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DURC IRREGOLARE e per intervento sostitutivo del Comune in qualità di coobbligato
Il mio Comune è titolare di partita IVA.
Ai sensi dell’art.37, c.49 DL 223/2006, conv. L. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche.
I Comuni pagano normalmente con modello F24EP.
Ora, con risoluzione Ag.Entrate n. 34/E del 11/4/2012 e con circolare INPS n.54 del 13/4/2012 è previsto l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare, con pagamento, da parte del Comune, di F24 in qualità di coobbligato (codice 51).
Ritenendo di non poter pagare consegnando un modello cartaceo in tesoreria (e di non poter utilizzare l’F24EP perché per questo modello non è previsto il cod. 51), abbiamo provato ad inserire i dati del contribuente ROSSI MARIO e il codice fiscale del Comune come coobbligato (cod. 51) nella versione online 2.4.9 del 18/4/2012 del software distribuito dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’F24online. Ma la compilazione non va a buon fine.
Mi chiedo, e vi chiedo:
- un soggetto titolare di partita IVA può pagare un F24 cartaceo consegnandolo in banca oppure è sanzionabile;
- trasmettendo a mezzo Entratel un F24 per pagamento telematico, è possibile pagare per un soggetto diverso dal titolare del c/c bancario valido per l’addebito e comunque diverso dal titolare del servizio Entratel (in pratica il Comune pagherebbe per un altro contribuente, inserendo in F24 il suo codice fiscale solo come coobbligato).
grazie[b]
Ai sensi dell’art.37, c.49 DL 223/2006, conv. L. 248/2006, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche.
I Comuni pagano normalmente con modello F24EP.
Ora, con risoluzione Ag.Entrate n. 34/E del 11/4/2012 e con circolare INPS n.54 del 13/4/2012 è previsto l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare, con pagamento, da parte del Comune, di F24 in qualità di coobbligato (codice 51).
Ritenendo di non poter pagare consegnando un modello cartaceo in tesoreria (e di non poter utilizzare l’F24EP perché per questo modello non è previsto il cod. 51), abbiamo provato ad inserire i dati del contribuente ROSSI MARIO e il codice fiscale del Comune come coobbligato (cod. 51) nella versione online 2.4.9 del 18/4/2012 del software distribuito dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’F24online. Ma la compilazione non va a buon fine.
Mi chiedo, e vi chiedo:
- un soggetto titolare di partita IVA può pagare un F24 cartaceo consegnandolo in banca oppure è sanzionabile;
- trasmettendo a mezzo Entratel un F24 per pagamento telematico, è possibile pagare per un soggetto diverso dal titolare del c/c bancario valido per l’addebito e comunque diverso dal titolare del servizio Entratel (in pratica il Comune pagherebbe per un altro contribuente, inserendo in F24 il suo codice fiscale solo come coobbligato).
grazie[b]
franca baratella- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 23.01.12
F24
...software distribuito dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione dell’F24online. Ma la compilazione non va a buon fine...i motivi?
Re: DURC IRREGOLARE e per intervento sostitutivo del Comune in qualità di coobbligato
f24 versione 2.4.9
compilando con dati del contribuente persona fisica sig. PINCO PALLO e CODICE FISCALE del coobbligato "IL COMUNE" codice identificativo 51, FIRMATARIO Sindaco del Comune (come risulta sempre fatto…..) alla fine della compilazione appare questo messaggio:
Controlli Formali del File Telematico
Il presente documento contiene degli errori che non consentono la produzione del file telematico. Prima di ripetere l'operazione occorre verificare i dati introdotti, confermando nuovamente tutti i pannelli utilizzati.
Ogni prova di trovar una soluzione in internet al problema non ha dato risultato
compilando con dati del contribuente persona fisica sig. PINCO PALLO e CODICE FISCALE del coobbligato "IL COMUNE" codice identificativo 51, FIRMATARIO Sindaco del Comune (come risulta sempre fatto…..) alla fine della compilazione appare questo messaggio:
Controlli Formali del File Telematico
Il presente documento contiene degli errori che non consentono la produzione del file telematico. Prima di ripetere l'operazione occorre verificare i dati introdotti, confermando nuovamente tutti i pannelli utilizzati.
