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Durc per forniture e prestazioni di servizi
per pagamenti relativi a forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro è ancora valida la presentazione in materia di Durc dell'autocertificazione o deve obbligatoriamente essere acquisito il Durc da parte dell'ufficio. E se vi è questo cambiamento quale è la relativa disposizione legislativa che modifica quella precedente? grazie
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: Durc per forniture e prestazioni di servizi
In merito vorrei segnalare questa discussione:
https://entilocali.forumattivo.it/t8147-autocertificazione-durc
https://entilocali.forumattivo.it/t8147-autocertificazione-durc
DonZauker- Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 26.03.12
Località : Repubblica di Molvania
Durc
in linea di principio il Durc non e' autocertificabile salvo come riportato da Francodan nella precedente discussione:
fino a 20.000 per soli appalti di servizi e forniture (non quindi appalti di lavori)è ammessa la dichiarazione sostituitiva del durc....fuori da queste ipotesi il durc non è autocertificabile secondo gli enti previdenziali...
ma non manca come riportato in altro post una tesi diversa (prefettura)che invece ritiene il durc autocertificabile sempre...
ed e' questo il caso
fino a 20.000 per soli appalti di servizi e forniture (non quindi appalti di lavori)è ammessa la dichiarazione sostituitiva del durc....fuori da queste ipotesi il durc non è autocertificabile secondo gli enti previdenziali...
ma non manca come riportato in altro post una tesi diversa (prefettura)che invece ritiene il durc autocertificabile sempre...
ed e' questo il caso
Re: Durc per forniture e prestazioni di servizi
Proprio in merito alla differente interpretazione della prefettura, ripropongo qui l'osservazione che ho formulato nel citato post di francodan, poichè gradirei qualche opinione a riguardo:
DonZauker ha scritto:francodan ha scritto:
In questo scenario, è invece diametralmente opposta all'orientamento ministeriale la risposta fornita della Prefettura di Piacenza ad un Comune della provincia che aveva richiesto chiarimenti sulla possibilità di sostituire il DURC con una autocertificazione.
Nella risposta formulata - sempre in data 16 gennaio 2012 - la Prefettura così testualmente afferma: «(....) si conferma che anche il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rientra nel novero delle certificazioni sostituibili da dichiarazioni sostitutive di certificazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183/2011 e che, pertanto, le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) dovranno essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.
Pertanto, nelle more di eventuali istruzioni operative che potranno pervenire dagli Enti previdenziali o dal Ministero dell'Interno, la norma suindicata deve trovare immediata applicazione nell'ambito delle attività amministrativo-contabili, per cui le pubbliche amministrazioni titolari della competenza di un iter per il quale sia necessario acquisire informazioni indicate nel DURC dovranno chiedere ai privati di fornire tali informazioni utilizzando una dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC. Le stesse P.A. potranno poi chiedere la verifica della veridicità delle autocertificazioni ricevute dai privati alle altre amministrazioni certificanti, che potranno rispondere confermando la rispondenza al vero delle autocertificazioni o spiegando le ragioni del mendacio rilevato, senza tuttavia emettere certificati. A tale riguardo si evidenzia altresì che il predetto art. 71 (modalità dei controlli) prevede che "le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47».
Dunque fatte salve le istruzioni operative che dovranno pervenire dagli enti previdenziali o dal ministero dell'Interno, la Prefettura appare categorica nel riconoscere all'utente la possibilità di sostituire con propria autocertificazione la regolarità della posizione contributiva attestata dal Durc.(Saverio Linguanti)
Dunque la prefettura di Piacenza nello stesso giorno formula un chiarimento sull'autocertificabilità del durc, affermando che la legge 183/2011 deve trovare immediata applicazione nelle more di eventuali istruzioni operative che potranno pervenire dagli Enti previdenziali o dal Ministero dell'Interno.
Istruzioni operative che a mio avviso sono contenute proprio nella nota 619 del Ministero del Lavoro ha emesso contemporaneamente alla comunicazione della prefettura nella stessa giornata del 16 gennaio 2012 (e di cui ipotizzo la prefettura quasi sicuramente non fosse ancora a conoscenza)
Secondo il mio punto di vista, l'interpretazione della prefettura cede il passo a quella del ministero.
DonZauker- Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 26.03.12
Località : Repubblica di Molvania
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