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D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo stazione appaltante per inadempienza retributiva

2 partecipanti

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Messaggio  monicalat Lun 23 Apr 2012 - 2:07

Cosa fare se si accerta l'inadempienza retributiva della ditta affidataria e la stessa presenta però DURC regolare?
In sostanza ha omesso di pagare i dipendenti ma probabilmente gli ha versato i contributi:
abbiamo le buste paga dei dipendenti per le mensilità non pagate. Dobbiamo trattenere e versare l 'Irpef e cosa fare con la quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore?

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 D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo stazione appaltante per inadempienza retributiva  Empty Dpr

Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Apr 2012 - 2:21

Cio' che l'ente deve verificare e' la regolarita' contributiva e nulla piu' .
Se tale documento (Durc) e' regolare l'ente non puo' e non deve entrare in problematiche giuslavoristiche che non competono .
Paolo Gros
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 D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo stazione appaltante per inadempienza retributiva  Empty intervento sostitutivo retributivo

Messaggio  monicalat Lun 23 Apr 2012 - 2:49

Paolo Gros ha scritto:Cio' che l'ente deve verificare e' la regolarita' contributiva e nulla piu' .
Se tale documento (Durc) e' regolare l'ente non puo' e non deve entrare in problematiche giuslavoristiche che non competono .


Ma in tal caso che senso ha la formulazione dell'art. 5 del regolamento dei contratti.
ho trovato anche un parere anci che propone un iter da seguire.
secondo questo parere sono da corrisponedere le retribuzioni detraendo il 20 % a titolo di ritenuta d'acconto.
perchè la ritieni no applicabile questa procedura?

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 D.P.R. 207/2010 - Intervento sostitutivo stazione appaltante per inadempienza retributiva  Empty Pagamenti

Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Apr 2012 - 2:54

l'ente deve verificare e' la regolarita' contributiva e nulla piu e questo e' cio' che ritengo personalmente anche perche' nella norma non vi e' scritto altro , magari nella dottrina o nella prassi ma non nella giurisprudenza.
Il parere anci ( che non conosco) sicuramente pero' sara' affidabile e sensato
Paolo Gros
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Messaggio  monicalat Lun 23 Apr 2012 - 3:21

Paolo Gros ha scritto:l'ente deve verificare e' la regolarita' contributiva e nulla piu e questo e' cio' che ritengo personalmente anche perche' nella norma non vi e' scritto altro , magari nella dottrina o nella prassi ma non nella giurisprudenza.
Il parere anci ( che non conosco) sicuramente pero' sara' affidabile e sensato

Scusami se insisto ma la norma lo prevede espressamente : vorrei però capire perchè lo interpreti così dal momento che anche a me sembra una procedura strana.

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza

retributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in
caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8,
ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto,
il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare
anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento
diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118,
comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte
dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle
richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.


poi il parere anci:
Quesito
Una dipendente della ditta appaltatrice del servizio di pulizia degli immobili comunali per il biennio 2009/2010 (appalto scaduto il 31.12.2010) ha fatto richiesta al comune, tramite il sindacato, della corresponsione dello stipendio relativo al mese di agosto 2010, della tredicesima e delle ferie non godute nell'anno 2010. Si tenga conto che la lavoratrice ha cessato il rapporto di lavoro con la ditta, a seguito di licenziamento, il 31 agosto 2010.
La richiesta è stata effettuata nel mese di giugno 2011.
I responsabili della ditta non sono assolutamente rintracciabili, le note raccomandate tornano per compiuto deposito e di conseguenza non risulta possibile (come è invece successo per altri lavoratori della stessa ditta che hanno avanzato le loro richieste a dicembre/gennaio) ottenere una dichiarazione dove si confermi l'effettivo debito.
La somma richiesta è stata calcolata dal sindacato tramite i suoi consulenti e viene evidenziata al lordo delle trattenute previdenziali ed assistenziali e dell'IRPEF.
Si chiede se il Comune, anche alla luce del regolamento dei contratti (DPR. 207/2010) che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (anche se il caso di specie si configura diversamente, dato che non è più vigente il contratto di appalto) DEBBA o meglio POSSA procedere alla liquidazione di quanto richiesto, agendo in sede conciliativa, eventualmente ricorrendo all'escussione della cauzione ancora non svincolata, in mancanza di una prova dell'effettivo debito o se debba attendere la citazione avanti al giudice del lavoro (che il sindacato farà certamente) ed il conseguente ordine del giudice (con il naturale aggravio di spese: il nostro legale e quello del sindacato).
Si chiede altresì se liquidando gli emolumenti lordi il comune si configuri come sostituto di imposta con le conseguenze del caso o se debba pagarsi il netto (che però non è stato quantificato).
Risposta
Gli artt. 4 e 5 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici sono volti a tutelare i diritti contributivi e retributivi dei lavoratori danneggiati dal comportamento omissivo tenuto dai propri datori di lavoro con riguardo ai suddetti adempimenti.
L’art. 5 che prevede l’intervento sostitutivo della s.a. in caso di inadempienza retributiva da parte dell’esecutore del contratto nei confronti dei propri dipendenti, tuttavia non dispone un obbligo assoluto del pagamento al verificarsi delle condizioni dettate dalla norma, ma una semplice facoltà.
Pertanto, mentre da un lato l’inadempimento è accertato per il solo decorso del termine assegnato all’esecutore per provvedere al pagamento (15 giorni), dall’altro, decorso detto termine ovvero non essendo intervenuta alcuna contestazione, le amministrazioni aggiudicatrici “possono pagare... direttamente ai lavoratori…”.
Tuttavia, vista la finalità dettata dal Titolo II della parte I del Regolamento “Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva”, si ritiene che, accertata l’inadempienza nei termini dettati dal Regolamento, l’amministrazione debba provvedere al pagamento.
L’art. 5 va letto unitamente all’art. 4 per il quale la s.a. interviene in caso di inadempienza contributiva. In questo caso, accertata l’inadempienza tramite Durc, il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice.
Pertanto, per acquisire elementi di certezza sul mancato pagamento delle retribuzioni, l’amministrazione dovrà verificare se risultano inadempienze contributive relative al mese di agosto 2010, ed eventualmente anche inadempienze in materia di versamento di ritenute fiscali per lo stesso periodo.
Acquisiti questi elementi si ritiene che l’amministrazione debba procedere al pagamento delle retribuzioni, al versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, questi ultimi eventualmente nella forma di ritenuta d’acconto.
Si fa presente che a termini dell’art. 118, comma 6, del Codice l’esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Occorre quindi che il Sindacato che ha calcolato la retribuzione dia atto di tale prescrizione.


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Messaggio  Paolo Gros Lun 23 Apr 2012 - 3:36

...non dispone un obbligo assoluto del pagamento al verificarsi delle condizioni dettate dalla norma, ma una semplice facolta'...

...e la dice lunga
Paolo Gros
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