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Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica

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Messaggio  roby_roby Ven 13 Apr 2012 - 16:10

Premesso che con Circolare n° 2 del 08/03/2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha esplicitato che ”l’Amministrazione, nell’anno 2012 o negli anni successivi dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni ( salvo trattenimento in servizio ) quei dipendenti che nell’anno 2011 erano gia’ in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione" vorrei chiedere ai colleghi del forum un parere sul presente caso :

Una dipendente nata nel 1947, in possesso del solo requisito di cui all’Art 2 comma 21 della legge 335/95 così come modificato dall’Art. 22 Ter comma 1 della legge n° 102/09 e successivamente integrato dall’art. 12 comma 12 sexies della legge n. 122 del 30/09/2010 ( …….60 anni nel 2007 ), deve essere necessariamente collocata in quiescenza al compimento del 65° anno di età non essendo al contempo la stessa in possesso né della massima anzianità contributiva ( 40 anni ) nè di alcuna quota?

In pratica, l’Amministrazione , può avvalersi per il collocamento a riposo d’ufficio, della facoltà di pensionamento che la dipendente di che trattasi poteva già sfruttare a domanda a far data dal 2007 ?

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Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica Empty Pensione

Messaggio  Paolo Gros Ven 13 Apr 2012 - 23:38

Doveva essere comunque collocata in quiescenza a suo tempo al raggiungimento del 60esimo anno di eta'

nello specifico verifica la circolare al link

http://www.professionisti24.ilsole24ore.com/art/Professionisti24/Pubblica-Amministrazione/2008/10/circolare_10_2008_dfp.shtml?uuid=5f49c3d4-a134-11dd-ad48-94241c027df8&DocRulesView=Libero
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Messaggio  roby_roby Sab 14 Apr 2012 - 2:24

Grazie Paolo, volevo specificare che trattasi di dipendente amministrativa del comparto sanità il cui collocamento a riposo è obbligatorio ed è eseguito d’ufficio al compimento del 65° anno di età ai sensi dell’Art. 53 del D.P.R.761/79 .

Quindi non dovevo collocarla a riposo al compimento del 60° anno di eta’ a meno che la stessa non avesse richiesto il pensionamento ai sensi dell’Art. 2 comma 21 della Legge 335/95 cioe’ a domanda.

Premesso tutto ciò , dato che dalla circolare n° 2/2012 scaturisce un preciso obbligo per le p.a di dover collocare a riposo nel 2012 o negli anni successivi al compimento dei 65 anni quei dipendenti che nel 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva (40 anni) o della «quota» (era 96) o comunque dei requisiti per la pensione e considerato anche il fatto che non viene intaccato minimamente il limite d'età ordinamentale ( salva la facolta’ di mantenimento in servizio ),può essere considerato quanto previsto dall’Art. 2 comma 21 Legge 335/95 ( collocamento a riposo a domanda per le lavoratrici al compimento del 60° anno di eta’ ) comunque.... un requisito per la pensione..... dal quale scaturisce l’obbligo dell’Amministrazione di collocare a riposo al compimento dl 65° anno di eta’?
La dipendente di che trattasi , ripeto, non e' in possesso ne’ della anzianita’ massima contributiva né di alcuna quota (96) al 31/12/2011 .

Grazie

roby_roby

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Messaggio  Paolo Gros Sab 14 Apr 2012 - 23:03

Se la dipendente non ha provveduto alla domanda cui all'rt. 2 comma 21 Legge 335/95 derivandone quindi l'assenza dei requisiti contributivi massimi o delle quote ne deriva non conseguiva l'obbligo di pensionamento di ufficio ma occorreva l'istanza di mantenimento in servizio.
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Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica Empty Re: Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica

Messaggio  roby_roby Dom 15 Apr 2012 - 3:11

Ricapitolando...Esempio pratico
Dipendente,donna amministrativa del comparto sanita', nata il 15/05/1947 il cui collocamento a riposo d'ufficio e' fissato al compimento del 65° anno di eta' e cioe' a far data dal 16/05/2012.
Anzianita' contributiva alla data del compimento del 65° anno di eta' ( 15/05/2012 ) anni 33 ( quindi non in possesso nè dei 40 anni nè di alcuna quota al 31/12/2011 ).
Non intende presentare istanza di mantenimento in servizio per un biennio oltre il limite di eta' ( Art. 72 commi 7 e ss Legge 133/08 ) .
Domanda :



  1. Devo necessariamente collocarla a riposo d'ufficio a far data dal 16/05/2012 ? ( 65 anni ) o dal 16/05/2013 ? ( 66 anni + speranze di vita )

  2. Se dovessi collocarla a riposo d'ufficio a far data dal 16/05/2012 e attesi i tempi ormai ristrettissimi per la predisposizione della pratica pensionistica, posso mantenerla in servizio per il tempo strettamente necessario per la predisposizione della stessa? ( massimo 2 mesi ).