Ogni prova di trovar una soluzione in internet al problema non ha dato risultato
franca baratella- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 23.01.12
coobbligato
credo nel cso che per la stazione applatante voglia i dati di persona giuridica e non fisica come hai indicato
DURC IRREGOLARE e intervento del Comune in qualotà di coobbligato
In effetti, dovendo già affrontare un'altra situazione analoga, ma con fornitore non in regola "persona giuridica", abbiamo visto che la procedura F24 on line sembra funzionare.
Ma il primo fornitore con DURC irregolare é effettivamente una ditta/persona fisica e in questo caso per il momento non c'é verso.
franca
Ma il primo fornitore con DURC irregolare é effettivamente una ditta/persona fisica e in questo caso per il momento non c'é verso.
franca
franca baratella- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 23.01.12
Re: DURC IRREGOLARE e per intervento sostitutivo del Comune in qualità di coobbligato
Approfitto del topic per avere un riscontro.
Per quanto riguarda la ritenuta dello 0,50% da applicare "in ogni caso" prima di attivare l'intervento sostitutivo, come si procede nel caso si tratti di una fornitura con affidamento diretto (anzichè di un appalto di lavori, ad esempio)?
Non essendoci un "certificato di collaudo" o una "verifica di conformità" che la stazione appaltante debba approvare, per sbloccare e pagare alla ditta la somma trattenuta mi limiterei solo a considerare un successivo durc regolare. Giusto?
Per quanto riguarda la ritenuta dello 0,50% da applicare "in ogni caso" prima di attivare l'intervento sostitutivo, come si procede nel caso si tratti di una fornitura con affidamento diretto (anzichè di un appalto di lavori, ad esempio)?
Non essendoci un "certificato di collaudo" o una "verifica di conformità" che la stazione appaltante debba approvare, per sbloccare e pagare alla ditta la somma trattenuta mi limiterei solo a considerare un successivo durc regolare. Giusto?
DonZauker- Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 26.03.12
Località : Repubblica di Molvania
durc irregolare intervento sostitutivo
Salve a tutti con questo primo messaggio mi inserisco nel forum per richiedere maggiori informazioni sulla ritenuta dello 0.5 per cento da trattenere sull'importo in pagamento. In particolare che tipo di ritenuta è, cosa si intende per "importo netto progressivo delle prestazioni, il comune deve incamerarla a titolo di deposito cauzionale..e va restituita alla ditta appaltatrice quando.....grazie
loredana massessi- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 09.08.12
0,5
appaltante .
L’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici ed è attivabile,a norma dell’art. 4,
comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto.
La norma in questione indica che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc
che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell’esecutore che a quella del
subappaltatore.
Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese
edili, anche alle Casse edili.
Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
segnalate con il Durc è disposto a cura dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del citato
D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti
aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori .
Il Ministero del Lavoro si ricorda con la Circolare n° 3 del 2012 è intervenuto sul regime
sostitutivo , come attuato dal DPR 207 del 2010 , e previsto dal TU Appalti.
Se il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) evidenzia irregolarità nei versamenti
dovuti agli Enti previdenziali e assicurativi , nonché alle casse edili, le stazioni appaltanti
pubbliche si debbono sostituire al debitore principale,versando totalmente o parzialmente le
somme dovute relativamente al contratto di appalto ai richiamati Istituti o CCEE .
Tale Circolare è intervenuta dopo passaggi con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici .
La normativa precisa che in presenza di un DURC irregolare nei versamenti dovuti a Istituti
previdenziali e/o CCEE , le stazioni appaltanti pubbliche si sostituiscono al debitore principale
versando parzialmente o totalmente le somme a debito dovute in ragione del contratto agli Istituti
o Casse .
Il Committente provvede a trattenere – dal certificato di pagamento dovuto all’appaltatore - le
somme dovute allo stesso corrispondenti ai debiti contributivi e/o assicurativi .
