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imu coltivatori diretti

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Messaggio  DNox Gio 10 Mag 2012 - 5:43

Buongiorno a tutti,
vorrei chiarire una questione a proposito di IMU e coltivatori diretti: perché una persona possa essere considerata coltivatore diretto e possa utilizzare il moltiplicatore 110 per il calcolo dell'imponibile IMU (con esenzione fino a 6.000€ di imponibile e riduzioni per le quote eccedenti) quali sono i requisiti?è una cosa che non ho mai ben capito….serve che la persona svolga attività agricola in una certa percentuale rispetto al reddito complessivo o per esempio hanno diritto a questa agevolazione anche i vecchi imprenditori agricoli in pensione che hanno mantenuto la partita iva o le persone che l’hanno fatta da nuovo per coltivare il pezzetto di terra?
Grazie

DNox

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Messaggio  Pola Gio 10 Mag 2012 - 5:55

Aggiungo, inoltre... qualora il terreno o il fabbricato sia utilizzato da un coltivatore diretto non proprietario (effettivo proprietario coniuge non coltivatore) quale regime IMU si deve applicare? Paga l'effettivo proprietario senza tener conto dell'attività agricola (regolarmente dichiarata) in esso svolta?
Pola
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Messaggio  Paolo Gros Ven 11 Mag 2012 - 0:01

Data pubblicazione 20/04/2012

Autore Italia oggi


I coltivatori diretti e imprenditori agricoli pagano l'Imu sul terreno agricolo anche nel caso in cui il piano regolatore comunale qualifichi l'immobile come area edificabile. I benefici fiscali, però, non spettano solo alle persone fisiche che hanno la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, ma anche alle società di persone e di capitali. Lo ha chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia (direzione federalismo fiscale), con la nota 4070 del 20 marzo 2012. Le disposizioni sulla nuova imposta locale richiamano solo l'articolo 2 del dlgs 504/1992, che prevede la finzione giuridica di non edificabilità del terreno se posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. E il criterio interpretativo che si ricava dalla relazione tecnica al decreto Monti è che per inquadrare i benefici fiscali occorre tener conto non solo delle disposizioni espressamente abrogate, ma anche di quelle non richiamate. Per quanto concerne le agevolazioni che riguardano gli agricoltori che esplicano la loro attività a titolo principale, viene posto in rilievo che l'articolo 13 del dl 201/2011 richiama solo l'articolo 2 e non l'articolo 9 della normativa Ici. Quindi, i terreni da questi posseduti e condotti sono considerati non fabbricabili, ma non possono più fruire delle riduzioni d'imposta. Secondo l'Anci anche per l'Imu occorre fare riferimento all'articolo 58 del decreto legislativo 446/1997, «che ha limitato l'applicazione dell'agevolazione alle sole persone fisiche, escludendo le società, di persone e di capitali, anche se aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale». Per il dipartimento l'articolo 58 fornisce la qualificazione di imprenditore agricolo a titolo principale «ai soli effetti dell'art. 9 del dlgs n 504 del 1992, disposizione non richiamata dalla disciplina Imu e quindi non applicabile al nuovo tributo». La tesi ministeriale, però, è infondata, in quanto la qualificazione giuridica dei soggetti di cui all'articolo 9 (coltivatori diretti e imprenditori agricoli), che è stata attribuita dall'articolo 58, vale anche per la finzione giuridica di non edificabilità del suolo. Questa interpretazione è confermata dal fatto che il legislatore, in sede di conversione del dl fiscale (16/2012), dovrebbe riconoscere espressamente l'agevolazione Imu anche alle società agricole. Dunque, in base alle norme vigenti non spetta, altrimenti non sarebbe stato necessario un intervento ad hoc. In seguito alle modifiche apportate dagli emendamenti al dl fiscale i benefici sui terreni agricoli non dovrebbero più essere limitati alle persone fisiche, ma si dovrebbero estendere anche alle società agricole. Sergio Trovato a» tutti i contratti dirigenziali a termine in scadenza entro il 31/12/2012, a condizione di adottare un provvedimento che con specifica motivazione dimostri l'indispensabilità del rinnovo per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni essenziali.Ancora una volta, torna il concetto di «funzioni essenziali», senza che esse però vengano definite. La deroga ai limiti percentuali consiste, nella sostanza, in una gentile concessione a tutte le amministrazioni comunali e provinciali in scadenza, nelle quali i dirigenti a contratto avrebbero dovuto lasciare gli incarichi definitivamente, se si fosse applicato rigorosamente (come richiederebbe la Consulta) il limite percentuale disposto dalla legge.Grazie all'emendamento, tutti i comuni potranno motivare, più o meno sommariamente, l'indispensabilità di incarichi dirigenziali a contratto, che, paradossalmente, dovrebbero essere invece in ogni caso ridotti, visto che l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006 impone di contenere non solo il personale a tempo determinato (che ai sensi dell'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010 comunque non possono superare, per spesa, il 50% del 2009), ma di diminuire l'incidenza percentuale dei dirigenti rispetto al rimanente personale.Anche questi rinnovi consumeranno le risorse per assumere personale a tempo indeterminato, come unico scotto a questa sorta di sanatoria della dirigenza fiduciaria, molto ai limiti della legittimità costituzionale.L'emendamento conclude indicando ai comuni che effettueranno i rinnovi dei dirigenti a contratto in deroga a qualsiasi limitazione percentuale di adottare atti di programmazione per assicurare a regime quello che, in realtà, da sempre la Consulta imporrebbe: il rispetto dei limiti percentuali previsti dalla legge. Poiché non è dato capire cosa si intenda per assicurazione «a regime» del rispetto dei limiti percentuali, sostanzialmente agli enti locali e ai dirigenti vicini alla politica è assicurato un altro quinquennio di incarichi. Per l'attuazione delle norme nel rispetto della Costituzione, ci sarà tempo.
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Messaggio  Pola Lun 14 Mag 2012 - 1:29

Sad ... credo di non aver capito!! Nel nostro comune abbiamo molti casi in cui l'attività agricola viene svolta su dei terreni che non sono di proprietà del coltivatore diretto ma che sono concessi, dall'effettivo proprietario, in genere in comodato d'uso. Mi chiedo quindi se l'effettivo proprietario non coltivatore diretto (nessun tipo di società agricola esistente) deve pagare l'IMU su quei terreni senza tener conto dell'attività aziendale in esso svolta??
Scusate tanto ma i casi che ci prospettano sono talmente variegati che alla fine probabilmente sono io che faccio fatica a capire tutto Exclamation
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 14 Mag 2012 - 3:15

Art. 2 del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 139, che ha sostituito l’art. 9 comma 3 del D.L. 30/12/1993 n. 557 convertito con modificazioni in Legge 22/02/1994 n133, integrato dall’ art. 1 comma 37 della Legge 286 del 24.11.2006 di conversione del Decreto Fiscale 262/2006 :

Art. 2.
“Criteri di riconoscimento della ruralità ai fini fiscali”


1. L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed integrato dall’art. 1 comma 37 della Legge 286 del 24.11.2006 di conversione del Decreto Fiscale 262/2006, stabilisce che :

" 3. Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito, sempreché tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;

b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attivita' di alpeggio in zone di montagna;

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo
previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi', riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati destinati all'agriturismo
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Messaggio  Lucio Guerra Lun 14 Mag 2012 - 3:24

per un approfondimento completo sul tema della ruralità rimando ai documenti

- Circolare AdT n.7/2007 - F.R. e Strumentali
- FABBRICATI RURALI validità fino al 06/12/2011

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