  3. Cosa intendi quando dici .....ma occorreva l'istanza di mantenimento in servizio.

Grazie.

roby_roby

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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Apr 2012 - 0:11

A mio avviso
Devo necessariamente collocarla a riposo d'ufficio a far data dal 16/05/2013
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Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica Empty Donna 65 anni

Messaggio  abal60 Lun 16 Apr 2012 - 3:23

x Roby e per punti:
1) Devi collocarla a riposo dal 16/05/2012 o al massimo il 01/06/2012;
2) No!
3) Non era necessaria istanza di trattenimento in servizio.
Motiviazioni:
1) La dipendente amministrativa (nata il 15/05/1947) avendo compiuto il 60esimo anno di età il 15/05/2007 avrebbe avuto la "facolta'" di chiedere di essere collocata a riposo dal 01/06/2007 ai sensi dell'art. 2 c. 21 legge 335/95: ribadisco "facolta'":
Orbene, considerato che la stessa "ha comunque" già acquisito il diritto a pensione ed il relativo accesso già nel 2007, si trova nella condizione che, al 31/12/2010 ha maturato il diritto a pensione, per cui nulla cambia secondo la previgente normativa. A tale riguardo ti consiglio di leggere con attenzione la circolare INPDAP n. 7 del 13/05/2008 (pagine 5 e seguenti)
Se ti può essere utile, anche nel mio Comune ho collocato a riposo dal 01/09/2012 una dipendente nata il 06/08/1947 e che al 31/08/2012 vanta circa 32 anni di anzianità contributiva.
In sostanza tutti coloro che raggiungono il diritto a pensione con le vecchie normative, indipendentemente dalla motivazione (es quote o nel caso donne) e che successivamente compiono i limiti età, vanno collocati a riposo al compimento del 65esimo anno età.
Pertanto anche le donne nate negli anni 1948 e 1949 seguiranno la stessa norma, a condizione che vantino almeno 20 anni di contribuzione).
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Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica Empty Re: Circolare 2/2012 Dipartimento Funzione Pubblica

Messaggio  Grazia Sampietro Lun 16 Apr 2012 - 3:38

Andrea, di meglio non sarei riuscita a scrivere Smile, confermo Smile
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Messaggio  Paolo Gros Lun 16 Apr 2012 - 4:01

Non sono in accordo con i colleghi poiche' rammento che la dipendente a tutt'oggi e' ancora in servizio e la data utile e' il 2013 .
Ma ovviamente e' solo una mia opinione e sicuramente quella espressa dai colleghi intervenuti e' piu' attendibile poiche' svolgono specificatamente tale attivita' e sono piu' addentro alla problematica.
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Messaggio  abal60 Lun 16 Apr 2012 - 5:46

Sono grato per il conforto espresso dall'amica Grazia (che saluto con affetto! Razz ), (siamo entrambi convinti che la prima "data" ove nasce il diritto a pensione è quella che "vale" ed a tale epoca, ci mettiamo una bella "bandierina"! Very Happy Very Happy Very Happy , all'amico Paolo, a supporto della mia tesi e degli amici del forum, segnalo quanto sancito dall'INPDAP con:
Nota operativa n. 50 del 07/10/2009:
In virtù dell’ultimo periodo del già citato art. 22 – ter, le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente diposizione ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa e possono richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Circolare n. 18 del 08/10/2010:
2. Accesso al trattamento pensionistico
2.1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1)
L’art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l’accesso al pensionamento di vecchiaia decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (ed. finestra mobile). La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell’iscritto che acquisisce i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31
dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le cd. 4 finestre di accesso in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti.
Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in virtù dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico prescritto per la pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il trattamento pensionistico, in presenza del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti prescritti per la pensione di anzianità, ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia).

Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare:
- al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista;
- al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo le finestre previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti;
- al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (cd. finestra mobile).
Resta, in ogni caso, confermato, come esplicitato al paragrafo 2.1 della presente Circolare, che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità.
[/b]
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Messaggio  roby_roby Mer 18 Apr 2012 - 16:52

x Andrea.