Il Ministero aveva chiarito che :
1) la trattenuta delle somme dal certificato di pagamento di cui sopra si effettua a valle delle
ritenute indicate per legge (prevista nella misura dello 0.5%);
2) l’intervento di sostituzione si attua sia nel caso in cui vi sia copertura totale della somma
dovuta agli enti o a casse e sia nel caso di copertura anche in quota parte. In tal ultimo caso le
somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore saranno ripartite tra istituti e casse creditori
in proporzione ai rispettivi crediti vantati da ogni ente e presenti nel DURC o dai medesimi
comunicati, a seguito di richiesta della stazione appaltante;
3) per disciplinare tale modalità il Ministero precisa che in caso di un eventuale intervento
sostitutivo da parte di altre stazioni appaltanti risulta opportuno preliminarmente procedere ad
una comunicazione preventiva tesa a comunicare l’intenzione di sostituirsi al debitore originario
attraverso un preavviso di pagamento. Contestualmente le stazioni appaltanti che hanno attivato
l’intervento sostitutivo devono comunicare agli Enti e CCEE l’importo dei pagamenti effettuati in
loro favore con tempestivamente .
Nel caso di attivazione dell’intervento sostitutivo per le posizioni debitorie da parte di subappaltatori
si ricorda che, nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste in vincolo di solidarietà tra appaltatore e
subappaltatore come regolato dall’art. 1676 cc e dall’art. 118, co. 6 del D.lgs. n. 163 del 2006. Il
Ministero ritiene che tali norme siano riferite alle somme dovute per personale impiegato
nell’appalto e detta specifiche indicazioni per la fattispecie in esame nel senso che le somme a
debito liquidate per il regime della sostituizione non debbono essere superiori a quelle dell’appalto
medesimo.
A valle di tale posizione ministeriale l’INPS fornisce le istruzioni operative , allegando alla Circolare
54 i modelli in formato standard per i Committenti che intendono o devono intervenire con il regime
sostitutivo .
L’irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell’impresa o soggetto economico, che è parte del
contratto pubblico, fa si che che il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato
dalla stazione appaltante al soggetto stesso , sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e
delle Casse edili.
L’INPS , come il Ministero , ricorda che la stazione appaltante, ancor prima dell’attivazione
dell’intervento sostitutivo, deve operare, sull’importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento.
Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio
del Durc regolare. L’ l’istituto dell’intervento sostitutivo opera non solo in caso il debito delle
stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il
medesimo debito sia in grado di “colmare” le stesse solo in parte.
In tale caso il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle
irregolarità dell’operatore economico segnalate nel documento stesso. L’intervento sostitutivo
opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei
subappaltatori impiegati nel contratto.
In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati
nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
In assenza di un’esposizione debitoria dell’appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti
evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente
residua all’appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità .
Una volta avuto un Durc irregolare dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve
comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, la
volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando un modello allegato , come
sopra che l’Istituto mette a disposizione al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi.
Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l’importo che intende versare all’Inps,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero sopra richiamate.Il modello va inviato all’INPS per
PEC.
In relazione a quanto sopra alla ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione
appaltante, l’INPS di competenza deve:
a. verificare, l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di
considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di
ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione
del debito contributivo;
b. definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale
interessata;
c. trasmettere l’ altro modello standard appositamente predisposto al responsabile del
procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni necessarie per
l’attivazione del regime sostitutivo entro il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione
preventiva".
L’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici ed è attivabile,a norma dell’art. 4,
comma 2, del D.P.R. 207/2010, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto.
La norma in questione indica che, ricorrendo tale fattispecie, il responsabile del procedimento
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc
che, pertanto, potranno essere riferite sia alla posizione dell’esecutore che a quella del
subappaltatore.
Tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese
edili, anche alle Casse edili.
Al riguardo, il legislatore ha precisato che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
segnalate con il Durc è disposto a cura dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) del citato
D.P.R. e quindi dalle amministrazioni aggiudicatrici, dagli organismi di diritto pubblico, dagli enti
aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori .
Il Ministero del Lavoro si ricorda con la Circolare n° 3 del 2012 è intervenuto sul regime
sostitutivo , come attuato dal DPR 207 del 2010 , e previsto dal TU Appalti.
