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http://www.irpef.info/dpr 333/90 vs dpr 347/83
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dpr 333/90 vs dpr 347/83
nel fascicolo personale di un dipendente trovo in posti diversi:
- 5a qualifica dpr 333/90 vigili
- 5a qualifica dpr 347/83 vigili
che differenza c'è?? ... il periodo lavorato è dal 01.10.1190 al 28.02.1992
In alcuni casi tra un dpr e l'altro... se mi ricordo bene ci sono stati degli scatti di qualifica ...
- 5a qualifica dpr 333/90 vigili
- 5a qualifica dpr 347/83 vigili
che differenza c'è?? ... il periodo lavorato è dal 01.10.1190 al 28.02.1992
In alcuni casi tra un dpr e l'altro... se mi ricordo bene ci sono stati degli scatti di qualifica ...
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: dpr 333/90 vs dpr 347/83
grande tuffo nel passato ...
al tempo ancora ero person in amori adolescenziali :-)))
quinto livello = quinto livello
solo che guardando nella tabella contratti in Pensioni S7 la IIS del quinto livello VIGILI con decorrenza 01/11/90 (e le decorrenze successive) + livemente maggiore di quella quinto livello = da 6312.34 a 6316.53 ..... come mai???
al tempo ancora ero person in amori adolescenziali :-)))
quinto livello = quinto livello
solo che guardando nella tabella contratti in Pensioni S7 la IIS del quinto livello VIGILI con decorrenza 01/11/90 (e le decorrenze successive) + livemente maggiore di quella quinto livello = da 6312.34 a 6316.53 ..... come mai???
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: dpr 333/90 vs dpr 347/83
La differenza che noti è giusta, in quanto per i vigili Urbani nella determinazione dell'I.I.S. occorreva tenere conto anche della Integrazione tabellare di livello pari alire 1.030.000.
L'ndennità integrativa speciale fino al 31/01/1986, era uguale per tutti e veniva rivalutata ogni tre mesi.
In seguito con l'entrata in vigore dell'art.16 DEL D.P.R. 1° FEBBRAIO 1986, N. 13 , la rivalutazione avveniva ogni sei mesi con dei meccanismi legati alla retribuzione in godimento.
Art. 16.
Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale
1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita
e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva:
per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente.
Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986;
pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un
accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui
prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni.
L'ndennità integrativa speciale fino al 31/01/1986, era uguale per tutti e veniva rivalutata ogni tre mesi.
In seguito con l'entrata in vigore dell'art.16 DEL D.P.R. 1° FEBBRAIO 1986, N. 13 , la rivalutazione avveniva ogni sei mesi con dei meccanismi legati alla retribuzione in godimento.
Art. 16.
Modifica del meccanismo della indennita' integrativa speciale
1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita
e' modificato come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva:
per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente.
Tale tasso percentuale di incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita' integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986;
pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00;
2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fini di un
accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita' e limiti di incidenza di tali variazioni sui
prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennita' di contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sara' assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni.
GEPI- Messaggi : 870
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