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Referente unico ex Lege 104/92
Mio fratello ed io intendiamo presentare l’istanza per il riconoscimento della condizione di grave disabilità che ha colpito la nostra mamma. Abbiamo condiviso la possibilità di assistere il nostro genitore la mattina e la sera dopo il lavoro visto che mio padre, ultrasettantenne, non è in grado di assisterla da solo.
Per renderci disponibili la mattina avevamo pensato di richiedere, ai nostri rispettivi datori di lavoro, l’autorizzazione ad usufruire dei permessi ex lege 104/92 ( 18 ore mensili) a mesi alterni in modo da utilizzare (per 6 mesi ciascuno) le ore previste dalla norma senza mai usufruirne in contemporanea.
Ho chiesto informazioni all’ufficio personale del mio ente e mi è stato detto che ciò non è più possibile in quanto la legge 104/92 è stata modificata. E’ stato previsto il “referente unico” e, di conseguenza, non è possibile che due figli utilizzino l’istituto dei permessi ( 18 ore mensili) in periodi alterni ma deve essere individuato un solo figlio che ricoprirà il ruolo di “referente unico”.
Allora mi domando: ma se per caso uno dei due figli, per problemi di salute o di altro genere, non può assistere il genitore, per un periodo “x” , quest’ultimo deve rimanere senza assistenza?
Posso essere aiutata a capire meglio?
Ringrazio , in anticipo, e spero proprio di riuscire a risolvere il problema. Anche perché io, rispetto a mio fratello, abito a circa 35 Km dalla mia mamma, ho un famiglia con tre figli, sono una persona attenta al proprio lavoro e sempre presente e contare sulla possibilità di assistere regolarmente la mia mamma ma, nel contempo, alternare l’assistenza al mattino o alla sera mi darebbe la possibilità di organizzare al meglio la mia giornata.
Per renderci disponibili la mattina avevamo pensato di richiedere, ai nostri rispettivi datori di lavoro, l’autorizzazione ad usufruire dei permessi ex lege 104/92 ( 18 ore mensili) a mesi alterni in modo da utilizzare (per 6 mesi ciascuno) le ore previste dalla norma senza mai usufruirne in contemporanea.
Ho chiesto informazioni all’ufficio personale del mio ente e mi è stato detto che ciò non è più possibile in quanto la legge 104/92 è stata modificata. E’ stato previsto il “referente unico” e, di conseguenza, non è possibile che due figli utilizzino l’istituto dei permessi ( 18 ore mensili) in periodi alterni ma deve essere individuato un solo figlio che ricoprirà il ruolo di “referente unico”.
Allora mi domando: ma se per caso uno dei due figli, per problemi di salute o di altro genere, non può assistere il genitore, per un periodo “x” , quest’ultimo deve rimanere senza assistenza?
Posso essere aiutata a capire meglio?
Ringrazio , in anticipo, e spero proprio di riuscire a risolvere il problema. Anche perché io, rispetto a mio fratello, abito a circa 35 Km dalla mia mamma, ho un famiglia con tre figli, sono una persona attenta al proprio lavoro e sempre presente e contare sulla possibilità di assistere regolarmente la mia mamma ma, nel contempo, alternare l’assistenza al mattino o alla sera mi darebbe la possibilità di organizzare al meglio la mia giornata.
Sonia Zoboli- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.03.12
Referente
La Legge 183 ha sottolineato come non possano essere concessi i permessi mensili ex Legge 104/1992, a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Già in precedenza era chiaro che il limite di tre giorni mensili era riferito a ciascuna persona disabile.
Dipartimento e INPS interpretano tale indicazione come un divieto all’alternatività fra più beneficiari, a meno che essi non siano i genitori di figli con grave disabilità.
In effetti il nuovo articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 prevede in favore dei genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile, condizione esclusa per i parenti e gli affini.
Se la logica sostenuta è certamente motivata anche dal diverso ruolo dei genitori rispetto agli altri familiari, la disposizione appare – al momento – piuttosto fumosa.
Di fatto, agevolmente, si sostanzia nel divieto di dividere i permessi fra aventi diritto (es. due giorni all’uno, uno all’altro). Ma appare più difficoltoso sostenere il divieto all’alternanza degli aventi diritto in mesi diversi, in presenza di una rinuncia espressa di uno di questi. Si tratta, quindi, di una indicazione che senz’altro subirà degli assestamenti dopo la prima applicazione.
Dipartimento e INPS interpretano tale indicazione come un divieto all’alternatività fra più beneficiari, a meno che essi non siano i genitori di figli con grave disabilità.
In effetti il nuovo articolo 33, comma 3 della Legge 104/92 prevede in favore dei genitori, anche adottivi, di figli con disabilità grave, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per persona disabile, condizione esclusa per i parenti e gli affini.
Se la logica sostenuta è certamente motivata anche dal diverso ruolo dei genitori rispetto agli altri familiari, la disposizione appare – al momento – piuttosto fumosa.
Di fatto, agevolmente, si sostanzia nel divieto di dividere i permessi fra aventi diritto (es. due giorni all’uno, uno all’altro). Ma appare più difficoltoso sostenere il divieto all’alternanza degli aventi diritto in mesi diversi, in presenza di una rinuncia espressa di uno di questi. Si tratta, quindi, di una indicazione che senz’altro subirà degli assestamenti dopo la prima applicazione.
Re: Referente unico ex Lege 104/92
Grazie mille della precisione e puntualità. In sostanza è quello che ho pensato anch'io... "aspetto fiduciosa gli assestamenti dopo la prima applicazione"Paolo Gros ha scritto:
Di fatto, agevolmente, si sostanzia nel divieto di dividere i permessi fra aventi diritto (es. due giorni all’uno, uno all’altro). Ma appare più difficoltoso sostenere il divieto all’alternanza degli aventi diritto in mesi diversi, in presenza di una rinuncia espressa di uno di questi. Si tratta, quindi, di una indicazione che senz’altro subirà degli assestamenti dopo la prima applicazione.
Sonia Zoboli- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 02.03.12
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