Se il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) evidenzia irregolarità nei versamenti
dovuti agli Enti previdenziali e assicurativi , nonché alle casse edili, le stazioni appaltanti
pubbliche si debbono sostituire al debitore principale,versando totalmente o parzialmente le
somme dovute relativamente al contratto di appalto ai richiamati Istituti o CCEE .
Tale Circolare è intervenuta dopo passaggi con l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici .
La normativa precisa che in presenza di un DURC irregolare nei versamenti dovuti a Istituti
previdenziali e/o CCEE , le stazioni appaltanti pubbliche si sostituiscono al debitore principale
versando parzialmente o totalmente le somme a debito dovute in ragione del contratto agli Istituti
o Casse .
Il Committente provvede a trattenere – dal certificato di pagamento dovuto all’appaltatore - le
somme dovute allo stesso corrispondenti ai debiti contributivi e/o assicurativi .
Il Ministero aveva chiarito che :
1) la trattenuta delle somme dal certificato di pagamento di cui sopra si effettua a valle delle
ritenute indicate per legge (prevista nella misura dello 0.5%);
2) l’intervento di sostituzione si attua sia nel caso in cui vi sia copertura totale della somma
dovuta agli enti o a casse e sia nel caso di copertura anche in quota parte. In tal ultimo caso le
somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore saranno ripartite tra istituti e casse creditori
in proporzione ai rispettivi crediti vantati da ogni ente e presenti nel DURC o dai medesimi
comunicati, a seguito di richiesta della stazione appaltante;
3) per disciplinare tale modalità il Ministero precisa che in caso di un eventuale intervento
sostitutivo da parte di altre stazioni appaltanti risulta opportuno preliminarmente procedere ad
una comunicazione preventiva tesa a comunicare l’intenzione di sostituirsi al debitore originario
attraverso un preavviso di pagamento. Contestualmente le stazioni appaltanti che hanno attivato
l’intervento sostitutivo devono comunicare agli Enti e CCEE l’importo dei pagamenti effettuati in
loro favore con tempestivamente .
Nel caso di attivazione dell’intervento sostitutivo per le posizioni debitorie da parte di subappaltatori
si ricorda che, nell’ambito degli appalti pubblici, sussiste in vincolo di solidarietà tra appaltatore e
subappaltatore come regolato dall’art. 1676 cc e dall’art. 118, co. 6 del D.lgs. n. 163 del 2006. Il
Ministero ritiene che tali norme siano riferite alle somme dovute per personale impiegato
nell’appalto e detta specifiche indicazioni per la fattispecie in esame nel senso che le somme a
debito liquidate per il regime della sostituizione non debbono essere superiori a quelle dell’appalto
medesimo.
A valle di tale posizione ministeriale l’INPS fornisce le istruzioni operative , allegando alla Circolare
54 i modelli in formato standard per i Committenti che intendono o devono intervenire con il regime
sostitutivo .
L’irregolarità attestata con il Durc nei confronti dell’impresa o soggetto economico, che è parte del
contratto pubblico, fa si che che il pagamento dell’importo, che avrebbe dovuto essere liquidato
dalla stazione appaltante al soggetto stesso , sia effettuato a favore degli Istituti previdenziali e
delle Casse edili.
L’INPS , come il Ministero , ricorda che la stazione appaltante, ancor prima dell’attivazione
dell’intervento sostitutivo, deve operare, sull’importo in pagamento, la ritenuta dello 0,50 per cento.
Tale somma potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da
parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio
del Durc regolare. L’ l’istituto dell’intervento sostitutivo opera non solo in caso il debito delle
stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il
medesimo debito sia in grado di “colmare” le stesse solo in parte.
In tale caso il pagamento nei confronti di ciascun Ente dovrà essere effettuato in proporzione alle
irregolarità dell’operatore economico segnalate nel documento stesso. L’intervento sostitutivo
opera, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro, anche per le irregolarità contributive dei
subappaltatori impiegati nel contratto.
In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati
nei limiti del valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.
In assenza di un’esposizione debitoria dell’appaltatore, ed avvenuto il pagamento nei limiti
evidenziati, la stazione appaltante potrà effettuare il versamento della somma eventualmente
residua all’appaltatore nei cui confronti sia certificata la regolarità .