Perche' al punto 2 della mia domanda,..... attesi i tempi ormai ristrettissimi per il collocamento a riposo......, rispondi che non posso mantenerla in servizio al solo fine della predisposizione della pratica pensinistica?
Cosi' facendo la dipendente rischierebbe di rimanere senza stipendio e senza pensione per almeno 2 mesi.
Si tratterebbe di sfruttare in favore della dipendente, la discrezionalita' che l'Art. 2 della Legge 133/08 concede all'Amministrazione di concedere o meno la permanenza in servizio per un biennio oltre il 65° anno di eta'.anche se, la motivazione reale di tale eventuale mantenimento in servizio,esulerebbe dai criteri dettati dalla circolare D.F.P.n° 10/2008 ( non si terrebbe conto cioè di alcune condizioni oggettive quali le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione).
A mio avviso questa sarebbe l'unica soluzione da adottare in caso di mancata predisposizione della deliberazione di collocamento a riposo allorquando si e' ormai a brevissima distanza dalla decorrenza dello stesso.
Inoltre ciò eviterebbe l'eventuale applicazione della media ponderata sul trattamento pensionistico che si verificherebbe allorquando si e' trascurato di collocare a riposo un dipendente al compimeto 65° anno di eta' cosi' come imposto dalla ben nota circolare 2/2012 .
Grazie.

roby_roby

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Messaggio  ginevra Gio 19 Apr 2012 - 2:34

Devi necessariamente collocarla dal 16/05/12 oppure dal 01/06/12. Per il trattenimento in servizio non hai piu' tempo, xche' la dipendente avrebbe dovuto presentare la domanda dai 12 ai 24 mesi prima del compimento dei 65 anni di eta' .
Saluti

ginevra

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Messaggio  abal60 Gio 19 Apr 2012 - 7:07

Concordo pienamente con quanto afferma Ginevra:
Roby ha scritto: ...cosi' facendo la dipendente rischierebbe di rimanere senza stipendio e senza pensione per almeno 2 mesi.
Nessuno ti vieta di corrispondere, per massimo 3 mesi, un acconto di pensione netto per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2012, pagato dall'Amministrazione di appartenenza. Questa procedura (MAI ABROGATA) e che certamente non fa piacere all'INPDAP, consentirebbe :
1) Non lasciare la dipendente senza stipendio, nè pensione per almeno 3 mesi;
2) Nell'applicativo S7 avrai cura di inserire la somma erogata alla stessa;
3) In pratica rispetteresti i tempi di invio della pratica entro 3 mesi (circolare INPDAP 10/2004), vista la situazione non chiara e l'emissione della circolare n. 2 FP del 08/03/2012.
Saluti

abal60
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Messaggio  roby_roby Sab 21 Apr 2012 - 0:14

x Ginevra e Abal


Per quanto rguarda rlguarda la natura del terrmine per la presenazione delle istanze di trattenimento in servizio previsto dall' Art. 72 del decreto legge n° 112/08 esiste una risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ove viene esplicitato che : l'Amministrazione può decidere di derogare allo stesso valutando ed eventualmente accogliendo anche domande di trattenimento in servizio non tempestive a condizione che dia comunicazione a tutti gli interessati della riapertura del termine .

Quindi potrei accogliere istanze di permanenza di servizio presentate fuori termie anche se rimane sempre la discrezionalita' dell'Amministrazione circa l'accoglimento o meno delle stesse.

roby_roby

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Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Apr 2012 - 0:18

Con la circolare numero 37 del 14 marzo 2012, in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, l’Inps precisa che dal 1 gennaio 2013 il requisito anagrafico si adeguerà (incremento di 3 mesi) alla speranza di vita per le lavoratrici che intendono andare in pensione con almeno 35 anni di contributi e 57 anni di età e che scelgano il trattamento pensionistico liquidato secondo le regole del sistema contributivo (legge 243/2004, art.1, comma 9).

Secondo l’ex Inpdap, stante l’attuale quadro normativo, la pensione potrà essere erogata a condizione che i requisiti siano maturati entro il 30 dicembre 2014, affinché la decorrenza della pensione (a causa della finestra mobile di 12 mesi) possa avvenire entro il 31 dicembre 2015.

Si rileva una anomalia. Mentre per gli iscritti Inps la circolare 35/2012 precisa che la pensione di vecchiaia/anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del requisito, per gli iscritti ex Inpdap nulla viene precisato, quindi si deduce che la decorrenza sarà il giorno successivo a quello della maturazione del requisito.

Riassumendo pare che una dipendente nata il 13/09/1957, che maturerà 35 anni di contributi, potrà accedere alla pensione con opzione al contributivo il 14/12/2015 se iscritta ex Inpdap. Potrebbe non avere lo stesso accesso alla pensione se fosse, invece, iscritta Inps a norma dell’art. 22, comma 5 della legge 153/1969, il quale prevede la decorrenza del trattamento il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, ovvero, in questo caso, la decorrenza scatterebbe dal 01/01/2016, quando non sarà più possibile optare.

Ulteriori chiarimenti da parte degli Istituti previdenziali risultano quindi indispensabili.
Paolo Gros
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