle Entrate.

Cosa dice l'Agenzia delle Entrate

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 71/E del 29 febbraio 2008 afferma che il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo (cioè in anni precedenti) a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto.

Con la risoluzione n. 110/E del 29 luglio 2005, l'Agenzia delle Entrate aveva già sciolto il dubbio relativo al trattamento fiscale delle somme recuperate da parte di un ente nei confronti di un soggetto a cui le aveva erroneamente corrisposte, in un periodo di imposta precedente.

Con la citata risoluzione, l'Agenzia in sostanza richiama la normativa attualmente vigente in relazione agli oneri deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del Tuir, considerata l'estraneità dell'ente nel rapporto tra il dipendente e l'Erario.

Proprio per questo motivo l'art. 5 del Dlgs n. 314 del 2 settembre 1997 aveva introdotto nell'elencazione delle somme deducibili dal reddito complessivo, contenuta nel co. 1 dell'art. 10 del Tuir, la lett. d-bis) relativa alle “somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”.

Perciò, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, ha ritenuto che tale previsione soddisfi l'esigenza di equità fiscale del contribuente che ha subito il recupero, nel senso del suo diritto a esporre come onere deducibile nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno d'imposta in cui viene effettuato il recupero delle somme erroneamente erogate, l'imposta a suo tempo trattenutagli dal sostituto d'imposta.

Tale soluzione era stata già contemplata nella circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, che motivava tale scelta legislativa dal fatto che non esiste la possibilità di far valere sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, come quelli di lavoro dipendente o di pensione, o anche di lavoro autonomo professionale od occasionale.

Inoltre, per effetto dell'art. 51, co. 2, lett. h), del Tuir, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tale onere deducibile può essere riconosciuto direttamente dal datore di lavoro, sostituto d'imposta, per escludere tale importo dal reddito imponibile ed esonerare, così, il lavoratore dipendente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, se finalizzata soltanto a far valere tale onere.

Adesso, con la risoluzione n. 71 in commento, l'Agenzia ritorna sull'argomento. Non solo per ribadire che per risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore è necessario partire dall'analisi dell'art. 10, co. 1, lett. d-bis), del Tuir, inserito con effetto dal 1° gennaio 1998 dal Dlgs n. 314 del 2 settembre 1997, il quale prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo, “[...] le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti”. Ma anche per chiarire che tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di somme assoggettate a tassazione separata come specificato nell'appendice delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi a partire dal modello Unico 99 per i redditi 1998 approvato con decreto del ministero delle Finanze del 1° aprile 1999.

Già la risoluzione n. 110/2005, sopra citata, aveva chiarito, inoltre, che per effetto della lett. h) del co. 2 dell'art. 51 del Tuir l'onere deducibile previsto dal richiamato art. 10 del Tuir potrà anche essere riconosciuto direttamente dal sostituto d'imposta (fino alla capienza del reddito) e non concorrerà a formare il reddito imponibile. Tuttavia, in tal caso, qualora il reddito di lavoro dipendente o di pensione non permetta di recuperare l'intero onere deducibile, il contribuente potrà eventualmente operare una ulteriore deduzione in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la somma è restituita ( principio di cassa) fino alla capienza del suo reddito complessivo. L'istanza di rimborso dei versamenti diretti in base all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 è ammessa esclusivamente per le ipotesi di errore materiale, duplicazione totale o parziale dell'obbligo di versamento, inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In sostanza non è utilizzabile nella ipotesi di restituzione di somme al soggetto che le aveva erogate.

Quindi nella ipotesi di restituzione di somme indebitamente erogate, è preclusa al contribuente la possibilità di recuperare le ritenute subite tramite istanza di rimborso. Per stabilire quindi come comportarsi in detto caso, occorre distinguere, a seconda che il contribuente abbia già restituito o meno le somme.

Nell'ipotesi in cui non siano ancora state restituite le somme al lordo delle ritenute subite, il contribuente potrà recuperare le ritenute chiedendo direttamente al sostituto d'imposta il riconoscimento delle somme restituite tra gli oneri deducibili (fino alla capienza del reddito erogato), che non concorreranno a formare il reddito imponibile.

Quando invece le somme fossero state già rimborsate (sempre al lordo), potrà operare una deduzione (totale o per la parte residua non recuperata dal sostituto), in sede di dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta in cui la somma è restituita, sempreché sia ancora in tempo per la presentazione della stessa.

Qualora, invece, il contribuente, abbia già presentato la dichiarazione, potrà integrare tale dichiarazione dei redditi per far valere gli oneri deducibili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, co. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, secondo cui “Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare [...] non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo [...]”.

Patricia
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pignoramento un quinto dello stipendio Empty recupero somme

Messaggio  camomilla Ven 16 Mar 2012 - 4:29

grazie troppo gentili

camomilla

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pignoramento un quinto dello stipendio Empty Re: pignoramento un quinto dello stipendio

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