Una volta avuto un Durc irregolare dell’esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve
comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l’inadempienza, la
volontà di attivare l’intervento sostitutivo.
La “comunicazione preventiva” deve essere effettuata utilizzando un modello allegato , come
sopra che l’Istituto mette a disposizione al fine di facilitare la trattazione degli interventi sostitutivi.
Attraverso tale modello la stazione appaltante deve riportare l’importo che intende versare all’Inps,
nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero sopra richiamate.Il modello va inviato all’INPS per
PEC.
In relazione a quanto sopra alla ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione
appaltante, l’INPS di competenza deve:
a. verificare, l’attualità dell’inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di
considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di
ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione
del debito contributivo;
b. definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale
interessata;
c. trasmettere l’ altro modello standard appositamente predisposto al responsabile del
procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni necessarie per
l’attivazione del regime sostitutivo entro il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione
preventiva".
Re: DURC IRREGOLARE e per intervento sostitutivo del Comune in qualità di coobbligato
la normativa l'avevo già acquisita e la ringrazio comunque per aver fornito un panorama legislativo completo, ma ciò che mi interessa è proprio capire da un punto di vista operativo a che titolo si deve trattenere la ritenuta dello 0.5, cioè in bilancio dove trova collocazione, e cosa intende il legislatore per importo netto progressivo delle prestazioni.
loredana massessi- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 09.08.12
Re: DURC IRREGOLARE e per intervento sostitutivo del Comune in qualità di coobbligato
Volevo sapere se è stata poi trovata la soluzione all'invio del modello F24
DTUCCI- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 15.03.11
Modalità pagamento F24 in caso DURC irregolare
Premesso che l’Agenzia delle Entrate, interpellata sul caso specifico, ha confermato che i soggetti titolari di partita IVA effettuano i pagamenti dei modelli F24 solo in forma telematica (ed in via eccezionale aveva autorizzato il ns Comune ad un versamento di F24 cartaceo per intervento sostitutivo nei confronti di ditta individuale in quanto la procedura Sogei non consentiva la formazione del file telematico in presenza di Codici fiscale di Persona Fisica come CONTREIBUENTE).DTUCCI ha scritto:Volevo sapere se è stata poi trovata la soluzione all'invio del modello F24
Con la versione 2.5.1 del 7/6/2012 software SOGEI “F24 On Line” sono stati risolti tutti i problemi di gestione relativi agli F24 con versante diverso dal contribuente.
Ora i Comuni riescono a gestire sia i pagamenti di F24 per conto di Persone Fisiche (ditte individuali) che quelli per conto di Società – è necessario inserire nello spazio riservato al VERSANTE/FIRMATARIO il codice identificativo 51 – Intervento sostitutivo, e il codice fiscale del Comune.
L’invio del file telematico avviene a mezzo Entratel (come per pagare un qualsiasi F24 del Comune stesso – con addebito sul c/c acceso presso il Tesoriere, che deve esser Istituto di Credito presente nell’elenco delle banche convenzionate a gestire gli F24 telematici). Non indicare l’IBAN del conto acceso in Banca d’Italia (nel caso, l’F24 viene scartato).
La procedura poi rilascia, come di consueto, le due ricevute:
- “attestazione di avvenuta trasmissione", in genere il giorno successivo l’invio;
- "richiesta di pagamento telematico-esito del versamento" dopo alcuni giorni dalla data di scadenza indicata nel modello di versamento.
L’INPS, come da circolare 54 del 13/4/2012, ha necessità di avere copia della “ricevuta di versamento”.
Dopo circa 10 giorni (a volte di più, a volte meno) dalla data di scadenza del pagamento nel CASSETTO FISCALE (Agenzia delle Entrate – Entratel) del Comune l’Agenzia rende disponibile la QUIETANZA DEL VERSAMENTO.
Si entra in CONSULTAZIONI – CASSETTO FISCALE – DATI DEI VERSAMENTI – VERSAMENTI PER CONTO TERZI e poi si cerca la quietanza di interesse.
franca baratella- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 23.01.12
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